Trib. Enna, sentenza 09/12/2024, n. 562
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Testo completo
N. R. G. 744/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità promossa da
(C.F.: , nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Valguarnera Caropepe in via Cagliari n. 8, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su nato ad [...] il [...], rappresentata e Persona_1 difesa, per procura in atti, dall'avv. SEGRETO Alessandro;
-attrice- contro
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._2
Pirandello n. 17, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. IMPELLIZZERI Antonino;
-Convenuto-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art.
127-ter c.p.c., previa rinuncia delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
ha adito il Tribunale di Enna al fine di ottenere: (i) l'accertamento e la Persona_1
dichiarazione che è il padre di (ii) l'assegnazione al figlio CP_1 Persona_1
minore del cognome paterno in aggiunta a quello materno (posponendolo a quest'ultimo);
(iii) la condanna del convenuto al versamento di una somma mensile a titolo di mantenimento del figlio, nonché al rimborso all'attrice di quanto dalla stessa speso per il mantenimento del figlio fino all'introduzione del giudizio e al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio.
In particolare, a sostegno delle sue domande, parte attrice ha dedotto:
- di avere intrattenuto con il convenuto una relazione sentimentale dal 2006 al 2009;
- che nell'ambito di questa relazione è stato concepito il figlio nato ad [...] Persona_1
il 18.11.2009;
- che il convenuto sin dalla notizia della gravidanza non ha provato alcun entusiasmo, rifiutandosi non solo di riconoscere il figlio dopo la nascita, ma anche di conoscerlo e frequentarlo;
- di non avere mai nutrito alcun dubbio che il convenuto fosse il padre del bambino.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice.
Concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c., con ordinanza del 5.03.2020 il Tribunale ha disposto d'ufficio una consulenza tecnica genetica, nominando la dott.ssa e conferendole Persona_2 il mandato di accertare “secondo le metodologie medico biologiche ritenute più opportuni l'esistenza del rapporto di filiazione fra il convenuto ed il minore ”. Persona_1
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
La domanda volta all'accertamento e alla dichiarazione che è il padre biologico di CP_1
nato ad [...] il [...], è fondata. Persona_1
Ed invero, posto che l'art. 269 comma 2 c.c. sancisce il principio della libertà della prova della paternità, si rileva che nel presente giudizio sono stati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità promossa da
(C.F.: , nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Valguarnera Caropepe in via Cagliari n. 8, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su nato ad [...] il [...], rappresentata e Persona_1 difesa, per procura in atti, dall'avv. SEGRETO Alessandro;
-attrice- contro
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._2
Pirandello n. 17, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. IMPELLIZZERI Antonino;
-Convenuto-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art.
127-ter c.p.c., previa rinuncia delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
ha adito il Tribunale di Enna al fine di ottenere: (i) l'accertamento e la Persona_1
dichiarazione che è il padre di (ii) l'assegnazione al figlio CP_1 Persona_1
minore del cognome paterno in aggiunta a quello materno (posponendolo a quest'ultimo);
(iii) la condanna del convenuto al versamento di una somma mensile a titolo di mantenimento del figlio, nonché al rimborso all'attrice di quanto dalla stessa speso per il mantenimento del figlio fino all'introduzione del giudizio e al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio.
In particolare, a sostegno delle sue domande, parte attrice ha dedotto:
- di avere intrattenuto con il convenuto una relazione sentimentale dal 2006 al 2009;
- che nell'ambito di questa relazione è stato concepito il figlio nato ad [...] Persona_1
il 18.11.2009;
- che il convenuto sin dalla notizia della gravidanza non ha provato alcun entusiasmo, rifiutandosi non solo di riconoscere il figlio dopo la nascita, ma anche di conoscerlo e frequentarlo;
- di non avere mai nutrito alcun dubbio che il convenuto fosse il padre del bambino.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice.
Concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c., con ordinanza del 5.03.2020 il Tribunale ha disposto d'ufficio una consulenza tecnica genetica, nominando la dott.ssa e conferendole Persona_2 il mandato di accertare “secondo le metodologie medico biologiche ritenute più opportuni l'esistenza del rapporto di filiazione fra il convenuto ed il minore ”. Persona_1
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
La domanda volta all'accertamento e alla dichiarazione che è il padre biologico di CP_1
nato ad [...] il [...], è fondata. Persona_1
Ed invero, posto che l'art. 269 comma 2 c.c. sancisce il principio della libertà della prova della paternità, si rileva che nel presente giudizio sono stati
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