Trib. Perugia, sentenza 05/12/2024, n. 1631
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. nel procedimento iscritto al n. 1699/24 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 281-decies c.p.c. avverso di diniego di rilascio del permesso per protezione speciale da parte del Questore di
Perugia, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per gravi e circostanziate ragioni, promosso da:
, nato in [...] in data [...], (C.U.I. : ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo Maria Pitorri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Pietro Mascagni n.186;
ricorrente
Contro
Territoriale per il Riconoscimento della Controparte_1
Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia resistente
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia;
*** sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione depositate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 20 novembre 2024, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 275-bis c.p.c. la seguente:
SENTENZA
pagina 1 di 6
Con ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c., depositato in data 1.05.2024, Parte_1
, cittadino egiziano, ha proposto tempestiva impugnazione avverso il decreto
[...] emesso in data 20.02.24, notificato il 10.04.24 con cui la Questura di Terni ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ed ha contestualmente avanzato richiesta di sospensiva della sua efficacia esecutiva.
Ha dedotto, nel merito, che l'autorità amministrativa aveva omesso di valutare la documentazione allegata all'istanza di rilascio del permesso ex art. 19 co.
1.2 T.U.I. e la situazione effettiva del Paese di origine. Ha allegato al ricorso documentazione medica e lavorativa.
Con decreto del 16.05.24 veniva fissata per l'instaurazione del contraddittorio l'udienza del
9.10.24, da tenersi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Si è costituito, per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, il
[...]
che ha dato atto della natura obbligatoria e vincolante del parere della Commissione CP_1
Territoriale per la protezione internazionale nelle ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha richiamato il predetto parere, sfavorevole, nella parte relativa all'assenza di allegazioni utili a comprovare il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, non potendosi considerando all'uopo sufficienti, in difetto di legami familiari e di documenti comprovanti la sua indipendenza economica, il contratto di locazione e il certificato di residenza presso il Comune di Terni.
Ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile e/o infondato l'avverso ricorso, previa reiezione dell'istanza cautelare, e con revoca del patrocinio a carico dello Stato ove concesso, con vittoria delle spese.
Con ordinanza dell'11.10.2024 il giudice relatore fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza del 20 novembre 2024, invitando il ricorrente a documentare la data di notifica dell'impugnato provvedimento. All'udienza indicata, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., cui gli atti sono stati inviati il 18.11.24, non ha fatto pervenire conclusioni.
***
In via preliminare va evidenziata - alla luce della documentazione depositata dal ricorrente in ottemperanza alla richiesta di integrazione - la tempestività del
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. nel procedimento iscritto al n. 1699/24 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 281-decies c.p.c. avverso di diniego di rilascio del permesso per protezione speciale da parte del Questore di
Perugia, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per gravi e circostanziate ragioni, promosso da:
, nato in [...] in data [...], (C.U.I. : ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo Maria Pitorri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Pietro Mascagni n.186;
ricorrente
Contro
Territoriale per il Riconoscimento della Controparte_1
Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia resistente
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia;
*** sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione depositate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 20 novembre 2024, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 275-bis c.p.c. la seguente:
SENTENZA
pagina 1 di 6
Con ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c., depositato in data 1.05.2024, Parte_1
, cittadino egiziano, ha proposto tempestiva impugnazione avverso il decreto
[...] emesso in data 20.02.24, notificato il 10.04.24 con cui la Questura di Terni ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ed ha contestualmente avanzato richiesta di sospensiva della sua efficacia esecutiva.
Ha dedotto, nel merito, che l'autorità amministrativa aveva omesso di valutare la documentazione allegata all'istanza di rilascio del permesso ex art. 19 co.
1.2 T.U.I. e la situazione effettiva del Paese di origine. Ha allegato al ricorso documentazione medica e lavorativa.
Con decreto del 16.05.24 veniva fissata per l'instaurazione del contraddittorio l'udienza del
9.10.24, da tenersi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Si è costituito, per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, il
[...]
che ha dato atto della natura obbligatoria e vincolante del parere della Commissione CP_1
Territoriale per la protezione internazionale nelle ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha richiamato il predetto parere, sfavorevole, nella parte relativa all'assenza di allegazioni utili a comprovare il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, non potendosi considerando all'uopo sufficienti, in difetto di legami familiari e di documenti comprovanti la sua indipendenza economica, il contratto di locazione e il certificato di residenza presso il Comune di Terni.
Ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile e/o infondato l'avverso ricorso, previa reiezione dell'istanza cautelare, e con revoca del patrocinio a carico dello Stato ove concesso, con vittoria delle spese.
Con ordinanza dell'11.10.2024 il giudice relatore fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza del 20 novembre 2024, invitando il ricorrente a documentare la data di notifica dell'impugnato provvedimento. All'udienza indicata, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., cui gli atti sono stati inviati il 18.11.24, non ha fatto pervenire conclusioni.
***
In via preliminare va evidenziata - alla luce della documentazione depositata dal ricorrente in ottemperanza alla richiesta di integrazione - la tempestività del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi