Trib. Catania, decreto 10/03/2025

TRIB Catania
Decreto
10 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Catania
Decreto
10 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, decreto 10/03/2025
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero :
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

16719/2019 n. R.G.A.C.
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dott.
Luca Perilli Presidente relatore dott. Rosario Maria Annibale Cupri Giudice dott.ssa Stefania Muratore Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c., promosso da
AS HM, nato in [...] il [...] e residente in [...], codice CUI 05W1ASU, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Ricotta del Foro di Caltanissetta, presso il cui studio in Caltanissetta alla via Libertà n.102 è elettivamente domiciliato;

ricorrente contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa;

- resistente - con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
FATTO
§ Svolgimento del procedimento


Con ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 depositato il 14 novembre 2019, il ricorrente, ha proposto opposizione al provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Siracusa il 30 settembre 2018 e notificato al ricorrente il 16 ottobre 2019.
Risulta dunque rispettato il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del ricorso previsto,
a pena di inammissibilità dell'opposizione, dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lgs. 25/2008.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, tramite la Commissione territoriale, con memoria del 04.06.2020, con la quale ha richiamato il contenuto del provvedimento di diniego e ha prodotto gli atti della fase procedimentale svolta davanti a sé, concludendo per il rigetto della domanda di protezione internazionale.
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni.
Alla udienza del 11 febbraio 2021 non si è presentata la parte e la difesa ha chiesto un rinvio per consentire alla parte di comparire.
All'udienza del 22 aprile 2021 non si è presentata la parte e la difesa ha chiesto un rinvio per consentire alla parte di comparire.
All'udienza del 17 settembre 2022 non si è presentata la parte e la difesa ha chiesto un rinvio per consentire alla parte di comparire.
Il giudice ha fissato udienza al 26 febbraio 2025, invitando la difesa a depositare nel termine del 19 febbraio 2025 mediante predisposizione di nota con relativo indice, documentazione aggiornata relativa alla situazione familiare, lavorativa, alloggiativa, scolastica, alla conoscenza linguistica, allo svolgimento di attività sportive, artistiche o di rilevanza sociale, o alla situazione di salute del ricorrente ed ogni altro elemento utile a valutare il radicamento del ricorrente in Italia, sotto il profilo della vita privata e familiare ovvero situazioni di vulnerabilità oggettiva o soggettiva.
Con note depositate il 24 febbraio 2025, la difesa non ha fornito nessuna informazione sulla vita in
Italia del ricorrente, così come nelle memorie precedenti, e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
La causa è stata discussa alla Camera di Consiglio del 6 marzo 2025.
Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese con delibera del CoA di Catania del 14 gennaio
2019. La difesa ha chiesto la liquidazione dei compensi con istanza depositata il 25 settembre 2023.

§ I fatti di causa
Il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, tramite la compilazione del modello C3, in data 19 luglio 2019, presso la Questura di Caltanissetta.
Egli ha svolto l'audizione davanti alla Commissione territoriale in data 23 settembre 2019, e parlando in lingua punjabi, assistito da un interprete, ha dichiarato quanto segue:
2
• di essere cittadino del Pakistan;

• di essere nato a [...] nel distretto di Gujaranwala e di essersi trasferito all'età di due anni con la madre a Kotli;

• di appartenere al gruppo etnico kashmiri;

• di professare la religione musulmana sunnita;

• di parlare anche le lingue Kashmiri e urdu;

• di aver studiato per 10 anni e di avere lavorato come pizzaiolo;

• di avere una famiglia d'origine composta da un padre che, risposatosi, vive in Spagna e una madre che vive in Inghilterra;
di non avere fratelli e sorelle;

• di non essere sposato e di non avere figli;

• di aver lasciato il Paese di origine il 20 giugno 2018;
• di essere arrivato in Italia a giugno 2019.
Quanto ai motivi che lo hanno indotto a espatriare, il ricorrente ha, nel racconto libero, dichiarato di essersi allontanato dal paese d'origine a causa dei bombardamenti che colpivano ripetutamente la zona di Kotli, prossima al confine con l'India, in cui viveva da solo, essendo gà espatriati i genitori.
A domande di approfondimento, ha risposto: che viveva a Fagash, una località a 30-40 minuti da
Kotli; a 2-3 km dal confine indiano e a 4-5 km da Kotli;
che egli lavorava a Kotli e dormiva a
Fagash; che la madre si trasferì in Inghilterra 8-10 anni prima dell'audizione, essendosi risposata con un uomo del Kashmir;
che il padre è in Europa da oltre trent'anni; egli abitava a Kotli con il nonno che non è più in vita.
Quanto ai bombardamenti, ha dichiarato che ci sono da sempre e che ci sono solo due giorni di quiete a settimana;
che i bombardamenti sono dovuti al fatto che la regione del Kashmir è contesa tra Pakistan e India.
Chiesto di riferire di uno specifico episodio di bombardamento, ha dichiarato che, all'età di venti anni, in un suo giorno libero dal lavoro e in una data che non ricorda, stava giocando a cricket con alcuni amici quando un bombardamento uccise uno di loro e ferì al ricorrente ad una gamba che gli sarebbe stata amputata, se lo zio, fingendo che egli era una dipendente pubblico, non lo avesse portato ad operarsi presso un ospedale di Islamabad. Ha dichiarato di avere recuperato l'uso della gamba dopo un anno e mezzo. Quanto alla ragione ultima che determinò la sua partenza dal
Pakistan, ha dichiarato che si decise quando in un bombardamento morì il suo cane.
A domande circa l'adesione al JKLF, da lui citata nel modulo di registrazione della domanda di protezione, ha dichiarato di essere stato membro dell'organizzazione da quando aveva 15-16 anni e che si tratta di un partito che rivendica la totale indipendenza del Kashmir indiano e pakistano.
3
Chiesto se abbia svolto qualche attività per il JKLF, ha dichiarato: “Nel mio paese c'era un ramo del
JKLF; facevamo finanziamenti, aiutavamo i feriti”.
Ha dichiarato di non essersi trasferito in una zona diversa da Kotli, non potendo permetterselo economicamente.
Con riguardo al suo timore in caso di rimpatrio, a specifica domanda della Commissione, ha dichiarato: “Queste cose le ho vissute sin da quando ero piccolo, per me sono cose normali. Mi spavento a continuare a vivere così, potrei farlo perché sono abituato ma rischierei di morire”..
§ Il diniego della Commissione territoriale
La Commissione territoriale ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente non credibili, per le seguenti ragioni:
- “l'asserita vicinanza alla linea di controllo del luogo di abituale residenza del r.a., ossia Fagosh, risulta essere errata, in quanto tale località si troverebbe a circa 30-40 km dalla frontiera e non a 2-3 km dalla stessa come dichiarato in audizione”;
- “la mancata conoscenza dei cessate il fuoco tra i due Paesi contendenti, dei valichi autorizzati lungo la linea di controllo, denotano una conoscenza vaga e generica delle problematiche della zona da cui il r.a. asserirebbe di provenire, tali da confermare la lontananza tra il luogo di abituale residenza e la linea di controllo;

- “Infine, circa la militanza nelle fila del partito JKLF, si evidenzia la scarsa conoscenza della struttura, delle attività e della storia dello stesso partito, confermando piuttosto una simpatia del r.s. per la causa del Kashmir indipendente.
Pertanto, la Commissione ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra per mancanza di credibilità delle dichiarazioni;
ha, poi, escluso la presenza di un “rischio effettivo di grave danno” ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007. Inoltre, la Commissione ha dichiarato non sussistere nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione qualificabile come contesto di violenza indiscriminata all'interno di conflitto armato, escludendo anche l'ipotesi di protezione sussidiaria di cui alla lettera c), citando alcune fonti sul Paese di origine.

§ I motivi del ricorso
Nel ricorso, la difesa ha innanzitutto confermato la provenienza del ricorrente da “Fagosh, nel distretto di Kotli”; ha quindi ricostruito la vicenda nei termini narrati dal ricorrente alla
Commissione territoriale, senza aggiunta di fatti o elementi nuovi.
Non ha sottoposto a specifica critica le conclusioni di non credibilità della Commissione territoriale.
Non ha fornito informazioni sulla vita in Italia del ricorrente.
4
Ha quindi concluso chiedendo il riconoscimento di tutte le forme di protezione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'opposizione al provvedimento di diniego della Commissione territoriale non è, tecnicamente, un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda di protezione internazionale avanzata ed esaminata in sede amministrativa.
L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o per protezione speciale ex art. 5 co. 6 e 19.1.1.
T.U.I.

§ Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato
Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D.lgs. n. 251/2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi