Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2525

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2525
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 2525
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1052 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'avv. MAURO ZONCA, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al
ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, CP_1
presso lo studio dell'avv. MAURIZIO PIRAS, che lo rappresenta e difende per procura speciale
allegata alla memoria di costituzione,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
1) I coniugi chiedono congiuntamente che l'On.le Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli
effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Villasor in data 3 ottobre 2009, con
Atto trascritto al n. 16 - Parte II, Serie A - anno 2009 - Comune di Villasor, ordinando all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Villasor di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui
Pubblici Registri Anagrafici, con le conseguenti annotazioni nei registri anagrafici dei Comuni di
residenza.
2) La figlia minore (nata a [...] il [...]) resta affidata a entrambi i genitori e Per_1
dagli stessi dovrà continuare a ricevere cura, educazione e istruzione;
la minore dovrà mantenere
con ciascuno dei genitori rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori continueranno ad esercitare
entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di
maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale
indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e
svago, la scelta di attività sportive etc. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3) La figlia manterrà la residenza in Villasor nella via Togliatti n. 4 presso la residenza della Per_1
madre.
4) Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi che saranno concordati CP_1
con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e nel rispetto delle
preminenti esigenze di vita e di studio, sportive, culturali e ricreative della stessa. In mancanza di
accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per almeno tre pomeriggi Per_1
la settimana, individuati di comune accordo tra i coniugi, tenuto conto degli impegni scolastici e
ricreativi della minore e lavorativi degli stessi genitori, e con la madre i restanti giorni feriali della
settimana. Nel fine settimana, a settimane
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