Trib. Nuoro, sentenza 13/02/2025, n. 66

TRIB Nuoro
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Nuoro
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nuoro, sentenza 13/02/2025, n. 66
Giurisdizione : Trib. Nuoro
Numero : 66
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 517/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 13/02/2025, il giudice, dott. AL Falzoi;

PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;

COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;

Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. AL Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 517/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. AL Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 517 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
IM DD (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Lorenzo
LOCCI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato a Cagliari, via Dante n. 77,
presso lo studio del difensore;

ricorrente
contro
TO DD & C. S.N.C. (C.F. 00145380911), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Claudio SOGGIU (C.F.
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2
[...]) e SC SOGGIU (C.F [...]), elettivamente domiciliata a Siniscola, via Giovanni M. Angioi n. 4, presso lo studio del difensore;

convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.2.2025):
Si reitera, infine, la richiesta di autorizzazione al deposito dell'atto costitutivo societario, avente valore essenziale ai fini decisori.
Si confermano tutte le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi e si insiste nelle istanze istruttorie formulate, anche non ammesse”.
Nell'interesse della convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data odierna):
Si insiste, ulteriormente in tutte le istanze istruttorie, anche non ammesse, sull'istanza di
C.T.U. finalizzata a verificare la genuinità della scrittura privata sub. 11) di parte ricorrente in quanto rilevante in ordine all'accertamento dei fatti per cui è causa;
sull'ammissione delle prove documentali depositate in sede di repliche (Cfr. doc.

1-2 depositate il 30.01.2025), in quanto rilevanti e assolutamente indispensabili ai fini della decisione.

Si confermano, in ogni caso, le conclusioni rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte e si confida nel loro accoglimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 15.5.2023 nella cancelleria di questo
Tribunale, IM DD ha esposto quanto segue:
a. dal 1976 esso ricorrente era titolare del 50% delle quote della TO
DD & C. S.N.C., società partecipata per la restante metà del capitale dal suo germano AL DD, amministratore unico attualmente in carica;

b. in virtù dell'atto pubblico del 14.4.1983 (a rogito del Notaio, dott. Giampiero
Becchetti, n. Rep. n. 795, Racc. n. 227, trascritto nella Conservatoria dei Registri
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3
Immobiliari di Nuoro in data il 3.5.1983, (Reg. Part. n. 1897, Reg. Gen. n. 2916),
esso ricorrente, in proprio, aveva acquistato dalla CE SI – CE.NU.
S.P.A. l'appezzamento di terreno sito a Siniscola (NU), Zona Industriale, Località
S'Ozzastro – all'epoca censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio 44, mappale
111 ed al foglio 45 mappale 373 (quest'ultimo in seguito frazionato nelle particelle
1046, 1049, 1100, 1101 e 1102), della superficie catastale complessiva di 3.919 mq.
– fondo sul quale aveva edificato un fabbricato (censito nel N.C.E.U. di Siniscola al foglio 45, particella 1049, sub. 2, corrispondente alla predetta particella 1049 del foglio 45 del N.C.T.) adibito ad autorimessa per mezzi fuori sagoma e cingolati
(previa istanza presentata il 25.11.1982 al Comune di Siniscola e concessione edilizia n. 224/1982);
c. in considerazione dei buoni rapporti con il germano AL DD, dal 1983
esso proprietario aveva concesso il fondo e il fabbricato in comodato, senza determinarne la durata, alla società convenuta, la quale intorno al 1989 aveva realizzato sull'area de qua un ulteriore edificio (attualmente censito nel N.C.E.U. di
Siniscola al foglio 45, particella 1046, sub. 3 e particella 1101, corrispondenti,
rispettivamente alle suddette particelle 1046 e 1101 del foglio 45 del N.C.T.),
inizialmente destinato a ricovero attrezzi industriale e, dal 1995, a sede legale e operativa della medesima società;
d. in conseguenza dei dissidi, sfociati anche in diversi processi, insorti con il germano
AL DD, quest'ultimo, dopo essere divenuto amministratore unico della società ed avere ottenuto la revoca da detta carica di esso ricorrente (rimasto
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Proc. n. 517/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4
socio comodante), dal 2020 gli aveva precluso l'accesso ai suddetti beni immobili,
sbarrando l'ingresso con catena e lucchetto, di cui si era rifiutato di consegnare le chiavi;

e. a suo dire:
i. esso ricorrente aveva diritto al recupero immediato della disponibilità del fondo e dei fabbricati ivi insistenti, siccome concessi in comodato precario alla società convenuta, edifici di cui era peraltro divenuto proprietario per accessione;

ii. non era ravvisabile alcun possesso in capo alla società convenuta, tenuto conto che quest'ultima era una mera detentrice, non vi era stato alcun atto di interversione ex art. 1141, comma 2, c.c. e, comunque, fino al 2019 esso ricorrente aveva utilizzato quotidianamente i beni in discussione;

iii. sussistevano i presupposti per il risarcimento del danno da illegittima occupazione degli immobili de quibus, da quantificarsi in complessivi
180.580,80 euro, in ragione del canone locativo ritraibile da questi ultimi in relazione alle loro caratteristiche, destinazione e collocazione;

f. nonostante la diffida del 5.5.2022 (con la quale era stato esercitato il diritto di recesso dal rapporto di comodato) e l'esperito tentativo di mediazione obbligatoria,
il convenuto non aveva provveduto alla restituzione dei suddetti immobili.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'accertamento del rapporto di comodato precario e del successivo recesso da parte di esso comodante, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione degli immobili ed al pagamento in suo favore di
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180.580,80 euro (o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, in subordine da determinarsi in via equitativa) a titolo risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione senza titolo dei medesimi.
2. Con memoria difensiva, depositata l'8.9.2023, la TO DD & C. S.N.C.
si è così difesa:
a. ha contestato la fondatezza delle domande formulate nei suoi confronti dal ricorrente, sostenendo quanto segue:
i. tra esse parti non era mai stato concluso alcun contratto di comodato;

ii. l'atto pubblico di compravendita del 14.4.1983 era stato sottoscritto da
IM DD, non già in proprio, bensì quale mandatario senza rappresentanza di essa società, come emergeva:
o dalla procura notarile del 24.11.1982 (a rogito del dott. Gianluigi
Betti), richiamata quale Allegato A del contratto, conferita dall'alienante CE SI – CE.NU S.P.A. all'ing.
SC CA ed avente ad oggetto il complimento nel nome e nell'interesse di essa convenuta di “tutto quanto previsto dalla
allegata deliberazione del consiglio di amministrazione”;
o nella suddetta deliberazione, datata 9.11.1982, il consiglio di amministrazione. della società alienante aveva specificato che la procura conferita all'ing. CA avrebbe avuto ad oggetto la vendita del fondo – esteso complessivamente 4.000 mq. e censito nel Catasto
terreni del Comune di Siniscola, al foglio 44, particella 111 ed al
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foglio 45, particella 373 – in favore della DD TO
& C.;
o dalla comunicazione del 20.12.1928 inviata dall'ing. CA al
CREDITO INDUSTRIALE SARDO, con cui era stata chiesta a quest'ultimo l'autorizzazione ad alienare i suddetti immobili
(siccome gravati da privilegio C.I.S.) alla società convenuta, la quale intendeva edificarvi il capannone per il ricovero e la manutenzione dei mezzi al fine dell'esecuzione dei contratti d'appalto in essere tra l'acquirente e la medesima CE SI;

iii. fin dal 1982 i suddetti immobili risultavano inseriti nello stato patrimoniale,
nel conto economico (con indicazione dei
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