Trib. Como, sentenza 24/01/2024, n. 81
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Testo completo
N. R.G. 3700/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. L P A, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv. F d Parte_1 C.F._1
C ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Erba, via Mazzini n. 18/d;
-attrice-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
A M e M F ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in
Como, via Alessandro Volta n. 77
-convenuto-
Conclusioni:
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: NEL MERITO: accertato e dichiarato l'obbligo per il Signor di contribuire al mantenimento Controparte_1 dei figli, e , nella misura stabilita dal Giudice ed al 50% delle spese straordinarie Per_1 Per_2 sostenute dalla Signora nell'interesse degli stessi, condannare il convenuto a Parte_1 corrispondere all'attrice l'importo di € 500,00 relativo al mantenimento dei figli per il mese di luglio 2019 ed a rifondere alla stessa l'importo di € 14.490,12.=, pari al 50% delle spese straordinarie da lei ad oggi sostenute a detto titolo (ai giustificativi già versati in atti si sono infatti medio tempore aggiunti quelli sub docc. nn. 30-32), ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, sulla scorta del decreto Presidenziale reso da Codesto Tribunale in data 11.11.2019, nell'ambito della procedura separativa RG n. 3830/2018 (Cfr. doc. n. 3 fascicolo attoreo), integralmente recepito nella sentenza di separazione n. 226/2023, oggi definitiva (doc. 33).
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi –occorrendo- prova per interrogatorio formale del convenuto sulle seguenti circostanze: 1) Vero che Le invia periodicamente le contabili delle spese straordinarie (mediche, Parte_1 scolastiche ed extrascolastiche), che la stessa anticipa in favore dei vostri figli, chiedendoLe Pt_1 di corrispondere la quota del 50% di Sua pertinenza;
1
richiede sempre il Suo parere preventivo;Parte_1
3) Vero che sovente Lei, alle richieste di di contribuire alle spese straordinarie per i Parte_1 vostri figli, non risponde alcunché;
4) Vero che Lei ritiene di non dover contribuire affatto al versamento delle spese straordinarie in favore dei vostri figli;
5) Vero che Lei si limita a corrispondere il contributo al mantenimento ordinario dei vostri figli, fissato dal Giudice in complessivi € 700,00 mensili per entrambi i figli, ritenendolo satisfattivo di tutte le esigenze di e . Per_2 Per_1
In punto spese, con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.”
*** Per il convenuto
“Previe le declaratorie di legge e del caso, nel merito: rigettarsi tutte le domande proposte da controparte, siccome inammissibili e infondate, in fatto e in diritto.
Spese e compensi di lite integralmente rifusi. Mezzi istruttori: vengono reiterate tutte le opposizioni rassegnate in atti.”
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento dell'importo di € 500,00, in
[...] relazione al contributo al mantenimento dei figli dovuto per il mese di luglio 2019, nonché dell'importo di € 6.326.84, somma pari al 50% delle spese straordinarie sostenute dall'attrice nell'interesse dei figli.
L'attrice ha esposto di essere coniugata con il signor , con il quale ha avuto due Controparte_1 figli: , nato il 25.4.2003 e nata il 6.9.2005. Tra le odierne parti, all'atto di Per_2 Per_1 introduzione del presente processo, risultava pendente dinanzi a questo Tribunale il giudizio di separazione dei coniugi con causa iscritta al n. 3830/2018 R.G. Nell'ambito del predetto giudizio, con decreto dell'11.02.2019, erano stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti in relazione agli obblighi di mantenimento dei figli. Più in particolare, con il citato provvedimento era stato posto provvisoriamente a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_2 figli in misura “quantomeno pari a quella indicata nelle conclusioni della sua comparsa” (di costituzione). Nelle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione, , Controparte_2 infatti, aveva domandato di: “a) disporsi che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante il versamento della somma mensile di € 250,00 ciascuno” “b) disporsi che i genitori contribuiscano in misura paritaria a sostenere le spese straordinarie per i figli minori necessarie e concordate”.
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Con successivo provvedimento in data 11.11.2019, il Presidente delegato, Dott.ssa Nicoletta
Sommazzi, aveva posto “a carico del padre il contributo di mantenimento dei figli minori nella misura di € 350,00 al mese per ciascun figlio (…) oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamando sul punto il protocollo del Tribunale di Como”.
L'attrice, pertanto, a fondamento della propria domanda ha allegato di aver sostenuto nell'interesse dei figli spese per 12.653,68 euro, producendo la relativa documentazione giustificativa. Il convenuto, tuttavia, non avrebbe mai corrisposto alcunché a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute da violando il criterio di ripartizione sancito dai titoli richiamati. L'attrice, pertanto, Parte_1 avrebbe diritto di agire in regresso nei confronti del convenuto al fine di ricevere il rimborso della quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute.
Si è costituito in giudizio , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per non essere stata preceduta dall'invito alla negoziazione assistita obbligatoria, contestando le deduzioni della controparte e domandando il rigetto delle domande proposte.
Più in particolare, il convenuto ha dedotto che l'assegno di mantenimento relativo al mese di luglio
2019 era stato corrisposto e che le spese oggetto della domanda non erano state concordate tra le parti, avendo l'attrice deciso unilateralmente di sostenerle. In ogni caso, alcune delle spese di cui è stato richiesto il rimborso risalgono a periodi antecedenti rispetto al decreto presidenziale di febbraio 2019
(essendo presenti fatture e ricevute del 2017 e del 2018). Infine, la maggior parte di tali spese non potrebbero essere ritenute “straordinarie”, essendo, invece, ricomprese nell'assegno di mantenimento liquidato dal Tribunale e regolarmente corrisposto dal convenuto.
Così sinteticamente ricostruite le allegazioni e le difese delle parti, è necessario ricostruire lo svolgimento del processo.
Con provvedimento del 22.04.2021, ritenuta fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto ex art. 3 D.L. n. 132/2014, l'udienza di prima comparizione è stata rinviata al 14 giungo
2021.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., all'udienza del 14.03.2022 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.06.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come supra riportate ed il Giudice, ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, trattenendo la causa in decisione alla scadenza dell'ultimo termine.
2. Così ricostruiti i fatti principali, le difese delle parti e lo svolgimento del processo, è possibile esaminare le domande proposte dall'attrice.
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L'attrice domanda, in primo luogo, di condannare il convenuto a corrispondere l'importo di euro
500,00 relativo al contributo per il mantenimento dei figli per il mese di luglio 2019.
Sul punto, è bene ricordare che, alla data di notifica dell'atto di citazione, risultava pendente dinanzi
a questo Tribunale il giudizio di separazione dei coniugi e , iscritto Parte_1 Controparte_2 al n. 3830/2018 R.G. Nell'ambito del predetto giudizio, il Presidente delegato, con provvedimento dell'11.02.2019, aveva assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti in relazione agli obblighi di mantenimento dei figli. Più in particolare, con il citato provvedimento era stato posto provvisoriamente a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_2 figli in misura “quantomeno pari a quella indicata nelle conclusioni della sua comparsa” (di costituzione). Nelle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione, , Controparte_2 infatti, aveva domandato di: “a) disporsi che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante il versamento della somma mensile di € 250,00 ciascuno” “b) disporsi che i genitori contribuiscano in misura paritaria a sostenere le spese straordinarie per i figli minori necessarie e concordate”. Con successivo provvedimento reso in data 11.11.2019, il Presidente delegato aveva posto “a carico del padre il contributo di mantenimento dei figli minori nella misura di € 350,00 al mese per ciascun figlio (…) oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamando sul punto il protocollo del Tribunale di Como”.
In diritto, occorre precisare che l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale adotta i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c., disposizione ratione temporis applicabile, costituisce titolo esecutivo (cfr. art 189 disp. att. c.p.c.;in questi termini si esprime anche la costante giurisprudenza di legittimità in materia di efficacia delle statuizioni economiche rese con i provvedimenti presidenziali in sede di giudizio di separazione dei coniugi, quali l'ordinanza del presidente emanata ai sensi dell'art. 708 c.p.c., da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14281 del 2022).
Tanto premesso, il convenuto ha dato prova di aver provveduto al versamento di euro 500,00 a titolo di assegno di mantenimento dei figli, producendo copia del bonifico effettuato a favore di Pt_1 in data 29.07.2019, già con la propria comparsa di costituzione e risposta. Con il predetto atto,
[...] il pagamento è stato imputato al mantenimento dei figli relativo al mese di luglio 2019. La controparte, nelle difese successive, non ha contestato specificatamente tale circostanza. Solo con la comparsa conclusionale, l'attrice ha eccepito che il pagamento fosse da imputare al mese di giugno
2019, avendo il convenuto iniziato a corrispondere l'assegno di mantenimento dal mese successivo rispetto a quello di insorgenza dell'obbligo. Nondimeno, tale contestazione non è sorretta da alcuna evidenza ed è stata proposta solo con la comparsa conclusionale, allorché, quindi, era precluso alla parte proporre eccezioni in precedenza non dedotte.
La domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 500,00 a titolo di assegno
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di mantenimento dei figli relativo al mese di luglio 2019, pertanto, deve essere rigettata.
Le ulteriori questioni controverse tra le parti attengono al pagamento delle spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento in forza dei titoli giudiziali richiamati. Sul punto, preliminarmente, stante le difese delle parti, conviene circoscrivere adeguatamente l'oggetto del presente giudizio.
Nel proprio atto introduttivo, l'attrice ha esposto di aver sostenuto spese “straordinarie” nell'interesse dei figli per il complessivo importo di € 12.653,68 così ripartito: “quanto ad € 433,68 per spese scolastiche;quanto ad € 2.846,00 per costi legati ad attività ludico-sportive;quanto € 9.374,00 per spese mediche”.
In relazione a tali pretese, il convenuto ha eccepito, in primo luogo, che alcune delle spese di cui è stato domandato il rimborso risalgono ad epoca anteriore rispetto alla pronuncia del decreto presidenziale di febbraio 2019, essendo presenti tra i documenti allegati dall'attore (sub. doc. 4) fatture e ricevute relative agli anni 2017 e 2018.
Sul punto, preme evidenziare che con l'atto di citazione l'attrice ha prodotto fatture e ricevute aventi ad oggetto spese “straordinarie” sostenute nell'interesse dei figli, depositando un unico documento di
71 pagine (doc. 4), in cui effettivamente risultano giustificativi relativi agli anni 2017 e 2018, ossia riferibili finanche a periodi antecedenti all'introduzione del giudizio di separazione (introdotto con ricorso del 6.8.2018, come si ricava dalla sentenza di separazione in atti). Nondimeno, con la propria comparsa conclusionale, l'attrice ha precisato di “rinunciare alla domanda di regresso quivi svolta relativamente alla quota di spese in capo al relativa alle annualità 2017 e 2018, CP_1 limitando pertanto la propria richiesta a quelle spese maturate a far data dal rilascio della casa coniugale da parte del convenuto (29.01.2019)”.
Ciò consente di operare una prima delimitazione dell'oggetto del presente giudizio.
L'attrice, pertanto, domanda di accertare il suo diritto ad ottenere il rimborso di spese “straordinarie” sostenute nell'interesse dei figli, a far data dal rilascio della casa coniugale da parte del convenuto.
Appare opportuno, quindi, chiarire che la decisione circa la domanda proposta da Parte_1 presuppone l'esame dei titoli giudiziali con i quali, nell'ambito del giudizio di separazione, sono stati regolamentati gli obblighi di mantenimento dei figli gravanti sui genitori come previsto dall'art. 337- ter c.c.
Come anticipato, in quella sede, dapprima con i provvedimenti presidenziali richiamati e successivamente con la sentenza di separazione, è stato posto a carico di Controparte_1
l'obbligo di corresponsione di un contributo mensile per il mantenimento dei figli, oltre all'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle “spese straordinarie”.
Quanto al regime delle spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento, pertanto, occorre guardare, in primo luogo, ai provvedimenti presidenziali supra richiamati, emessi nell'ambito del
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giudizio di separazione dei coniugi. Nel caso di specie, infatti, la regolamentazione del concorso dei genitori alla contribuzione delle “spese straordinarie” per i figli è contenuta nei predetti tioli giudiziali
(in tal senso, cfr. anche Cass. Ord. n. 793 del 2023, che ha confermato la sentenza resa dalla corte di merito la quale, in una fattispecie analoga alla presente, aveva ritenuto vincolante tra le parti il titolo giudiziale costituito dall'ordinanza presidenziale, emessa nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, con la quale era stato analiticamente regolamento il regime di rimborso delle spese straordinarie per i figli minori).
Invero, i titoli giudiziali emessi nel giudizio di separazione risultano pacificamente vincolanti per le parti e non può operarsi in questa sede una valutazione diversa rispetto a quella contenuta nei predetti provvedimenti.
Più in particolare, nel caso di specie, la regolamentazione è avvenuta dapprima con il provvedimento dell'11.02.2019, con il quale si è statuito l'obbligo gravante su di contribuire in Controparte_2 maniera paritaria al pagamento delle spese straordinarie per i figli, in quanto necessarie e concordate tra le parti (stante il richiamo alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione del padre, come operato dal provvedimento). Successivamente, ed in maniera più specifica, con l'ordinanza presidenziale del 11.11.2019, si è statuito l'obbligo gravante sull'odierno convenuto di contribuire nella misura pari 50% al pagamento delle spese straordinarie relative ai propri figli, secondo quanto previsto dal protocollo in uso al Tribunale di Como. Occorre rilevare, infine, che tale obbligo è stato altresì confermato dalla successiva sentenza di separazione n. 226/2023 pubblicata in data 28.02.2023
e passata in giudicato.
Ebbene, il protocollo in uso presso il Tribunale di Como (datato 24.05.2018, sub. doc. 11 attrice) richiamato nei predetti titoli, e come tale vincolante tra le parti, individua in modo specifico le spese che devono intendersi escluse dall'assegno di mantenimento ed il relativo regime che regola il concorso tra i coniugi. Più in particolare, vengono indicate le seguenti categorie: a) spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo.
Il citato protocollo, e di conseguenza i titoli giudiziali che lo richiamano espressamente, disciplinano altresì la regolamentazione dei rapporti tra i genitori con riguardo alle spese da concordare, specificando che: - “il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni)”;“in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta”;“il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
6 (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;il rimborso dovrà avvenire entro
i 15 giorni successivi alla richiesta.”.
Appare, pertanto, che i titoli giudiziali, mediante il richiamo al protocollo, consentano di individuare le “spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente”, dettando una regolamentazione che tiene in considerazione le varie tipologie di esborsi che non possono essere determinate ex ante ed inglobate, di conseguenza, nella misura dell'assegno di mantenimento. In altri termini, il protocollo ricomprende anche spese che rispondono ad esigenze di mantenimento ordinarie e prevedibili dei figli, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento. Se così è, pertanto, può farsi riferimento alle spese
“straordinarie” nell'accezione desumibile dall'interpretazione dei titoli giudiziali e dal protocollo richiamato, dovendosi precisare nondimeno che la categoria delle spese straordinarie ricomprende anche tutti quegli esborsi connotati dal carattere imprevedibile, eccezionale ed imponderabile (da ultimo, in questi termini, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 379 del 13/01/2021).
Nel caso di specie, quindi, il protocollo richiamato dai titoli giudiziali consente di determinare con sufficiente precisione le spese da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento e quelle, invece, che sono da ritenersi escluse, disciplinandone il regime. Ciò, pertanto, impedisce in questa sede di operare valutazioni differenti rispetto all'individuazione ed alla regolamentazione delle suddette spese contenuta nel titolo giudiziale (rectius nel protocollo da intendersi parte integrante del titolo che lo richiama).
Tali precisazioni consentono, pertanto, di individuare altresì gli oneri di allegazione e di prova gravanti sull'attrice nel presente giudizio.
Appare, pertanto, necessario distinguere tra spese “straordinarie” rispetto alle quali non è previsto il preventivo accordo tra i genitori e spese straordinarie che, invece, presuppongono una concertazione.
Quanto alla prima categoria, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute in via esclusiva da uno dei genitori, è sufficiente l'allegazione della tipologia di spesa (ricavabile anche dall'esame dei documenti prodotti) e la prova dell'effettivo esborso. Ci si riferisce, in particolare, alle spese mediche
e scolastiche (ed in particolare alle spese per l'acquisto di occhiali/lenti a contatto, visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante, pagamento di tasse scolastiche). Invero, sul punto il protocollo appare recepire alcuni principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, individuando quelle spese che non richiedono il preventivo accordo, giacché destinati ai bisogni ordinari del figlio e, pur se non ricompresi nell'assegno di mantenimento, tuttavia, “nel loro routinario proporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certe cosicché esse, indeterminate nel quantum e nel quando non lo sono invece in
7 ordine all'an.” (cfr. in motivazione Sez. 1 -, Ordinanza n. 379 del 13/01/2021). Proprio in forza di tale valutazione, con riferimento alle spese scolastiche e mediche straordinarie che si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il genitore che abbia anticipato tali spese ha diritto di agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo ottenuto in sede di separazione e senza doversi munire di uno ulteriore. Un titolo ulteriore, invece, è richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole
(cfr. sul punto ex plurimis Cass. 3835/2021). Ciò non esclude, peraltro, che la parte possa decidere di azionare un autonomo giudizio al fine di premunirsi di un titolo in relazione agli esborsi anticipati, anche con riferimento a tale categoria di spese (scolastiche e mediche “routinarie”), come accaduto nel caso di specie, e conferma che ai fini dell'accertamento richiesto è sufficiente un'allegazione che consenta di quantificare il credito che trova la sua fonte, in definitiva, nei titoli giudiziali resi in sede di separazione. Per i motivi esposti, i medesimi criteri possono essere applicati per le spese sostenute nel periodo compreso tra l'adozione del provvedimento dell'11.02.2019 e l'ordinanza presidenziale del 11.11.2019.
Come si è detto, quindi, l'obbligo in capo al convenuto di concorrere al pagamento della quota pari al 50% in relazione a tali spese si ricava dai titoli giudiziali e non abbisogna di ulteriore accertamento nell'ambito del presente giudizio. Il titolo consente di individuare le spese non ricomprese nell'assegno mensile rispetto alle quali non era necessario il preventivo accordo, con particolare riferimento alle spese scolastiche e mediche che rispondono ai bisogni ordinari dei figli (in particolare, visite specialistiche prescritte dal medico curante, trattamenti sanitari erogati dal
[...]
, tickets sanitari, occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico). La prova Organizzazione_1 dell'effettuazione di tali esborsi da parte dell'attrice è contenuta nei documenti prodotti nei limiti di quanto si dirà. Non è contestata, invece, la circostanza che il convenuto non abbia provveduto a rimborsare all'attrice alcuna somma rispetto alle predette spese straordinarie sostenute in via esclusiva da nell'interesse dei figli. Non vi sono contestazioni specifiche, inoltre, Pt_1 CP_1 in relazione ai singoli esborsi, essendosi limitato il convenuto ad eccepire che buona parte delle
“spese” non potrebbero essere ritenute straordinarie e risulterebbero assorbite dall'assegno di mantenimento, pur a fronte di un titolo giudiziale che, come ampiamente detto, consente di individuare le spese non ricomprese nell'assegno mensile.
Applicando i suddetti criteri, dall'esame dei documenti prodotti dall'attrice, pertanto, risulta la prova delle seguenti spese straordinarie (mediche e scolastiche), rispetto alle quali non era necessario il preventivo accordo con l'altro genitore: 21,17 euro per tasse scolastiche di pagate Persona_3
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con versamento del 31.01.2020 (p.