Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 98
TRIB Bari
Sentenza
15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 8334/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della giudice Valentina D'Aprile,
all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 352, co. VI,
c.p.c., all'udienza del 23/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8334/2017 r.g. proposta da
TI RI, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Rauso,
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nacucchi Miriana, in virtù di mandato in atti;
-appellante-
nei confronti
RN SO, RN US, RN IN e RN RI
IT, quali eredi di NO IG, titolare dell'omonima impresa individuale “Marmi NO di NO IG”, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Dipalma, domiciliatario, in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta in appello;
- appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gravina
in Puglia (BA) n. 354/2016 depositata in data 5/11/2016
pagina 1 di 9
Conclusioni come da verbale d'udienza del 15/1/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- LO RO ha proposto appello avverso la sentenza n. 354/2016 depositata in data 5/11/2016 con la quale il Giudice di
Pace di Gravina in Puglia (BA) ha disatteso l'opposizione ex art. 645
c.p.c. dallo stesso proposta per contestare la legittimità del decreto ingiuntivo n. 35/2015, con il quale il Tribunale di Bari gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di €3.028,81, oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma indebitamente percepita in esecuzione della sentenza di primo grado n. 1434/2003 emessa dal Tribunale di
Benevento, a seguito della riforma in appello ad opera della sentenza n. 3594/2004 del 14/12/2004, in ragione della ritenuta infondatezza del motivo concernente l'inadeguata prova del versamento delle somme,
comprovata, di contro, dalla dazione di specifico assegno bancario.
A fondamento del gravame ha reiterato, in rito, l'eccezione di incompetenza per territorio del giudica adito in favore del Giudice
di Pace di Benevento, quale foro della residenza del convenuto, o in favore del Giudice di Pace di Napoli, quale luogo in cui è sorta l'obbligazione;
nel merito, l'eccezione di prescrizione della pretesa ingiunta in sede monitoria avendo riguardo quale dies a quo alla data di consegna dell'assegno in pagamento, ossia il mese di ottobre del
2003;
infine, dolendosi dell'erroneità dell'ammontare ingiunto sotto il profilo del quantum debeatur non corrispondente né all'importo pagina 2 di 9
liquidato nel titolo di prime cure, né a quello della sentenza di appello che lo aveva riformato. Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata,
con il conseguente accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Rauso,
dichiaratosi anticipatario (atto di appello notificato il 9/5/2017).
I.2.- Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il
12/9/2017, NO IG, in aggiunta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione avversa ai sensi degli artt. 348
bis, 348 ter e 436 bis c.p.c., ha insistito per l'infondatezza dei motivi di gravame.
I.3.- Con comparsa di costituzione depositata in data
20/12/2021, si sono costituiti NO MM, NO PE,
NO CE e NO RI OR, quali eredi di NO
IG, deceduto il 30/1/2021.
I.4.- Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio (n.
296/2015 Ufficio del Giudice di Pace di Gravina in Puglia), la causa,
istruita essenzialmente sulla scorta della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della giudice Valentina D'Aprile,
all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 352, co. VI,
c.p.c., all'udienza del 23/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8334/2017 r.g. proposta da
TI RI, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Rauso,
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nacucchi Miriana, in virtù di mandato in atti;
-appellante-
nei confronti
RN SO, RN US, RN IN e RN RI
IT, quali eredi di NO IG, titolare dell'omonima impresa individuale “Marmi NO di NO IG”, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Dipalma, domiciliatario, in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta in appello;
- appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gravina
in Puglia (BA) n. 354/2016 depositata in data 5/11/2016
pagina 1 di 9
Conclusioni come da verbale d'udienza del 15/1/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- LO RO ha proposto appello avverso la sentenza n. 354/2016 depositata in data 5/11/2016 con la quale il Giudice di
Pace di Gravina in Puglia (BA) ha disatteso l'opposizione ex art. 645
c.p.c. dallo stesso proposta per contestare la legittimità del decreto ingiuntivo n. 35/2015, con il quale il Tribunale di Bari gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di €3.028,81, oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma indebitamente percepita in esecuzione della sentenza di primo grado n. 1434/2003 emessa dal Tribunale di
Benevento, a seguito della riforma in appello ad opera della sentenza n. 3594/2004 del 14/12/2004, in ragione della ritenuta infondatezza del motivo concernente l'inadeguata prova del versamento delle somme,
comprovata, di contro, dalla dazione di specifico assegno bancario.
A fondamento del gravame ha reiterato, in rito, l'eccezione di incompetenza per territorio del giudica adito in favore del Giudice
di Pace di Benevento, quale foro della residenza del convenuto, o in favore del Giudice di Pace di Napoli, quale luogo in cui è sorta l'obbligazione;
nel merito, l'eccezione di prescrizione della pretesa ingiunta in sede monitoria avendo riguardo quale dies a quo alla data di consegna dell'assegno in pagamento, ossia il mese di ottobre del
2003;
infine, dolendosi dell'erroneità dell'ammontare ingiunto sotto il profilo del quantum debeatur non corrispondente né all'importo pagina 2 di 9
liquidato nel titolo di prime cure, né a quello della sentenza di appello che lo aveva riformato. Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata,
con il conseguente accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Rauso,
dichiaratosi anticipatario (atto di appello notificato il 9/5/2017).
I.2.- Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il
12/9/2017, NO IG, in aggiunta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione avversa ai sensi degli artt. 348
bis, 348 ter e 436 bis c.p.c., ha insistito per l'infondatezza dei motivi di gravame.
I.3.- Con comparsa di costituzione depositata in data
20/12/2021, si sono costituiti NO MM, NO PE,
NO CE e NO RI OR, quali eredi di NO
IG, deceduto il 30/1/2021.
I.4.- Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio (n.
296/2015 Ufficio del Giudice di Pace di Gravina in Puglia), la causa,
istruita essenzialmente sulla scorta della
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