Trib. Sassari, sentenza 10/01/2025, n. 41
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RG 1711/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
CARROZZERIE INDUSTRIALI TINTERI S.R.L. (P.IVA 001984970903), rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Gennaro Di Michele, Mauro Mura e Carola Jessica Di Michele, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Is Maglias n. 125;
RICORRENTE contro
INPS (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
INAIL (C.F. 01165400589), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo
Spiga, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96.;
CONVENUTO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Lucchi Clemente, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Roma n.
40;
CONVENUTA
S.C.C.I. S.P.A. (C.F. 05870001004);
CONVENUTA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2021, la CARROZZERIE INDUSTRIALI
TINTERI S.R.L. ha convenuto in giudizio i soggetti riportati in epigrafe, chiedendo
l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“preliminarmente sospenda l'Intimazione di pagamento nr. 102 2021 90013032 02/000 -
DOC.1 -, gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,27 – le cartelle di pagamento ed i contestuali ruoli impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;
2) accolga l'eccezione preliminare e accerti e dichiari che l'attività di riscossione é radicalmente NULLA/INESISTENTE per violazione della Costituzione Italiana e dell'art.
97 del Costituzione Italiana;
3) accolga l'eccezione preliminare e accerti e dichiari che le somme portate nel - DOC.
1 - negli estratti di ruolo e nelle cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,27, - impugnate non sono dovute per intervenuta prescrizione e/o decadenza, conseguentemente annulli le stesse cartelle di pagamento e contestuali ruoli;
4) nel merito accolga il ricorso e annulli l'Intimazione di pagamento nr. 102 2021
90013032 02/000 - DOC.
1 - gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2 dal nr.
2,1 al nr.2,27 - impugnate in quanto infondati in fatto ed in diritto, illegittimi e comunque perché le somme non sono dovute e con essi annulli tutti gli atti presupposti, connessi e collegati;
5) accerti e dichiari comunque la illegittimità del regime sanzionatorio adottato e, per questo, riduca l'ammontare delle somme pretese ed iscritte a ruolo con ogni conseguente
e ritenuta statuizione di legge;
6) dichiari
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
CARROZZERIE INDUSTRIALI TINTERI S.R.L. (P.IVA 001984970903), rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Gennaro Di Michele, Mauro Mura e Carola Jessica Di Michele, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Is Maglias n. 125;
RICORRENTE contro
INPS (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
INAIL (C.F. 01165400589), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo
Spiga, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96.;
CONVENUTO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Lucchi Clemente, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Roma n.
40;
CONVENUTA
S.C.C.I. S.P.A. (C.F. 05870001004);
CONVENUTA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2021, la CARROZZERIE INDUSTRIALI
TINTERI S.R.L. ha convenuto in giudizio i soggetti riportati in epigrafe, chiedendo
l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“preliminarmente sospenda l'Intimazione di pagamento nr. 102 2021 90013032 02/000 -
DOC.1 -, gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,27 – le cartelle di pagamento ed i contestuali ruoli impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;
2) accolga l'eccezione preliminare e accerti e dichiari che l'attività di riscossione é radicalmente NULLA/INESISTENTE per violazione della Costituzione Italiana e dell'art.
97 del Costituzione Italiana;
3) accolga l'eccezione preliminare e accerti e dichiari che le somme portate nel - DOC.
1 - negli estratti di ruolo e nelle cartelle connesse – DOC. 2 dal nr. 2,1 al nr. 2,27, - impugnate non sono dovute per intervenuta prescrizione e/o decadenza, conseguentemente annulli le stesse cartelle di pagamento e contestuali ruoli;
4) nel merito accolga il ricorso e annulli l'Intimazione di pagamento nr. 102 2021
90013032 02/000 - DOC.
1 - gli estratti di ruolo e le cartelle connesse – DOC. 2 dal nr.
2,1 al nr.2,27 - impugnate in quanto infondati in fatto ed in diritto, illegittimi e comunque perché le somme non sono dovute e con essi annulli tutti gli atti presupposti, connessi e collegati;
5) accerti e dichiari comunque la illegittimità del regime sanzionatorio adottato e, per questo, riduca l'ammontare delle somme pretese ed iscritte a ruolo con ogni conseguente
e ritenuta statuizione di legge;
6) dichiari
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi