Trib. Venezia, sentenza 08/07/2024, n. 88

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 08/07/2024, n. 88
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 88
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza ex art. 221 co.
6 e 7 d.l. 34/2020 del 09/02/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 722/2022 RG avente ad oggetto: “ genuinità contratto di apprendistato – differenze retributive – illegittimità licenziamento ”
TRA
SI BA – rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMPESAN ALDO ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
TURATTI S.R.L. in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dagli Avvocati ZANON MARCO e BROGGIATO MIRCO ed elettivamente domiciliata in V.LE MONTEGRAPPA 45 TREVISO,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/05/2022 il ricorrente SI
BA, come sopra in epigrafe indicato, ha chiesto “

1.Accertarsi e dichiararsi

l'illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ritenute di giustizia;


2. Per l'effetto ed in ogni caso accertarsi e dichiararsi
la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato ab origine, a far data dal 27/11/2018 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per la qualifica e con mansioni di operaio livello 3 CCNL Settore
Piccola Media Industria Metalmeccanica e orario a tempo pieno;
Condannarsi la resistente a corrispondere al ricorrente, per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ritenute di giustizia, le differenze retributive maturate dal ricorrente dall'inizio del rapporto di lavoro (27/11/2018) sino al licenziamento (04/1/2022) e pari alla differenza tra quanto percepito quale apprendista di livello 3 ed il livello 3
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spettante e corrispondente ad euro 6.320,36 (di cui euro 435,89 a titolo di differenze sul TFR) o la diversa somma ritenuta di giustizia nonché le successive maturate e maturande sino alla reintegra ed oltre alle retribuzioni da calcolarsi in base alla qualifica e mansioni di operaio di livello 3 CCNL di settore oltre alla regolarizzazione dal punto di vista contributivo e previdenziale ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

4. Accertarsi e dichiararsi
per le causali esposte in narrativa o per le diverse ritenute di giustizia la nullità/illegittimità/invalidità/inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 4.1.2022, perché privo di giusta causa e giustificato motivo e comunque per tutte le per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ritenute di giustizia e per l'effetto: In via principale 5. condannarsi la convenuta a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ea corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a euro 1.802,99) dal giorno del licenziamento e sino alla data di effettiva reintegra nella misura minima di 5 mensilità nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra maggiorato di interessi nella misura legale;
In via subordinata: 6. previo annullamento del licenziamento, condannarsila convenuta a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ea corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento e sino alla data di effettiva reintegra nella misura massima di 12 mensilità nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra maggiorato di interessi nella misura legale;
In via ulteriormente subordinata: 7. dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condannarsi la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo compreso tra 6 e 36 mensilità o, in subordine, nella misura di cui all'art. 9 D. Lgs. 23/15,dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR ai sensi dell'art. 3, comma 1, D. Lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act, come modificato dall'art. 3, co. 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv. con mm., L. 9 agosto 2018, n. 96,
e integrato dai principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
194/2018 pubbl. 8.11.2018), da determinarsi nella misura massima per le ragioni di
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cui in narrativa o per le diverse ritenute di giustizia, maggiorata di interessi nella misura legale;
In via ulteriormente subordinata: 8. dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del recesso, condannarsila convenuta al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità, o, in subordine, nella misura di cui all'art. 9 D. Lgs. 23/15, da determinarsi nella misura massima per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ritenute di giustizia, maggiorata di interessi nella misura legale;


9. In ogni caso,
condannarsi la convenuta a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso pari a euro 556,25. 11. condannarsila convenuta a corrispondere al ricorrente sugli importi comunque dovuti la rivalutazione e gli interessi di legge -anche moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. -dalla maturazione di ogni singolo credito e fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi);
con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014 pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali 12. In ogni caso, spese e compensi professionali integralmente rifusi , tenendo conto che se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1 bis introdotto dal D.M.
n.37/2018”
Nel costituirsi TURATTI S.R.L. ha contestato la pretesa del ricorrente concludendo “ disattesa ogni contraria istanza e deduzione, per tutti i motivi esposti nel presente atto e per quanto ad esso allegato, rigettare le domande avversaria perché in ogni caso infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata (nella denegata ipotesi che ciò si rendesse necessario), riconoscersi la sola indennità risarcitoria nella misura minima di 6 mensilità, ovvero, infine, in denegatissima ipotesi di applicazione del rimedio reintegratorio, detrarsi l'aliunde perceptum (in relazione al
t.f.r. già percepito, ad altri redditi e alla NASPI) e l'aliunde percipiendum. Spese anche generali e competenze di lite integralmente rifuse”.
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La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti,
e l'esame di alcuni testi dalle stesse indicati ed è stata discussa – previo scambio di note - all'udienza del 09/02/2023 e decisa come da dispositivo di seguito riportato.
*** *** ***

1. Il ricorrente espone di essere stato assunto dalla resistente con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, decorrente dal 27/11/2018 e quindi con scadenza fino al 26/11/2021 e con previsione di un periodo di prova di 1 mese, inquadrato con la qualifica di apprendista operaio per il conseguimento della qualifica di operaio di 3° livello CCNL Piccola media Industria Metalmeccanica con mansioni di saldatore;
di non avere in realtà, per tutta la durata del rapporto contrattuale, mai saldato ma di essere sempre stato addetto solo al carico/scarico delle lamiere sul taglio laser;
di non essere mai stato affiancato da un tutor (indicato formalmente in Stefano IS);
che al contratto di lavoro non era allegato alcun piano formativo;
di non aver mai ricevuto alcuna formazione né interna né esterna;
che con lettera del 15/11/2021 l'azienda gli comunicava il “ prolungamento dell'apprendistato ai sensi dell'art. 2 comma 4 d.lgs. n. 148/2015 ” di 17 giorni fino dunque al 22/12/2021;
che solo con lettera datata 4/1/2022, ricevuta in data
7/1/2022, la datrice gli comunicava la risoluzione del rapporto di apprendistato (“
l'azienda, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2 comma 1 lettera m) del d.lgs.
14 settembre 2011, n. 167
e successive modificazioni, non intende mantenerla in servizio dopo tale termine e che perciò Le dà disdetta dal rapporto, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti, come stabilito dall'art.2118 c.c., espressamente richiamato nel citato articolo. Pertanto, il rapporto di lavoro cesserà a tutti gli effetti il 06.01.2022, ultimo giorno di lavoro. In considerazione dell'andamento complessivamente positivo del rapporto, con la cessazione dello stesso Le riconosciamo il conseguimento della qualifica professionale di Saldatore
Operaio 3 livello del CCNL P.M. Ind. Metalmeccanica”);
di aver impugnato il licenziamento con lettera raccomandata dell'11/2/2022 e rivendicato le differenze retributive per l'errato inquadramento quale apprendista con lettera del 4/2/2022.

2. Lamenta la non genuinità del contratto di apprendistato con conseguente instaurazione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato;
conseguente nullità/annullabilità/illegittimità del licenziamento in quanto la datrice non poteva recedere dal contratto di apprendistato che tale non era, in quanto il recesso era
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comunque avvenuto oltre il termine del 22/12/2022 con impossibilità di avvalersi del recesso ad nutum.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e per le ragioni di seguito svolte.

4. In primo luogo ritiene la Giudicante assorbente il
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