Trib. Napoli, sentenza 22/01/2024, n. 850

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 22/01/2024, n. 850
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 850
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

N. 3910/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 22/01/2024, alle ore 11,00, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Alfonso Tinto, è chiamata la causa
TRA

DI ER GE S.R.L.
ATTRICE
E
AS CONSORTILE S.C.A.R.L.
CONVENUTA
Per la società attrice è presente l'avv. Pallotta Giacomo per delega dell'avv. Ugo Santucci, il quale si riporta alle difese in atti ed alle conclusioni formulate ed insiste per l'accoglimento della domanda.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. La parte si riporta ai propri atti ed alle con- clusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c.
del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3910/2021 r.g.a.c.
TRA
DI ER GE S.R.L. (p.iva 04677880652), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
Santomenna (SA), Via Umberto I, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Santucci (c.f.: [...])
con il quale elettivamente domicilia, presso la casella postale pec: santucci.ugo@pec.it, giusta procura in atti
- ATTRICE
E
AS CONSORTILE S.C.A.R.L. (c.f.: 91055320120) e (p.iva 03357090129) in persona del legale rappresen-
tante p.t., con sede in Gallarate (VA), Via Carlo Cattaneo, 9, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Caliendo (c.f.:
[...]), presso il cui studio in Napoli, Via P. Colletta, 12, elettivamente domicilia, giusta procu-
ra in atti
- CONVENUTA
OGGETTO: Appalto atto unilaterale
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 febbraio 2021, la società Di NI s.r.l. conveniva in
giudizio la AS Consortile soc. cons. a r.l., dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di sentir accertare e di-
chiarare l'insussistenza dell'obbligo di pagamento delle somme di cui all'avviso di fattura n. 760 del 3 giugno
2020, emesso dalla convenuta società in seguito alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, nell'ambito
dell'espletamento di una procedura di gara indetta dal comune di Postiglione, già corrisposte da parte istante con
mandato di pagamento del 5 maggio 2020.
Parte attrice quindi, nel dedurre preliminarmente la illegittimità della somma richiesta per violazione e falsa appli-
cazione dell'art. 23 della Costituzione e dell'art. 41 comma 2 bis del d.lgs. 50/2016, nonché per inesistenza e nul-
lità della causa dell'atto unilaterale d'obbligo e per violazione dell'art. 2697 c.c., data la carenza di prova dei costi
sostenuti, concludeva affinchè il Tribunale adito, volesse: “ accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di pagamento delle somme di cui all'avviso
di fattura n. 760 del 03.06.2020, per violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della Costitu-
zione e dell'art. 41 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016, in subordine, per inesistenza e nullità della
causa dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'attrice;

2. accertare la nullità dell'art. 3.

dell'atto unilaterale d'obbligo per violazione dell'art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016, ovvero, in
subordine, l'illegittimità con conseguente disapplicazione ex L. 2248/1865 - All. 1 al disciplina-
re di gara e per l'effetto:

2.1 accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'atto unilatera-

le d'obbligo sottoscritto da Di NI AR S.r.l.;

2.2 accertare e dichiarare la non de-

benza delle somme richieste con avviso di fattura n. 760 del 03.06.2020, 3. accertare e dichia-
rare, ancora, che l'impresa Di NI AR S.r.l. non era tenuta al pagamento in favore
di AS Consortile delle somme richieste con avviso di fattura n. 760 del 03.06.2020 né per le
causali ivi indicate, né a qualsiasi altro titolo e/o ragione.

4. accertare e dichiarare, per

l'effetto, il diritto dell'impresa Di NI AR S.r.l. a ripetere le somme ingiusta-
mente corrisposte all'AS con mandato di pagamento del 05.06.2020, con conseguente
condanna alla restituzione di € 7.299.76 oltre Iva, interessi maturati e maturandi e rivalu-
tazione monetaria.…”.
A fondamento della suindicata pretesa, parte attrice nel ricostruire i fatti di causa, rilevava che
il Comune di Postiglione, dopo aver approvato il progetto definitivo dei “Lavori di messa in si-
curezza sismica, riqualificazione ed efficientamento energetico della casa comunale – piazza
armando Diaz del Comune di Postiglione” con determinazione a contrarre n. 217 del
23.09.2019 – R.G. n. 110/2020, indiceva procedura di gara per l'esecuzione dei lavori, da ag-
giudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo a base
d'asta di € 729.957,77.;
il bando di gara prevedeva lo svolgimento della procedura, in prevalen-
za, attraverso l'utilizzo del sistema telematico piattaforma “Asmecomm”;
tale piattaforma era
pertanto messa a disposizione dall'odierna convenuta, la quale provvedeva alla pubblicazione
della procedura di gara, secondo le modalità indicate negli atti di gara.
Ai fini della partecipazione alla gara, quale elemento essenziale e condizione di ricevibilità
dell'offerta, i concorrenti sottoscrivevano un atto unilaterale d'obbligo, in cui si obbligavano a
4

corrispondere alla convenuta il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso
della piattaforma “Asmecomm”, nella misura dell'1% dell'importo aggiudicato.
Parte attrice, quindi, partecipava alla procedura di gara sottoscrivendo il predetto atto unilate-
rale d'obbligo seguito poi da Determina del Responsabile UTC n. 55 del 18 maggio 2018, con
la quale la stazione appaltante approvava la proposta di aggiudicazione di cui ai verbali delle
operazioni di gara in favore dell'odierna attrice.
L'aggiudicazione veniva quindi disposta con determina del Responsabile dell'UTC n. 217 del
23.09.2019 e successivamente la Stazione Appaltante e l'aggiudicataria sottoscrivevano quindi
il contratto di appalto rep. N. 05/2020, avente ad oggetto i lavori sopra richiamati.
Nonostante la sopravvenienza di pronunce giudiziali attestanti l'illegittimità della pretesa cre-
ditoria da parte della convenuta, quest'ultima, in esecuzione del suddetto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi