Trib. Grosseto, sentenza 27/03/2024, n. 147
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO
all'udienza del 26 marzo 2024, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 90 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente
TRA
, c.f. nata a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F._1
Francesco Cilea 4, ma elettivamente domiciliata in Grosseto via San Martino 38, presso lo studio dell'avv. Lavinia Mensi, che la rappresenta e difende in giudizio unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Michele Mensi, come da procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa Renata Mentasti e dal dr. Lorenzo
Felicioni, funzionario delegato dell' . Org_1
CONVENUTO
OGGETTO: bonus carta elettronica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto sez. lavoro, in accoglimento del ricorso:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto, condannare il
[...]
al pagamento in favore del ricorrente la somma di € 2.000,00, oltre interessi Controparte_1
maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.02.2023, , attualmente Parte_1 docente di ruolo, conveniva in giudizio il per sentire Controparte_1 dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per gli a.s. 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. La ricorrente lamentava un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che hanno svolto identiche mansioni assunti con contratti a tempo indeterminato. Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale di voler condannare il CP_1 resistente al pagamento della somma di € 2.000, pari all'importo della somma annua moltiplicata per il numero di anni interessati, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, ha dedotto la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo in particolare la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di
ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97
Costituzione
2. Si costituiva il rilevando come, alla luce della ratio della Controparte_1 normativa vigente, il cd. Bonus Carta non spettasse in favore di chi svolge la prestazione lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato. Eccepiva infine l'intervenuta prescrizione per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
3. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione, deve osservarsi che l'art. 6 del D.P.C.M. 2016 dispone che l'importo di euro 500 venga reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre. Si tratta dunque di una somma pagata periodicamente – ad anno – e dunque rientrante nell'ambito d'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., riconducibile non solo alle somme versate a titolo retributivo ma a «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». Il beneficio in esame va perciò riconosciuto entro il limite della prescrizione quinquennale, così come recentemente statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023 (si veda il punto n. 9 della presente sentenza) – interrotta con la proposizione del presente ricorso in data 27.02.2023 - e quindi dall'anno scolastico 2018/2019. Pertanto, il bonus per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 non può essere riconosciuto in quanto risulta prescritto.
5. Per la definizione delle questioni di causa giova richiamare la normativa di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa, «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. n. 28 settembre 2016;
quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 –che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
6. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per
l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte CP_3
in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. In particolare, secondo il C.d.S.,
“un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa
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