Trib. Salerno, sentenza 03/01/2024, n. 15
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1125/2021, avente ad oggetto: appello
TRA
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (P.IVA: 12357110019), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Debora Macello, presso il cui studio, sito in Pinerono alla Via Cesare Battisti n. 3, elettivamente domicilia;
- APPELLANTE
E
ZA AL (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado, dall'Avv. Maria Imperiale, presso il cui studio, sito in San
Gregorio Magno alla Via Madonna di Loreto n. 34, elettivamente domicilia;
- APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 13/9/2023, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la SANTANDER CONSUMER Proc. N.R.G.A.C. 1125/2021 - Sentenza BANK S.P.A. ha proposto appello avverso la sentenza n. 172/2020 del
Giudice di Pace di Buccino, depositata in Cancelleria il 20/7/2020, mai notificata, con cui veniva accolta la domanda proposta dalla sig.ra
ZA AL e, per l'effetto, accertata l'usurarietà del contratto di finanziamento contestato, condannata al pagamento in favore ell'attrice di €
3.080,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre spese di lite e di C.T.U.
L'appellante ha dedotto: che la sig.ra ZA AL adiva il Giudice di Pace di Buccino, assumendo di avere sottoscritto con essa il contratto di finanziamento n. 1100004129 con cui si era impegnata a restituire n. 120 rate di € 200,00 ciascuna, e che tale contratto avrebbe presentato anomalie;
che il consulente tecnico di parte appellata rilevava che al punto 1.1. del contratto di finanziamento venivano previste commissioni dovute alla società procuratrice, quale intermediario incaricato, per € 3.756,71, ma non vi sarebbe stato alcun preventivo e/o contratto sottoscritto tra il cliente ed il mediatore in ordine al compenso da corrispondere, in base a quanto sancito dagli artt. 11 e 12 del provvedimento U.I.C. del 29/4/2005;
che il consulente tecnico di parte appellata rilevava altresì che le commissioni di €
3.756,71 sarebbero state pari al 23,62% dell'ammontare finanziato, in violazione delle norme sulla trasparenza, correttezza ed equità e concretizzerebbe il reato di “mediazione usuraria” di cui alla Legge n. 108 del 1996;
che essa si costituiva, concludendo per il rigetto della domanda attorea;
che in ordine alla somma di € 3.756,71 dovuta a titolo di spese/commissioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra
ZA, sarebbe stata dall'inizio pattuita per iscritto, in quanto la commissione è prevista al punto b) del frontespizio del documento e le prime righe del contratto spiegano chiaramente che la SANTANDER
CONSUMER BANK S.P.A. aveva svolto il ruolo del cessionario (cioè la Banca che eroga il prestito), mentre FI è la società procuratrice che rappresenta la Banca, essendo ciò precisato;
che, dunque, è pacifico e non
Proc. N.R.G.A.C. 1125/2021 - Sentenza
contestato che le parti abbiano sottoscritto le clausole in esame, peraltro nel rispetto del requisito della forma scritta;
che a conferma di tutto ciò essa evidenziava che alla seconda pagina del contratto vi è la sottoscrizione della sig.ra ZA e quella della FI, dopo di che viene riportata anche la firma dell'Agente;
che il suo consulente tecnico di parte rilevava come non fosse corretto il calcolo del consulente tecnico di parte attrice (ora appellata) in ordine alla misura percentuale delle commissioni di € 3.756,71 (che corrisponderebbero al 23,62% dell'importo finanziato), atteso che esse andrebbero calcolate sull'importo di € 19.661, (pari ad € 24.000,00 di capitale mutuato detratti gli interessi pari ad € 4.338,39), escludendo dal computo le commissioni stesse, come sancito dalle Istruzioni della Banca
d'Italia di Agosto del 2009 a pagina 15, punto C6;
che, inoltre, utilizzando la formula matematica del Tasso Effettivo, il consulente tecnico di parte appurava che il T.E.G. del contratto era pari al 10,54675%, che è ben al di sotto del tasso soglia del 18,6900%;
che anche considerando l'equilibrio sostanziale tra prestazioni “in considerazione della posizione di debolezza del consumatore”, esso non risultava dunque in alcun modo leso;
che veniva disposta C.T.U., e l'ausiliario nominato appurava che la commissione di € 3.756,71 non era supportata da alcuna forma scritta, nonostante il contratto la prevedesse espressamente;
che, inoltre, il C.T.U. rapportava gli oneri al capitale (oneri che prescindono dalla restituzione del capitale stesso), pensando di avere individuato così il T.E.G., tasso che invece tiene conto di tutti i costi e di tutti i flussi e quindi dell'erogazione del capitale dato a prestito, dell'importo del capitale rimborsato, degli interessi e di determinati oneri;
che attesi i macroscopici errori del C.T.U., essa formulava osservazioni controdeduttive e chiedeva chiamarsi l'ausiliario a chiarimenti;
che il Giudice di Pace emetteva la sentenza impugnata, e ciononostante già nel processo di primo grado risultasse documentalmente provato che il contratto oggetto di causa comprendeva tutte le condizioni economiche,
Proc. N.R.G.A.C. 1125/2021 - Sentenza
anche relativamente agli oneri di intermediazione, per cui non era stato violato il requisito della forma scritta “ad substantiam”, nè era stato superato il tasso-soglia usurario;
che la sentenza gravata è errata laddove il
Giudice di prime cure ha ritenuto il contratto di finanziamento estinto, come sostenuto dalla sig.ra ZA, ritenendo che quest'ultima avesse pagato l'importo di € 3.756,71, laddove ciò non era mai accaduto;
che la sentenza è errata anche laddove afferma che il contratto apparirebbe “poco chiaro” e che le commissioni sarebbero “generiche, opache o descritte in maniera esemplificativa e aleatoria riferite a possibili eventi/attività legate al contratto” e che sarebbero squilibrate alla luce dei costi cc.dd. “recurring”, senza spiegare i motivi di tali affermazioni;
che, di contro, dalla documentazione contrattuale risulta che sono state pattuite per iscritto tutte le condizioni economiche e le voci di costo;
che la sentenza appellata è errata anche laddove così statuisce: “Con riferimento in particolare alle commissioni di intermediazione, va rilevato che la relativa pattuizione, contrariamente a quanto previsto in contratto, considerata l'entità degli oneri sostenuti dal mediatore e/o agente prima della stipula, arebbe dovuto trovare sicuro e chiaro riscontro documentale. Circostanza che non emerge dal contratto in atti, non potendosi ritenere bastevole a tal fine una mera previsione contrattuale”;
che tale affermazione appare priva di fondamento, in quanto è il contratto tra le parti a stabilire il vincolo obbligatorio tra le stesse;
che l'importo di € 3.756,71 era stato fissato a titolo di spese commissioni dal punto b) del frontespizio dello stesso, redatto per iscritto;
che, dunque, il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere valide e vincolanti le pattuizioni contenute nel documento 1;
che nel caso di specie non ricorre neppure l'usurarietà del contratto di finanziamento, come affermato dal
Giudice di primo grado sulla base delle risultanze di una C.T.U. erronea;
che peraltro l'ausiliario nominato ha esorbitato dalle proprie competenze laddove ha dichiarato che è nullo il contratto di mediazione creditizia in
Proc. N.R.G.A.C. 1125/2021 - Sentenza
ordine alla somma di € 3.756,71 perché non rispetta il requisito della forma scritta;
che anche in ordine all'accertata usurarietà del contratto di finanziamento le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. sono errate, avendo rapportato gli oneri al capittale (oneri che prescindono dalla restituzione del capitale stesso), ritenendo così di avere individuato il T.E.G., tasso che invece tiene conto di tutti i flussi e quindi dell'erogazione del capitale dato a prestito, dell'importo del capitale rimborsato, degli interessi e di determinati oneri;
che, invece, come rilevato dal suo consulente tecnico di parte mediante un calcolo analitico, il T.E.G. contrattuale è pari al 10,54675%, di gran lunga inferiore a quello soglia del 18,69%;
che, dunque, nulla è dovuto alla sig.ra ZA;
che in via subordinata, eccepisce che con la sentenza appellata il Giudice di Pace di Buccino ha liquidato il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. in complessivi € 3.080,00 senza spiegare l'iter logico giuridico di questa decisione.
In virtù di quanto innanzi esposto la SANTANDER CONSUMER BANK
S.P.A. ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 172/2020 del Giudice di Pace di
Buccino, rigettare le domande proposte dalla sig.ra ZA AL;
con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avvocato DEBORA MACELLO, dichiaratasi anticipataria.
Si costituiva in giudizio ZA AL, deducendo: in via preliminare, l'inammisibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342
c.p.c., atteso che l'appellante, anziché evidenziare gli specifici motivi della censura, non ha fatto altro che trascrivere i capi della sentenza ed argomentare le eccezioni già proposte in primo grado senza indicare gli elementi concreti che hanno fondato il dubbio sulla correttezza o completezza degli accertamenti di fatto contenuti nella decisione impugnata, sia in punto di fatto che di diritto;
che in ordine all'affermazione del Giudice di Pace per cui il contratto “de quo” sarebbe stato “estinto”, si tratta di un
Proc. N.R.G.A.C. 1125/2021 - Sentenza
mero errore materiale, che di certo non inficia la validità della sentenza, atteso che i casi di nullità sono tassativi e non vi rientra il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi