Trib. Frosinone, sentenza 29/10/2024, n. 1841

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 29/10/2024, n. 1841
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 1841
Data del deposito : 29 ottobre 2024

Testo completo

RGAC 402/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 23/10/2024, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. la seguente

Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.402/2024, posta in deliberazione tra:
MA NO, elettivamente domiciliato in Sora, Via Vittorio Emanuele III 31, presso lo studio dell'Avv. Lucci Federico, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

-ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale INPS in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti in atti;

-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto alla liquidazione anticipata da parte dell'INPS dell'indennità ordinaria di disoccupazione NASPI già riconosciuta dall'ente, richiesta con domanda amministrativa del 5.04.2023 e respinta dall'INPS con provvedimento di reiezione del
1


8.05.2023, con condanna al pagamento di tale indennità in via anticipata in unica soluzione per il periodo riconosciuto con decorrenza dalla domanda amministrativa, stante la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente.
Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha dedotto quanto segue:
- di essere artigiano e di svolgere attività di riparazione di elettrodomestici e articoli per la casa;

- di essere fruitore dell'indennità Naspi concessa dall'INPS per il periodo 14.06.2022-31.05.2024;

- di essere divenuto socio lavoratore della Cooperativa Tecnoexpert
Società Cooperativa con deliberazione e sottoscrizione delle quote societarie del 27.03.2023;

- di aver stipulato con la suddetta cooperativa contratto di prestazione di lavoro autonomo in data 02.05.2023;

- di aver presentato pertanto in data 5.04.2023 domanda di anticipo
(n. 6068959200173) dell'indennità Naspi già riconosciuta dall'INPS;

- che l'INPS rigettava la domanda di anticipazione dell'indennità Naspi con provvedimento di reiezione del 8.05.2023 con la seguente motivazione “nessuna nuova attività di impresa o da lavoro autonomo riscontrabile”;

- di aver presentato opposizione in via amministrativa avverso tale provvedimento, senza esito.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto di avere diritto all'anticipazione della Naspi in virtù della sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa quale socio con rapporto mutualistico di attività lavorativa autonoma, sottoscritta con la società cooperativa Tecnoexpert.
Parte ricorrente ha dunque chiesto di accertare il proprio diritto all'anticipazione da parte dell'INPS dell'Indennità Naspi, già riconosciuta dall'INPS, con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata in data 5.04.2023, essendo divenuto socio della cooperativa
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