Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 214

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 214
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 214
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 9/1/2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15668 R.G. 2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MILAZZO Controparte_1 C.F._1
ROSANNA (c.f. ), elettivamente domiciliata in Gibellina, via Nunzio Nasi C.F._2
n. 5;
contro
, in persona del pro tempore;
Controparte_2 CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 15668/2024 la sig.ra ha Controparte_1 convenuto in giudizio il chiedendo a questo Tribunale di accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto del ricorrente ad ottenere la Carta docente per l'anno scolastico 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per l'importo di € 500,00/anno così per un importo complessivo di € 2.500,00 e comunque sino a quando la docente sarà precaria;

- per l'effetto, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti che lo impediscono, condannare le amministrazioni resistenti al pagamento nei confronti della ricorrente della carta docente per l'importo di € 500,00/anno così per un importo complessivo di € 2.500,00 comunque sino a quando la docente sarà precaria.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario.”.
A sostegno di queste domande, la ricorrente, operati brevi cenni sulla giurisdizione del giudice adito, premesso di essere attualmente in servizio presso il convenuto con CP_2 contratto a tempo determinato, qualifica di docente di scuola secondaria di II grado, e premesso, altresì, di aver prestato dall'a.s. 2019/2020 analogo servizio in favore del resistente in CP_4 virtù di reiterati contratti a tempo determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico di importo nominale pari ad € 500,00 annui, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, introdotto


dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 allo scopo di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente.
La ricorrente dopo aver richiamato le disposizioni di legge che disciplinano la materia (art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015,) ha rilevato che le stesse, nella parte in cui riservano al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, costituiscono violazione degli artt. 2, 35 e 97 Cost., nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e precisamente dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, tenuto anche conto anche del fatto che gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola impongono all'amministrazione scolastica l'obbligo di formazione del docente, senza operare in tale ambito alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario.
Ha quindi concluso chiedendo a questo Tribunale, previo accertamento del suo diritto ad usufruire per gli anni di servizio svolti con contratti a tempo determinato (aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 della carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107, di condannare il convenuto all'attribuzione in suo CP_2 favore della citata Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 annui, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il convenuto, seppur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_2
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e limiti di seguito esposti.
La questione è stata trattata e risolta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c.
Con la richiamata pronuncia la Corte ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41- 43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a
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