Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/03/2024, n. 313
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Testo completo
N. R.G. 5096/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5096/2022 promossa da:
RO VE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DI MASO EMANUELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DI MASO EMANUELE
ATTORE contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv. TAMBONE LUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE LIBERTA', 212 95129 CATANIA presso il difensore avv. TAMBONE LUIGI CONVENUTO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO (C.F. 97099470581), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via preliminare: -Voglia l'Ill.mo Giudice adìto accertare il grave pregiudizio arrecato in capo al Sig. EC TO e per l'effetto sospendere, inaudita altera parte la procedura esecutiva in essere
e di conseguenza sbloccare tutte le somme oggetto di pignoramento in quanto dalla non sospensione deriverebbe un ulteriore e grave pregiudizio nei confronti dell'opponente, dal momento che, come ampiamente argomentato, le entrate del Sig. EC che rappresentano l'oggetto di pignoramento, ovvero l'importo totale di TUTTI i premi maturati negli ultimi anni, bloccati per il soddisfacimento di Agenzia Entrate-Riscossione, rappresentano l'unica fonte di sostentamento dello stesso, per cui
l'esecutività in itinere continuerà ad arrecare un grave pregiudizio in capo al soggetto pignorato e alla sua famiglia, non riuscendo a soddisfare i propri fabbisogni.
- In accoglimento della presente e stante quanto sopra esposto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare
e dichiarare la Giurisdizione del Tribunale adito e per gli effetti entrare nel merito della controversia;
- In riferimento alla riscossione dei crediti di natura previdenziali di cui al par. 3, nel caso in cui
l'Ill.mo Giudice ritenga che la legittimazione passiva spetti all'ente titolare del credito, ordinare ad
Agenzia delle Entrate-Riscossione di Voler integrare il contraddittorio e chiamare in causa INPS e
INAIL, in quanto tale onere è incombente sulla stessa, con aggravio di spese in capo alla stessa; pagina 1 di 17 In via preliminare subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito accerti che l'onere di chiamare in causa gli Enti impositori INPS e INAIL come espresso al punto precedente incomba su parte attrice, Voler ordinare questa difesa a procedere con l'integrazione del contraddittorio, manlevando questa difesa da responsabilità e spese scaturenti dalla chiamata in causa degli Enti suddetti;
In via principale:
- in ragione dei motivi addotti in narrativa, accertare la nullità del pignoramento promosso da Agenzia delle Entrate-Riscossione e per gli effetti revocare e/o dichiarare privo di efficacia il pignoramento in itinere e ordinare a Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo di svincolare le somme oggetto di pignoramento e/o versare tutti i premi ad oggi maturati;
-in ragione dei motivi dedotti in narrativa condannare Ministero delle Politiche Agricole Alimentari,
Forestali e del Turismo in persona del Ministro p.t. alla corresponsione in favore del Sig. EC TO tutte le somme a lui dovute a titolo di premi a partire da aprile 2019 sino alla data di definizione della procedura;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse non meritevole di accoglimento la doglianza sopra rassegnata, ordinare ad Agenzia delle Entrate-Riscossione di ridimensionare il quantum del pignoramento nel rispetto dei limiti dell'impignorabilità oltre il 1/5 delle competenze spettanti periodicamente al Sig. EC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 545 C.p.c dalla data di inizio del pignoramento fino ad oggi;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse non meritevole di accoglimento la doglianza principale rassegnata condannare Agenzia delle EntrateRiscossione e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo in persona del Ministro p.t. alla liberazione dei 4/5 dei premi oggetto di pignoramento maturati da giugno 2019 fino ad oggi;
In ogni caso:
– Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare l'intervenuta prescrizione dei tributi contenuti nell'atto di pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. 602/73 per lo spirare dei termini previsti ex lege, e per l'effetto, revocare e/o dichiarare privo di efficacia del pignoramento in itinere e delle cartelle esattoriali ivi contenute;
– Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo in persona del Ministro p.t. all'erogazione dei premi maturati nelle mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio 2019, agosto 2019 in quanto estranee al pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione (datato settembre 2019);
– Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare l'illegittimità delle somme acquisite e indebitamente bloccate nel corso del periodo emergenziale epidemiologico e per gli effetti ordinare ad Agenzia delle
Entrate-Riscossione la restituzione dei premi bloccati in pendenza della sospensione ex lege dei pignoramenti in ragione del periodo emergenziale dal 31 gennaio 2020 all'1 settembre 2021 e/o comunque fino alla data in cui si prevedeva la sospensione dei pignoramenti pendenti.
– Condannare Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni per abuso del diritto ed il grave pregiudizio arrecato al Sig. EC per via di tale pignoramento incauto sotto vari profili, ex art. 96 c.p.c., somma da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via Istruttoria:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo in persona del Ministro p.t. dell'estratto conto delle somme maturate dal Sig. TO EC sino ad oggi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dello sottoscritto procuratore antistatario.”
pagina 2 di 17 Parte convenuta Agenzia delle Entrate: “all'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, IN VIA PRELIMINARE AL MERITO
1. Ritenere e dichiarare le censure rientranti nell'alveo di applicazione dell'art 617 cpc inammissibili in quanto tardivamente proposte;
2. per l'effetto, condannare l'attore al pagamento delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del presente procuratore.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE AL MERITO.
1. Ritenere e dichiarare, in relazione alle cartelle emesse per pretese erariali, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'odierno giudizio di merito in quanto non instaurato, entro il perentorio termine di 60 giorni, dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado competente per territorio così come statuito in seno all'ordinanza del 17.10.2022 emessa a conclusione della fase cautelare;
2. per l'effetto, condannare il Sig. EC al pagamento delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del presente procuratore.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE AL MERITO.
1. Ritenere e dichiarare, in relazione alle cartelle emesse per pretese di natura contributiva, l'inammissibilità della domanda in quanto rivolta nei soli confronti del Concessionario, cioè di un soggetto non legittimato passivo.
2. per l'effetto, condannare il Sig. EC al pagamento delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del presente procuratore.
NEL MERITO
1. Dichiarare la domanda proposta dal Sig. EC infondata e, con qualunque formula, rigettarla;
2. confermare la legittimità e l'efficacia dell'atto impugnato;
3. condannare l'attore al pagamento delle spese del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del presente procuratore.” FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 12/12/2022 TO EC ha instaurato innanzi all'intestato
Tribunale opposizione ex art. 618 - 616 c.p.c. in relazione alla procedura esecutiva RGE 1706/2022 promossa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti di TO EC mediante notifica al terzo pignorato Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo di atto di Pignoramento Presso Terzi, ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/73, n. 09584 2019 00002464 000, fasc.
95/2019/75049, con intimazione di pagamento della somma di euro 325.566,58 imputata al debitore e riferita alle cartelle e avvisi seguenti sottesi all'atto opposto:
1) Cartella 09520100001221602000 – IVA ed IRPEF;
CONTRIBUTI IVS;
CONTRAVVENZIONI
AL COD. DELLA STRADA;
2) Cartella 09520100017458889000 - IVA – IRPEF – DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO;
3) Cartella 09520100047918619000 - IVA – IRPEF;
CONTRIB. IVS;
CONTRAVV. COD. STRAD.
4) Cartella 09520120002772438000 – DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO
5) Cartella 09520120008772554000 – IMU ;
CONTRAVV. COD. STRADA
6) Cartella 09520120010572108000 - CONTRAVV. COD. STRADA
7) Cartella 09520130000889773000 – PREMIO INAIL
8) Cartella 09520130002317428000 – CONTRAVV. COD. STRADA
9) Cartella 09520130002801533000 – CAMERA COMMERCIO
10) Cartella 09520130006849255000 – IMU - TARSU
11) Cartella 09520140004376751000 – CONSORZ. DI BONIF. – CAM. COMMERCIO
pagina 3 di 17
12) Cartella 09520140005519035000 – CONTRAVV. COD. STRADA
13) Cartella 09520140008189347000 – CANONE RAI
14) Cartella 09520140014735840000 - IMU
15) Cartella 09520150002401700000 – ADDIZ. IRPEF
16) Cartella 09520150011197573000 - IMU
17) Cartella 09520160009055122000 – IMU – CONSORZIO DI BONIF.
18) Avviso di addebito 39520120001047174000 – CONTRIB. IVS
19) Avviso di addebito 39520120002718548000 - CONTRIB. IVS
20) Avviso di addebito 39520130001079206000 - CONTRIB. IVS
Ha eccepito parte opponente una serie di vizi afferenti la notifica delle cartelle e dell'atto di pignoramento, il decorso della prescrizione quale conseguenza dell'asserita mancata
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5096/2022 promossa da:
RO VE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DI MASO EMANUELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DI MASO EMANUELE
ATTORE contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv. TAMBONE LUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE LIBERTA', 212 95129 CATANIA presso il difensore avv. TAMBONE LUIGI CONVENUTO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO (C.F. 97099470581), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via preliminare: -Voglia l'Ill.mo Giudice adìto accertare il grave pregiudizio arrecato in capo al Sig. EC TO e per l'effetto sospendere, inaudita altera parte la procedura esecutiva in essere
e di conseguenza sbloccare tutte le somme oggetto di pignoramento in quanto dalla non sospensione deriverebbe un ulteriore e grave pregiudizio nei confronti dell'opponente, dal momento che, come ampiamente argomentato, le entrate del Sig. EC che rappresentano l'oggetto di pignoramento, ovvero l'importo totale di TUTTI i premi maturati negli ultimi anni, bloccati per il soddisfacimento di Agenzia Entrate-Riscossione, rappresentano l'unica fonte di sostentamento dello stesso, per cui
l'esecutività in itinere continuerà ad arrecare un grave pregiudizio in capo al soggetto pignorato e alla sua famiglia, non riuscendo a soddisfare i propri fabbisogni.
- In accoglimento della presente e stante quanto sopra esposto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare
e dichiarare la Giurisdizione del Tribunale adito e per gli effetti entrare nel merito della controversia;
- In riferimento alla riscossione dei crediti di natura previdenziali di cui al par. 3, nel caso in cui
l'Ill.mo Giudice ritenga che la legittimazione passiva spetti all'ente titolare del credito, ordinare ad
Agenzia delle Entrate-Riscossione di Voler integrare il contraddittorio e chiamare in causa INPS e
INAIL, in quanto tale onere è incombente sulla stessa, con aggravio di spese in capo alla stessa; pagina 1 di 17 In via preliminare subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito accerti che l'onere di chiamare in causa gli Enti impositori INPS e INAIL come espresso al punto precedente incomba su parte attrice, Voler ordinare questa difesa a procedere con l'integrazione del contraddittorio, manlevando questa difesa da responsabilità e spese scaturenti dalla chiamata in causa degli Enti suddetti;
In via principale:
- in ragione dei motivi addotti in narrativa, accertare la nullità del pignoramento promosso da Agenzia delle Entrate-Riscossione e per gli effetti revocare e/o dichiarare privo di efficacia il pignoramento in itinere e ordinare a Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo di svincolare le somme oggetto di pignoramento e/o versare tutti i premi ad oggi maturati;
-in ragione dei motivi dedotti in narrativa condannare Ministero delle Politiche Agricole Alimentari,
Forestali e del Turismo in persona del Ministro p.t. alla corresponsione in favore del Sig. EC TO tutte le somme a lui dovute a titolo di premi a partire da aprile 2019 sino alla data di definizione della procedura;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse non meritevole di accoglimento la doglianza sopra rassegnata, ordinare ad Agenzia delle Entrate-Riscossione di ridimensionare il quantum del pignoramento nel rispetto dei limiti dell'impignorabilità oltre il 1/5 delle competenze spettanti periodicamente al Sig. EC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 545 C.p.c dalla data di inizio del pignoramento fino ad oggi;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse non meritevole di accoglimento la doglianza principale rassegnata condannare Agenzia delle EntrateRiscossione e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo in persona del Ministro p.t. alla liberazione dei 4/5 dei premi oggetto di pignoramento maturati da giugno 2019 fino ad oggi;
In ogni caso:
– Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare l'intervenuta prescrizione dei tributi contenuti nell'atto di pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. 602/73 per lo spirare dei termini previsti ex lege, e per l'effetto, revocare e/o dichiarare privo di efficacia del pignoramento in itinere e delle cartelle esattoriali ivi contenute;
– Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo in persona del Ministro p.t. all'erogazione dei premi maturati nelle mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio 2019, agosto 2019 in quanto estranee al pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione (datato settembre 2019);
– Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare l'illegittimità delle somme acquisite e indebitamente bloccate nel corso del periodo emergenziale epidemiologico e per gli effetti ordinare ad Agenzia delle
Entrate-Riscossione la restituzione dei premi bloccati in pendenza della sospensione ex lege dei pignoramenti in ragione del periodo emergenziale dal 31 gennaio 2020 all'1 settembre 2021 e/o comunque fino alla data in cui si prevedeva la sospensione dei pignoramenti pendenti.
– Condannare Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni per abuso del diritto ed il grave pregiudizio arrecato al Sig. EC per via di tale pignoramento incauto sotto vari profili, ex art. 96 c.p.c., somma da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via Istruttoria:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo in persona del Ministro p.t. dell'estratto conto delle somme maturate dal Sig. TO EC sino ad oggi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dello sottoscritto procuratore antistatario.”
pagina 2 di 17 Parte convenuta Agenzia delle Entrate: “all'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, IN VIA PRELIMINARE AL MERITO
1. Ritenere e dichiarare le censure rientranti nell'alveo di applicazione dell'art 617 cpc inammissibili in quanto tardivamente proposte;
2. per l'effetto, condannare l'attore al pagamento delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del presente procuratore.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE AL MERITO.
1. Ritenere e dichiarare, in relazione alle cartelle emesse per pretese erariali, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'odierno giudizio di merito in quanto non instaurato, entro il perentorio termine di 60 giorni, dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado competente per territorio così come statuito in seno all'ordinanza del 17.10.2022 emessa a conclusione della fase cautelare;
2. per l'effetto, condannare il Sig. EC al pagamento delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del presente procuratore.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE AL MERITO.
1. Ritenere e dichiarare, in relazione alle cartelle emesse per pretese di natura contributiva, l'inammissibilità della domanda in quanto rivolta nei soli confronti del Concessionario, cioè di un soggetto non legittimato passivo.
2. per l'effetto, condannare il Sig. EC al pagamento delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del presente procuratore.
NEL MERITO
1. Dichiarare la domanda proposta dal Sig. EC infondata e, con qualunque formula, rigettarla;
2. confermare la legittimità e l'efficacia dell'atto impugnato;
3. condannare l'attore al pagamento delle spese del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del presente procuratore.” FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 12/12/2022 TO EC ha instaurato innanzi all'intestato
Tribunale opposizione ex art. 618 - 616 c.p.c. in relazione alla procedura esecutiva RGE 1706/2022 promossa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti di TO EC mediante notifica al terzo pignorato Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo di atto di Pignoramento Presso Terzi, ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/73, n. 09584 2019 00002464 000, fasc.
95/2019/75049, con intimazione di pagamento della somma di euro 325.566,58 imputata al debitore e riferita alle cartelle e avvisi seguenti sottesi all'atto opposto:
1) Cartella 09520100001221602000 – IVA ed IRPEF;
CONTRIBUTI IVS;
CONTRAVVENZIONI
AL COD. DELLA STRADA;
2) Cartella 09520100017458889000 - IVA – IRPEF – DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO;
3) Cartella 09520100047918619000 - IVA – IRPEF;
CONTRIB. IVS;
CONTRAVV. COD. STRAD.
4) Cartella 09520120002772438000 – DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO
5) Cartella 09520120008772554000 – IMU ;
CONTRAVV. COD. STRADA
6) Cartella 09520120010572108000 - CONTRAVV. COD. STRADA
7) Cartella 09520130000889773000 – PREMIO INAIL
8) Cartella 09520130002317428000 – CONTRAVV. COD. STRADA
9) Cartella 09520130002801533000 – CAMERA COMMERCIO
10) Cartella 09520130006849255000 – IMU - TARSU
11) Cartella 09520140004376751000 – CONSORZ. DI BONIF. – CAM. COMMERCIO
pagina 3 di 17
12) Cartella 09520140005519035000 – CONTRAVV. COD. STRADA
13) Cartella 09520140008189347000 – CANONE RAI
14) Cartella 09520140014735840000 - IMU
15) Cartella 09520150002401700000 – ADDIZ. IRPEF
16) Cartella 09520150011197573000 - IMU
17) Cartella 09520160009055122000 – IMU – CONSORZIO DI BONIF.
18) Avviso di addebito 39520120001047174000 – CONTRIB. IVS
19) Avviso di addebito 39520120002718548000 - CONTRIB. IVS
20) Avviso di addebito 39520130001079206000 - CONTRIB. IVS
Ha eccepito parte opponente una serie di vizi afferenti la notifica delle cartelle e dell'atto di pignoramento, il decorso della prescrizione quale conseguenza dell'asserita mancata
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