Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/11/2024, n. 705

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/11/2024, n. 705
Giurisdizione : Trib. Ascoli Piceno
Numero : 705
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 400/2024 promossa con ricorso depositato in data 15.03.2024 da
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
28.09.1974 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Benedetto del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nato ad [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Piceno il 01.04.1971 e residente in [...](Teramo), Frazione Villa Rosa, Lungomare Italia, 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Di Marcello
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 31.10.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: come da memoria ex art. 473bis.29 c.p.c. “nel merito, confermare i provvedimenti a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo del 20.02.2023 n. 144 , integrata con decreto di correzione di errore materiale del 1.03.2023 , disponendo l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre, già disposto in via di urgenza nel sub procedimento Persona_1
400-172024, sia per le decisioni di ordinaria amministrazione , che per quelle di straordinaria amministrazione , oltre alla revoca dei diritti di visita del padre
[...]
alla figlia” Controparte_1
PER IL RESISTENTE: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini e l'opportuna istruttoria voglia:

1. In via preliminare: disporre il differimento dell'udienza e disporre la traduzione del detenuto presso la CC di Ascoli Piceno;

2. Nel merito: disporre la revoca dell'ordinanza 19.3.24 del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte in cui prevede l'applicazione dell'affido esclusivo alla madre, nonché, nella parte in cui non prevede gli incontri con il padre e per l'effetto, rigettare ogni avversa richiesta di controparte;

3. Nel merito, in via subordinata: disporre la revoca parziale dell'ordinanza 19.3.24 del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte in cui prevede non prevede gli incontri con il padre e per l'effetto, rigettare ogni avversa richiesta di controparte;
disponendo che essi avvengano attraverso incontri protetti gestiti tramite il SS di competenza”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 03.07.2004, nel Comune di Monteprandone, aveva contratto matrimonio concordatario – trascritto nel registro degli atti di Stato Civile di detto Comune Anno
2004 Numero 7, parte II, Serie A, Ufficio 2 – con il sig.
[...]
, nato ad [...] il [...], C.F. CP_1
, residente in [...]di Martinsicuro, Lungomare Italia 6;
C.F._3
− dalla loro unione era nata in data [...] a [...] la figlia , la quale risiede con la madre in Monteprandone, Via Gramsci 17;
Per_1
− dopo la separazione effettuata con le forme della negoziazione assistita, omologata con visto del PM Dott.ssa Piccioni del Tribunale di Ascoli Piceno in data 29.12.2020, era stata dichiarata dal Tribunale di Teramo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito di ricorso giudiziale presentato dalla ricorrente, con sentenza del
20.02.2023 n. 144, poi integrata con decreto di correzione di errore materiale del
01.03.2023;

− detta sentenza aveva confermato le condizioni a cui i coniugi erano addivenuti congiuntamente all'udienza presidenziale di divorzio, nel cui verbale era stato previsto:
affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, in orario da concordare, tenuto conto delle esigenze di vita della figlia, e di quelle lavorative del padre, presso l'abitazione dei nonni paterni e/o del sovrastante appartamento in cui vivono il fratello del ricorrente e la sua famiglia alla presenza dei suddetti familiari
(nonni, zii, e cugini);
le suddette modalità di visita del padre resteranno in vigore per il periodo di sei mesi al fine del graduale ripristino
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