Trib. Napoli, sentenza 19/09/2024, n. 7980

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 19/09/2024, n. 7980
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7980
Data del deposito : 19 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Giudice
Dott. Giuseppe Orso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2489 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili presentato da
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall' avv. ROSARIA CAPOZZI presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta procura in Controparte_1 atti dall'avv. CRISTINA TAURASI presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso chiedendo che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/02/2024 il SI. esponeva: “Preliminarmente, in ossequi alla Parte_1
L. Cartabia, si precisa che è in corso, tra le stesse parti processo per modifica dei patti della separazione,


incardinato, dalla SInora , presso il Tribunale di Napoli, innanzi al G.R. dott. ssa Controparte_1
Immacolata Cozzolino n. Rg. 19056/2023, con udienza di comparizione delle parti, fissata in modalità cartolare per il giorno 25.01.2024 a seguito della quale il G.R. si è riservato. 1) Il SI. , il giorno Parte_1
1.07.1995, ha contratto matrimonio con rito concordatario (Anno 1995, Atto n. 43, p II, s. A. sez. D) con la SI.ra , nata a [...] il [...]. Dalla loro unione sono nati due figli, Controparte_1 [...]
, nata in [...] il [...], C.F.: , cittadina italiana ed , Per_1 C.F._1 Parte_2 nato in [...] il [...], C.F.: , cittadino italiano (doc. anagrafici, doc. fol. nn. C.F._2
1a.b.c.). 2) Dopo un lungo giudizio di separazione giudiziale, intrapreso dalla , i coniugi hanno P_ concordato le modalità della loro separazione personale, trasformando il giudizio in una separazione consensuale, recepito dal Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 15285/2015 del 16/12/2015 R.G. 23378/2013, in cui si disponeva che veniva assegnata la casa coniugale all'arch. che l'abiterà con i figli, Controparte_1 Per_
e , non economicamente autosufficienti (v. art. 2 pag. 3 sentenza di separazione n. 15285/2015 Pt_2 del 16/12/2015 R.G. 23378/2013 al fol. 2). Il verserà alla € 850,00 a titolo di assegno di Pt_1 P_ mantenimento dei figli, da novembre 2015, comprensivo delle spese sportive, ludiche, extrascolastiche, universitarie pubbliche (tasse e libri), ad eccezione delle spese mediche così disciplinate: “le parti si danno atto che il , in quanto ex dipendente Telecom, beneficia di una assistenza sanitaria Assilt che prevede, Pt_1 oltre alla possibilità di ottenere il rimborso delle prestazioni mediche sanitarie previste dalla polizza, anche la possibilità di rivolgersi ai medici convenzionati. Pertanto, le parti, sin da ora, dichiarano di rivolgersi, ove possibile, e sempre previo accordo, a medici di strutture convenzionate All'uopo il comunicherà CP_2 Pt_1 alla l'elenco delle strutture e dei mediciconvenzionati. Pertanto, il contribuirà nelle misura P_ Pt_1 del 100 % al pagamento del premio assicurativo ed al rimborso integrale, se anticipato dalla , di tutte P_ le spese anticipate dalla . Le spese mediche o sanitarie, ivi comprese quelle per la psicoterapia, che P_ dovessero rendersi necessarie per i figli e non coperte dalla polizza assicurativa e le eventuali differenze CP_2
e/o franchigie, saranno a carico di entrambi i genitori al 50 % (v. art. 8 p.

4-5 sentenza separazione)”. Il
verserà alla mensilmente la somma di € 50,00 quale contributo al mantenimento della stessa Pt_1 P_ con decorrenza da novembre 2015 (art. 9 p. 5 sentenza separazione). 3) Dopo alcuni mesi, essendosi i figli trasferiti dal , questi - con ricorso depositato in data 07/06/2016 e notificato in data 13/09/2016 - Pt_1 adiva Codesto Tribunale per ivi sentire pronunciare la modifica dei provvedimenti relativi la separazione personale dei coniugi. In tale giudizio sono intervenuti i figli dichiarando di voler vivere col padre. Tale procedimento si concludeva con decreto ex art. 710 del 10.05.2018, R.G. n. 3570/2016, e a parziale modifica delle pattuizioni accessorie della separazione, il Tribunale adito assegnava la casa familiare al (art.1 Pt_1
p. 10 decreto R.G. 3570/16), poneva a carico della , con decorrenza dal mese successivo alla presente P_ decisione del 23.03.18, l'assegno mensile di € 600,00 quale contributo al mantenimento dei 2 figli, confermando la modalità delle spese straordinarie stabilite in separazione (v. decreto art. 3 p. 10). Poneva a carico del , con la stessa decorrenza di cui sopra, assegno mensile in favore della di € 400,00 Pt_1 P_
(Decreto ex art. 710 c.p.c del 10.05.2018 R.G. 3570/2016 al fol. 3). 4) La SI.ra , con ricorso Controparte_1 del 28.07.2020, notificato al SI. il 9.09.2020, ha adito il Tribunale di Napoli per sentire Parte_1
pronunciare la modifica parziale dei patti relativi all'accordo di separazione personale dei coniugi avvenuta con sentenza n.15285/2015 del 19.02/02.03.2016, RG n. 23378/2013 e del successivo decreto ex art. 710 c.p.c.
n. cron 3161/2018 del 10.05.2018, Rg. 3570/16, in merito alle statuizioni economiche riguardanti le parti e i figli, precisando che la FI si era trasferita da lei e, nelle more del giudizio, interveniva il figlio che Pt_2 deduceva di essersi trasferito a Roma e pertanto chiedeva altresì di porre a carico di entrambi i genitori un contributo per il suo mantenimento diretto;
di contro, il , costituitosi in riconvenzionale, oltre a Pt_1 chiedere la revoca dell'assegno per la moglie, chiedeva anche la diminuzione dell'assegno per la FI da Per_ versarsi in maniera diretta visto che la “FI , di 24 anni, dopo aver vissuto tre mesi da sola, dall'agosto
2019, si era momentaneamente trasferita dalla madre e poi ha iniziato a non vivere più stabilmente con alcuno dei genitori, ma a vivere in maniera saltuaria presso la madre, la sorella della stessa a Roma, presso il fidanzato e presso il padre, e di confermare il contributo posto a carico della a favore del P_ Pt_1 per il mantenimento del figlio richiedendo che i contributi per i figli fossero comprensivi delle spese Pt_2 straordinarie. Con decreto ex art. 710 del 29.06.2021 R.G. n. 3738/2020 – poi appellato – a parziale modifica del precedente decreto ex art. 710, il Tribunale revocava il contributo a carico della a favore del P_ Per_
per il mantenimento della FI a decorrere dal deposito del ricorso. Poneva a carico del Pt_1
a decorrere dal deposito del ricorso l'obbligo di corrispondere a favore della € 300,00 Pt_1 P_ Per_ mensili per il mantenimento della FI , comprensivi delle spese straordinarie individuate in sede di separazione, ad esclusione di quelle mediche-universitarie da ripartire al 50 % tra le parti. Revocava il contributo a carico della a favore del per il mantenimento del figlio a decorrere dal P_ Pt_1 Pt_2 deposito del presente provvedimento. Poneva a carico di entrambe le parti, a decorrere dal deposito del presente provvedimento, l'obbligo di corrispondere al figlio l'importo mensile di € 300,00 ciascuna Pt_2 comprensivo delle spese straordinarie, individuate in sede di separazione, ad esclusione di quelle mediche ed universitarie da ripartirsi al 50 % tra i genitori. Riduceva il contributo al mantenimento, a carico del , Pt_1 in favore di a € 200,00 mensili a decorrere dal deposito del ricorso (v. Decreto ex art. 710 Controparte_1 del 29.06.2021 R.G. n. 3738/2020 al fol. n. 4). 5) Tale decreto veniva appellato dal il quale chiedeva Pt_1 la revoca, del mantenimento per la moglie;
la revoca dell'obbligo, posto a suo carico di corrispondere direttamente al figlio la somma di € 300,00 mensili per il suo mantenimento, e la conferma dell'assegno di mantenimento posto a carico della in favore del per il mantenimento del figlio , con P_ Pt_1 Pt_2 lui convivente, in mancanza, disporre che il corrisponda al figlio la somma mensile di € Pt_1 Pt_2
200,00 revocando il provvedimento impugnato in merito alle spese straordinarie per i figli così come statuite in decreto e disporre che l'assegno di mantenimento per i figli sia comprensivo delle spese sportive, ludiche, extrascolastiche, universitarie pubbliche (tasse e libri) ad eccezione di quelle mediche che continueranno ad essere disciplinate come dal precedente decreto ex art 710 cpc. la si costituiva riportandosi alle P_ conclusioni di cui primo grado di giudizio. La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – con decreto del 25.07.2023 R.G. n. 1811/21, n.cron 1627/23 “accoglieva in parte il reclamo principale proposto da ed il reclamo incidentale proposto da e in parziale riforma del decreto Parte_1 Controparte_1 Per_ reclamato disponeva che le spese universitarie necessarie per i figli e , maggiorenni ma non Pt_2
economicamente indipendenti, vengano ricomprese nel contributo di mantenimento posto a carico di entrambi
i genitori in favore dei figli, come già previsto nel decreto emesso il 10.5.2018;
confermava nel resto il decreto reclamato;
dichiarava interamente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio” (v.
Decreto Corte di Appello di Napoli n. cronol. 1627 del 5.07.23, R.G. n. 1811/2021 al fol. n. 5). 6) La , P_ ha anche proposto istanza di mediazione per scioglimento della comunione della casa coniugale in data
17.05.2023 (v. al fol. n.6), ove la mediatrice ha cercato invano di far raggiungere ai coniugi peraltro un accordo anche sui patti accessori alla separazione e su un futuro divorzio, ma la , così come ha fatto P_ in sede di procedimento innanzi alla CdA, quando sembrava si fosse raggiunto un accordo che dirimesse tutte le controversie tra i coniugi, non solo ha giocato al rialzo, ma si è opposta ad inserire
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