Trib. Torino, sentenza 12/11/2024, n. 2968
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. G L R all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 5357/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. CARDELLO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott. RAGUSA)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
La parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss.
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente);
1
chiede, pertanto la condanna del convenuto Controparte_1 al riconoscimento dell'emolumento in questione.
Il convenuto resiste all'avversaria domanda. CP_1
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
[…]
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2015 (in
GU n. 243 del 19.10.2015), recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha poi sancito che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile.
[…]
4. La Carta é assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata
è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti,