Trib. Milano, sentenza 06/11/2024, n. 4884
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6451/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO e con gli Parte_1 avv. FRANCESCHINIS LORENZO ( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO e con gli Controparte_1 avv. FRANCESCHINIS LORENZO ( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO e con gli avv. CP_2
FRANCESCHINIS LORENZO ( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
on l'avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO e con gli Controparte_3 avv. FRANCESCHINIS LORENZO ( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO e con gli avv. CP_4
FRANCESCHINIS LORENZO ( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
con l'avv. MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' e gli avv. e CP_5
OGGETTO: corretta retribuzione nel periodo feriale dei Macchinisti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 maggio 2024, i lavoratori, tutti con mansioni di
Macchinista, hanno chiamato in giudizio la e hanno dedotto CP_5
come avrebbero ottenuto dal Tribunale di Milano:
a) la sentenza non definitiva 2469/2019 che avrebbe così dichiarato:
“non definitivamente pronunciando e disapplicata ogni norma contrattuale in contrasto con tali principi, dichiara il diritto dei ricorrenti al computo dell'indennità di condotta e dell'indennità di riserva nella retribuzione dovuta durante le ferie e senza detrazione di quanto versato a titolo di patto dicompetitività. Dispone la prosecuzione del giudizio, con liquidazione delle spese di lite rimessa alla pronuncia finale. Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza”.
b) la sentenza n. 1937/2020, che così avrebbe statuito: “definitivamente pronunciando e preso atto della perizia del c.t.u. depositata il 21/4/20, condanna la convenuta a versare a ciascun ricorrente le somme di cui all'allegato a quest'ultima come determinate nel prospetto riassuntivo depositato dal CTU il
28.10.20, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Condanna le parti in solido a versare il compenso del c.t.u. per euro 15.000, oltre accessori se dovuti, e, nei rapporti interni tra le parti, tale importo viene posto a carico della convenuta. Condanna la resistente a versare le spese di lite ai ricorrenti per la somma complessiva di € 30.000, oltre 15% per spese generali, e oltre IVA e CPA
e contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei procuratori antistatari. Motivazione a 60 giorni. Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Avverso le predette sentenze la avrebbe proposto CP_5
ricorso avanti alla Corte di Appello di Milano, con giudizio R.G. n. 496/2021, che si sarebbe concluso con la sentenza n. 1119/2021 del 25.05.2021, con integrale conferma delle impugnate sentenze del Tribunale di Milano.
Anche il processo davanti alla Corte di cassazione, si sarebbe, poi, concluso con ordinanza n. 35733/2023 del 21.12.2023 (doc.06), con rigetto del ricorso e conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
Per questo, in virtù di tale giudicato, non essendosi adeguata la convenuta per il periodo successivo a tale regola giudiziaria, la parte ricorrente ha svolto le seguenti conclusioni nel presente processo:
“1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del
23.7.2019, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per il periodo successivo a quello già coperto dal giudicato inter partes, alla inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL
(“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA TR (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
2- Conseguentemente condannare a corrispondere in favore di ciascun CP_5 ricorrente, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo dall'1.1.2019 al
31.12.2023, salvo precedente cessazione del rapporto di lavoro, le seguenti somme lorde:
Euro 6.885,02 Parte_1
Euro 8.911,81 Controparte_1 uro 4.940,86 CP_2
Euro 1.331,42 Controparte_3
Euro 5.287,60 CP_4
o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”. Con vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la ha contestato la CP_5
fondatezza delle pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
In particolare, ha sostenuto come l'attuale assetto aziendale sarebbe stato il frutto della fusione delle strutture Controparte_6
e avvenuta nel 2009, mentre, dal
[...] Controparte_7 maggio 2011, la società avrebbe assunto l'attuale denominazione.
Ha tenuto, così, a chiarire la stessa parte che, all'epoca del conferimento in seno alla stessa di tali aziende, sarebbero coesistite, sostanzialmente, due discipline collettive contrattuali di riferimento:
o il ramo avrebbe trovato la sua fonte collettiva di riferimento nel CP_7
CCNL Autoferrotranvieri, in molteplici accordi di secondo livello, oltre che nella normativa speciale del R.D. n°148/1931;
o il ramo di provenienza , invece, avrebbe avuto, dopo la CP_6
privatizzazione, quale disciplina collettiva contrattuale vigente e applicata, quella del CCNL Attività Ferroviarie, in una versione aziendale specifica per il personale
Ferrovie dello Stato, denominato “Confluenza” (un accordo aziendale di secondo livello).
In tale contesto, si sarebbe pervenuti al Contratto Aziendale TR, entrato in vigore in data 4.7.2012, che avrebbe determinato l'armonizzazione dei trattamenti retributivi, sul sistema della c.d. “confluenza”.
Così, a decorrere, quindi, dal 1.12.2012, sarebbero stati applicati a tutti i dipendenti sia il CCNL Attività Ferroviarie, come da ultimo, modificato e rinnovato in data 16.12.2016, sia il Contratto Aziendale TR del 22 giugno 2012, ratificato il 4 Luglio 2012, come modificato anche dall'accordo del 11.3.2015.
È stato, poi, specificato che gli elementi della retribuzione mensile sarebbero indicati nell'articolo 48 del CCA TR e come l'articolo 20 dello stesso accordo prevederebbe la retribuzione per i giorni di ferie che non contemplerebbe le indennità richieste dai ricorrenti, di cui all'articolo 54 cit. e di cui all'art. 77 cit..
In ogni caso, poi, è stato illustrato dalla convenuta come tali indennità avrebbero un'incidenza davvero minimale rispetto alla retribuzione annua complessiva e come, ad ogni modo, i lavoratori avrebbero goduto della maggior parte dei giorni di ferie, non potendosi ritenere, dunque, alcun effetto dissuasivo alla fruizione delle stesse per la suddetta normativa collettiva, anche a voler tener conto delle pronunce della Corte di giustizia in materia.
In più, nell'intento di armonizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti provenienti dai due rami ( e ), fondato sul sistema CP_7 CP_6 della c.d. “confluenza”, ai sensi dell'art. 64 del CCA , sarebbe stato CP_5
adottato un meccanismo per riconoscere ai lavoratori il consolidamento di alcune voci retributive riconosciute nel relativo ramo di provenienza, tra cui sarebbero state incluse anche le voci rivendicate dai ricorrenti, in un'unica voce, denominata “patto di competitività” la quale avrebbe avuto misura fissa e sarebbe stata da corrispondersi ogni mese (per dodici mensilità), indipendentemente dalla effettiva presenza in servizio.
In particolare, tali indennità sarebbero ricomprese in quella di utilizzazione professionale di cui all'art. 34 (oggi art. 31) del Contratto Aziendale del Gruppo FS del 2003.
Per tali ragioni, in caso di accoglimento del ricorso, la convenuta ha domandato che tali importi venissero scomputati da quanto dovesse essere riconosciuto ai lavoratori, per evitare duplicazioni, contestando in tal senso i conteggi, anche, poi, perché sarebbero scollegati alle giornate di ferie effettivamente godute dai medesimi.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, in seguito alla discussione, è stata pronunciata una sentenza definitiva, come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
A) L'EFFICACIA DEL GIUDICATO.
I ricorrenti, tutti con mansioni di Macchinista, hanno ottenuto dal
Tribunale di Milano
b) la sentenza non definitiva n. 2469/2019 (doc. 2 ric.) che ha così dichiarato:
“non definitivamente pronunciando e disapplicata ogni norma contrattuale in contrasto con tali principi, dichiara il diritto dei ricorrenti al computo dell'indennità di condotta e dell'indennità di
riserva nella retribuzione dovuta durante le ferie e senza detrazione di quanto versato a titolo di patto dicompetitività. Dispone la prosecuzione del giudizio, con liquidazione delle spese di lite rimessa alla pronuncia finale. Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza”.
c) la sentenza n. 1937/2020 (doc. 3 ric.), che così ha statuito:
“definitivamente pronunciando e preso atto della perizia del c.t.u. depositata il 21/4/20, condanna la convenuta a versare a ciascun ricorrente le somme di cui all'allegato a quest'ultima come determinate nel prospetto riassuntivo depositato dal CTU il 28.10.20, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Condanna le parti in solido a versare il compenso del c.t.u. per euro 15.000, oltre accessori se dovuti, e, nei rapporti interni tra le parti, tale importo
viene posto a carico della convenuta. Condanna la resistente a versare le spese di lite ai ricorrenti per la somma complessiva di € 30.000, oltre 15% per spese generali, e oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei procuratori antistatari. Motivazione a
60 giorni. Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Avverso le predette