Trib. Patti, sentenza 18/12/2024, n. 1445

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 18/12/2024, n. 1445
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 1445
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18/12/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 561 /2024 R.G. promossa
DA
US AN GIORDANO, [...] rappresentato e difesa per procura in atti dall'avv. PUGLISI GIANCLAUDIO
e dall'avv. NOSCHESE LUCIA
ATTORE
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA 03051870834 rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PUGLISI CARMELA
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
Sono comparsi: l'avv. Noschese per il ricorrente e l'avv. Giacomo Gazzara, in sostituzione dell'avv. Puglisi, per l'ASP, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con ricorso in opposizione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 - depositato il
24.5.2024 - RD PP SC, premettendo di essere allevatore di bovini (con codice aziendale IT013ME032) e socio della Cooperativa San
Placido con sede in Castel di Lucio, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 126/2024, notificatagli in data 26.4.2024, con la quale l'ASP di
Messina gli intimava il pagamento di euro 3.112,74 per aver “violato l'art. 1, comma 8 del D.A. Regione Sicilia n 2090 del 06.11.2013…”.
Esponeva che i bovini di sua proprietà erano soliti pascolare, nel mese di aprile sino agli inizi del mese di maggio, sui terreni siti in località Foriero, di proprietà della anzidetta cooperativa, per poi essere trasferiti nel fondo sito in contrada “Francavilla” concesso in uso alla medesima cooperativa, sin dal
1945, dal Comune di Mistretta.
Deduceva che, essendo scaduta la concessione del fondo di Francavilla ed avendo il Comune di Mistretta intimato la restituzione dello stesso, la cooperativa San Placido aveva inutilmente chiesto la proroga della concessione nelle more della conclusione della procedura di affidamento.
Rappresentava altresì che, in data 20 maggio 2019, i propri bovini e quelli della cooperativa - a causa della carenza alimentare che nel frattempo aveva caratterizzato il fondo Foriero presso cui erano situati nonché della presenza della MA TA (una particolare tipologia di mosca altamente infestante) - avevano lasciato il fondo Foriero per spostarsi verso i pascoli di contrada Francavilla e che, proprio in quel frangente, gli organi addetti al controllo ufficiale in servizio presso il Distretto di Mistretta elevavano verbale di illecito n. 28/19, notificato all'odierno ricorrente in data 10.08.2019 in quanto
i bovini di sua proprietà privi di qualsiasi autorizzazione si trovavano presso il la c/da Francavilla del Comune di Mistretta”.
Rilevava, inoltre, che inutili erano state le osservazioni scritte ex art. 18 l.
689/1981
, mosse all'ASP con pec del 22.08.2019, e che nessun seguito aveva avuto la richiesta di audizione.
L'opponente contestava, dunque, la legittimità del provvedimento sanzionatorio comminatogli sotto svariati profili tra cui la carenza
dell'elemento soggettivo del presunto illecito, la carenza e contraddittorietà di motivazione, la mancata valutazione delle osservazioni scritte e della richiesta di audizione, nonché l'errata misura della sanzione irrogata.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito - previa sospensione cautelare- di ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'opposta ordinanza ingiunzione e, per
l'effetto, di annullarla;
in subordine di disporre la riduzione dell'importo della sanzione irrogata fino al minimo edittale, con vittoria di spese e competenze.
Resisteva in giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del Direttore Generale, contestando le tesi avversarie e chiedendo
l'integrale rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
In via preliminare, va rilevato che il presente giudizio non ha carattere impugnatorio dell'atto (proprio, invece, del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo), ma verte sul rapporto sicché le censure meramente formali, rivolte al contenuto del provvedimento amministrativo, non possono, in questa sede, essere esaminate laddove
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