Trib. Spoleto, sentenza 03/01/2025, n. 11
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Testo completo
N. 2403/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice Rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 2403/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 4.07.2024 e vertente
TRA
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FRACASSO Valeria ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Terni, alla Via della Vittoria n. 3, presso il Difensore;
– RICORRENTE –
e
(C.F. ) nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Campello sul Clitunno, alla Via Monte Serano n, 25;
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Spoleto Parte_1 Controparte_1
in data 5.05.1986, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 10, parte I, anno 1986;
dall'unione è nata la figlia , in data 11.05.1990, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente;
i coniugi si sono separati con decreto di omologazione del Tribunale di Terni del 9.09.2015, reso nell'ambito del procedimento n. R.G. 567/2015 (e decreto di correzione del 5.05.2016), alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla moglie;
previsione di un contributo al mantenimento della moglie di euro 800,00 mensili a carico del oltre al trasferimento della CP_1
vettura Lancia Y di proprietà del alla moglie;
nulla per la figlia in quanto maggiorenne ed CP_1
economicamente autosufficiente;
con ricorso depositato in data 29.11.2022, la a chiesto la pronuncia di divorzio alle Pt_1
condizioni di cui alla separazione quanto alla assegnazione della casa coniugale, ove abita insieme alla figlia, con una rimodulazione dell'assegno divorzile di euro 200,00 mensili;
nonostante la ritualità della notifica perfezionatasi nei suoi confronti il non si è CP_1
costituito in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza presidenziale del 4.02.2023, le Parti non sono comparse personalmente e il
Presidente ha confermato, in via temporanea, le condizioni di cui alla separazione, rimettendo le Parti davanti al Giudice Istruttore all'udienza del 4.05.2023, previa assegnazione di un termine per il deposito di memoria integrativa e per la costituzione del Resistente.
All'udienza differita del 3.06.2024, il G.I. ha dichiarato la contumacia del Resistente e, vista la richiesta della OR di una pronuncia parziale sullo status, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status ritenendola matura sul punto.
Quindi, con sentenza non definitiva n. 609/2023 depositata in data 12.07.2023 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti e la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183 co. 6 cpc.
pagina 2 di 6
Alla successiva udienza del 29.11.2023, svoltasi con le forme della trattazione scritta, lette le memorie ex art. 183 co. 6 cpc depositate dalla OR e ritenuta la causa matura per la decisione, il
G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.07.2024 onerando la OR unicamente di integrare la documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni.
All'udienza del 3.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice Rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 2403/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 4.07.2024 e vertente
TRA
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FRACASSO Valeria ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Terni, alla Via della Vittoria n. 3, presso il Difensore;
– RICORRENTE –
e
(C.F. ) nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Campello sul Clitunno, alla Via Monte Serano n, 25;
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Spoleto Parte_1 Controparte_1
in data 5.05.1986, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 10, parte I, anno 1986;
dall'unione è nata la figlia , in data 11.05.1990, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente;
i coniugi si sono separati con decreto di omologazione del Tribunale di Terni del 9.09.2015, reso nell'ambito del procedimento n. R.G. 567/2015 (e decreto di correzione del 5.05.2016), alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla moglie;
previsione di un contributo al mantenimento della moglie di euro 800,00 mensili a carico del oltre al trasferimento della CP_1
vettura Lancia Y di proprietà del alla moglie;
nulla per la figlia in quanto maggiorenne ed CP_1
economicamente autosufficiente;
con ricorso depositato in data 29.11.2022, la a chiesto la pronuncia di divorzio alle Pt_1
condizioni di cui alla separazione quanto alla assegnazione della casa coniugale, ove abita insieme alla figlia, con una rimodulazione dell'assegno divorzile di euro 200,00 mensili;
nonostante la ritualità della notifica perfezionatasi nei suoi confronti il non si è CP_1
costituito in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza presidenziale del 4.02.2023, le Parti non sono comparse personalmente e il
Presidente ha confermato, in via temporanea, le condizioni di cui alla separazione, rimettendo le Parti davanti al Giudice Istruttore all'udienza del 4.05.2023, previa assegnazione di un termine per il deposito di memoria integrativa e per la costituzione del Resistente.
All'udienza differita del 3.06.2024, il G.I. ha dichiarato la contumacia del Resistente e, vista la richiesta della OR di una pronuncia parziale sullo status, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status ritenendola matura sul punto.
Quindi, con sentenza non definitiva n. 609/2023 depositata in data 12.07.2023 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti e la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183 co. 6 cpc.
pagina 2 di 6
Alla successiva udienza del 29.11.2023, svoltasi con le forme della trattazione scritta, lette le memorie ex art. 183 co. 6 cpc depositate dalla OR e ritenuta la causa matura per la decisione, il
G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.07.2024 onerando la OR unicamente di integrare la documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni.
All'udienza del 3.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al
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