Trib. Parma, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 5060/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5060/2019 promossa da:
AZIENDA AGRICOLA DALLATOMASINA COSTANTINO, PI E OL SOCIETÀ
AGRICOLA, rappresentato e difeso dall'Avv. MEGHA MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE;
contro
ET S.P.A. , rappresentato e difeso dall'Avv. BOZZOLA GIAMPI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in CORSO EUROPA 5 20122 MILANO, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/09/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Azienda Agricola Dallatomasina Costantino, IE e PA ha convenuto in giudizio RE SP, per ottenere il risarcimento dei danni patiti nell'esercizio della propria attività produttiva per via di una serie di interruzioni al servizio di approvvigionamento idrico, che avrebbero compromesso la continuità dell'attività aziendale.
Costituitasi in giudizio, RE SP ha contestato sia l'an che il quantum della responsabilità.
La causa è stata istruita dando incarico a un CTU di esaminare i profili di ordine tecnico della controversia, mentre risulta di facile ed immediata lettura dal punto di vista giuridico.
La sequenza dei fatti (nella loro matrice storico-narrativa) non è in discussione.
Parte attrice lamenta molteplici disservizi:
- mancata fornitura dell'acqua dal 5 al 7 febbraio 2015;
- rottura della conduttura idrica, scoperta il 26 giugno 2016, durante le operazioni di trebbiatura;
- plurime, ulteriori, rotture dal mese di maggio al mese di dicembre 2017 (di cui dieci verificate).
Dopo una serie di denunce e contestazioni, alla situazione, si sarebbe, infine posto (tardivamente) rimedio solo nel 2018: in particolare, i lavori di ripristino avevano inizio solo in data 30 luglio 2018.
All'esito dell'istruttoria svolta, è possibile concludere che la domanda è senz'altro fondata e che i fatti posti a fondamento delle pretese attoree hanno trovato conferma.
Quanto all'an della responsabilità, è sufficiente osservare che RE SP è stata citata, quale fornitrice del servizio di approvvigionamento idrico e quale proprietaria/utilizzatrice della rete di fornitura.
La difesa di parte convenuta ha eccepito che i problemi del 2015 sarebbero imputabili alle abbondanti nevicate di quella annata, da cui sarebbero conseguite interruzioni nel servizio di fornitura dell'energia elettrica che avrebbero impedito l'approvvigionamento del serbatoio idrico del Comune di Medesano, con riflessi sulla fornitura 'a valle' degli utenti.
La difesa non è decisiva, in quanto il fornitore del servizio risponde di tutti rischi connessi alla riorganizzazione dei fattori produttivi che garantiscono la fornitura del bene o servizio oggetto della prestazione dedotta in contratto (art. 1559 c.c.), anche quelli per i quali si rivolge ai terzi (arg. ex art.
1228 c.c.). Le considerazioni svolte valgono, quindi, a giustificare una pretesa di 'rivalsa' verso il terzo da cui dipende il singolo segmento che contribuisce alla creazione del servizio fornito, ma non giustifica la formulazione di un giudizio di esclusione della responsabilità.
Sul punto, il CTU ha emesso un giudizio tanto sincopato quanto involuto: la convenuta la attribuisce a interruzione della fornitura di energia elettrica, sostenendo di aver rabboccato il serbatoio con autobotte, serbatoio pagina 2 di 7 svuotatasi a causa del prolungarsi di tale assenza di fornitura. Parte attrice non fornisce diversa versione, per cui lo scrivente c.t.u. non può che associarsi all'unica spiegazione in atti, che risulta plausibile dal punto di vista tecnico.
La considerazione non è dirimente (il CTU non può esprimere valutazioni in diritto), perché trascura che tra l'utente del servizio (creditore della prestazione avente ad oggetto il bene immateriale somministrato) e il somministrante, il rischio del perimento del bene – da cui dipende il ritardo nel procurare una prestazione alternativa – è a carico del debitore sulla base di norme che delineano criteri di imputazione (che la dottrina ha già riconosciuto come) oggettiva, tramite il richiamo alle norme sulla vendita (arg. ex art. 1555 c.c., 1476 c.c., 1494 c.c.).
La difesa di parte attrice – sulla scorta delle emergenze peritali in atti – ha così ricostruito le componenti del danno:
- decesso di una bovina in lattazione, con relativo smaltimento della carcassa: € 3.500,00;
- dislocazione di due bovine in lattazione, con necessità di intervento chirurgico: € 1.000,00;
- dislocazione irreversibile di una bovina in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5060/2019 promossa da:
AZIENDA AGRICOLA DALLATOMASINA COSTANTINO, PI E OL SOCIETÀ
AGRICOLA, rappresentato e difeso dall'Avv. MEGHA MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE;
contro
ET S.P.A. , rappresentato e difeso dall'Avv. BOZZOLA GIAMPI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in CORSO EUROPA 5 20122 MILANO, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/09/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Azienda Agricola Dallatomasina Costantino, IE e PA ha convenuto in giudizio RE SP, per ottenere il risarcimento dei danni patiti nell'esercizio della propria attività produttiva per via di una serie di interruzioni al servizio di approvvigionamento idrico, che avrebbero compromesso la continuità dell'attività aziendale.
Costituitasi in giudizio, RE SP ha contestato sia l'an che il quantum della responsabilità.
La causa è stata istruita dando incarico a un CTU di esaminare i profili di ordine tecnico della controversia, mentre risulta di facile ed immediata lettura dal punto di vista giuridico.
La sequenza dei fatti (nella loro matrice storico-narrativa) non è in discussione.
Parte attrice lamenta molteplici disservizi:
- mancata fornitura dell'acqua dal 5 al 7 febbraio 2015;
- rottura della conduttura idrica, scoperta il 26 giugno 2016, durante le operazioni di trebbiatura;
- plurime, ulteriori, rotture dal mese di maggio al mese di dicembre 2017 (di cui dieci verificate).
Dopo una serie di denunce e contestazioni, alla situazione, si sarebbe, infine posto (tardivamente) rimedio solo nel 2018: in particolare, i lavori di ripristino avevano inizio solo in data 30 luglio 2018.
All'esito dell'istruttoria svolta, è possibile concludere che la domanda è senz'altro fondata e che i fatti posti a fondamento delle pretese attoree hanno trovato conferma.
Quanto all'an della responsabilità, è sufficiente osservare che RE SP è stata citata, quale fornitrice del servizio di approvvigionamento idrico e quale proprietaria/utilizzatrice della rete di fornitura.
La difesa di parte convenuta ha eccepito che i problemi del 2015 sarebbero imputabili alle abbondanti nevicate di quella annata, da cui sarebbero conseguite interruzioni nel servizio di fornitura dell'energia elettrica che avrebbero impedito l'approvvigionamento del serbatoio idrico del Comune di Medesano, con riflessi sulla fornitura 'a valle' degli utenti.
La difesa non è decisiva, in quanto il fornitore del servizio risponde di tutti rischi connessi alla riorganizzazione dei fattori produttivi che garantiscono la fornitura del bene o servizio oggetto della prestazione dedotta in contratto (art. 1559 c.c.), anche quelli per i quali si rivolge ai terzi (arg. ex art.
1228 c.c.). Le considerazioni svolte valgono, quindi, a giustificare una pretesa di 'rivalsa' verso il terzo da cui dipende il singolo segmento che contribuisce alla creazione del servizio fornito, ma non giustifica la formulazione di un giudizio di esclusione della responsabilità.
Sul punto, il CTU ha emesso un giudizio tanto sincopato quanto involuto: la convenuta la attribuisce a interruzione della fornitura di energia elettrica, sostenendo di aver rabboccato il serbatoio con autobotte, serbatoio pagina 2 di 7 svuotatasi a causa del prolungarsi di tale assenza di fornitura. Parte attrice non fornisce diversa versione, per cui lo scrivente c.t.u. non può che associarsi all'unica spiegazione in atti, che risulta plausibile dal punto di vista tecnico.
La considerazione non è dirimente (il CTU non può esprimere valutazioni in diritto), perché trascura che tra l'utente del servizio (creditore della prestazione avente ad oggetto il bene immateriale somministrato) e il somministrante, il rischio del perimento del bene – da cui dipende il ritardo nel procurare una prestazione alternativa – è a carico del debitore sulla base di norme che delineano criteri di imputazione (che la dottrina ha già riconosciuto come) oggettiva, tramite il richiamo alle norme sulla vendita (arg. ex art. 1555 c.c., 1476 c.c., 1494 c.c.).
La difesa di parte attrice – sulla scorta delle emergenze peritali in atti – ha così ricostruito le componenti del danno:
- decesso di una bovina in lattazione, con relativo smaltimento della carcassa: € 3.500,00;
- dislocazione di due bovine in lattazione, con necessità di intervento chirurgico: € 1.000,00;
- dislocazione irreversibile di una bovina in
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