Trib. Milano, sentenza 30/12/2024, n. 11144
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Testo completo
N. R.G. 8824/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Massari Presidente Relatore dott.ssa Carmela Gallina Giudice dott. Guido Macripò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8824/2022 promossa da:
PARISE S.R.L. (C.F. 02166710240), IO OZ (C.F. [...]),
CO NI (C.F. [...]), FA NO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RODA CORRADO elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA ROMANA, 51 20122 MILANO presso il difensore avv. RODA CORRADO;
ATTORE contro
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), con il patrocinio dell'avv. FERRINI GIOVANNI elettivamente domiciliato in CORSO
MELONE, 2 37121 VERONA presso il difensore avv. FERRINI GIOVANNI;
MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A. (C.F. 00594040586), con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANO SIMONA e elettivamente domiciliato in VIA CORTINA D'AMPEZZO 201 00141 ROMA presso il difensore avv. NAPOLITANO SIMONA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso con note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.07.2024:
PARISE S.R.L., IO OZ, CO NI e FA NO:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via preliminare:
pagina 1 di 15
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla Banca convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.;
Nel merito:
- sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in narrativa;
b. accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
c. in virtù di quanto sopra:
(i) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro estinti, ovvero i rapporti di prestito d'uso d'oro nn.
58232110-0320, 58232110-0321, 58232110-0322 e 58232110-0323, 58232110-0334, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla Banca in danno della Parise S.r.l. e quindi il ristorno complessivamente dovuto in favore di parte attrice, è pari all'importo di € 1.616.945,49 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 004590616, intestato alla Parise S.r.l., sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(ii) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro attualmente in corso, ovvero i rapporti nn. 58201021- 1650 e 58201021-1651, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito convenuto in danno dell'odierna parte attrice ammonta complessivamente ad € 185.797,28 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 105003455, intestato alla Parise S.r.l., sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, accertando altresì che, in ogni caso, la società Parise S.r.l. non è debitrice di alcuna somma nei confronti di UniCredit S.p.A. anche sulla scorta di una eventuale compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito;
(iii)per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito in base ai saldi ricalcolati dei rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, già regolati sui conti corrente nn. 004590616 e 105003455, rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni caso, la società Parise S.r.l. non è debitrice di alcuna somma nei confronti di UniCredit S.p.A.;
- sui rapporti di garanzia dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
a. per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni in contestazione sottoscritte dai Sig.ri OZ NI, LO NO e FA IC, per l'effetto, la nullità, l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori in capo agli stessi nei confronti della Banca convenuta, anche in considerazione della dedotta violazione della normativa anti- trust;
b. per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della garanzia rilasciata da ED AL in relazione ai contestati rapporti bancari;
per l'effetto dichiarare l'illegittimità di ogni sua eventuale escussione ed azione di regresso nei
pagina 2 di 15
confronti dell'attrice, con condanna degli odierni convenuti al risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore di parte attrice, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo Tribunale adito;
c. per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., nonché l'illegittima pratica di abuso di dipendenza economica e abuso di diritto, commessa da UniCredit S.p.A. in danno degli odierni attori e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore degli odierni attori, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, finanziario e reputazionale sofferto, anche per l'impossibilità o maggior difficoltà di accesso al credito;
- in ogni caso, respingere integralmente, siccome inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, ovvero in ogni caso non provate, per i motivi esposti in atti, tutte le domande formulate da
UNICREDIT S.P.A. e MEDIOCREDITO CENTRALE – BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A. nei confronti degli attori.
In via istruttoria:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede di voler ordinare alla Banca convenuta la produzione di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter
c.p.c.;
- si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le nullità di cui ai rapporti dedotti in giudizio, nonché a sviluppare ex novo i conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti, a titolo di capitale, interessi e competenze, dalla costituzione dei rapporti oggetto di giudizio in poi, rideterminando il saldo dovuto per i rapporti di finanziamento di prestito d'uso d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli art. 1813 e 1814 e segg. cod. civ., depurando il conteggio dall'incidenza di ogni irregolarità, secondo quanto esposto in narrativa.
Si chiede altresì che la richiesta CTU contabile determini il TEG effettivamente praticato dalla Banca rispetto a quello pattuito in relazione ai contratti di prestito d'oro, considerando l'oscillazione di valore (fixing) dell'oro e della valuta quale costo dei finanziamenti stessi. In ogni caso, ove risulti un TEG difforme da quello contrattualmente previsto, ricalcoli il piano di ammortamento al tasso legale e/o al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. Con espressa riserva di articolare i capitoli di prova per testi e documenti.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa, e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis S.r.l. e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, da svolgersi in corso di causa.
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.:
- In via preliminare dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di ER;
-nel merito: respingere, perché prescritte e, in subordine, perché infondate le domanda tutte formulate dagli attori;
-in via subordinata: in ipotesi di dichiarazione di nullità di uno o più contratti di prestito d'uso d'oro contestati in giudizio, condannare la Società attrice, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, a restituire a UniCredit spa il quantitativo d'oro (e di qualità analoga) ricevuto dalla stessa in consegna, e non ancora restituito, in forza dei contratti affetti da nullità o, in alternativa, di versare alla predetta Banca una somma corrispondente al valore dell'oro ricevuto in consegna e non restituito, alla quotazione sussistente al momento della effettiva restituzione.
- In ogni caso disporre la compensazione sulle somme reciprocamente dovute in forza della sentenza che verrà emessa.
pagina 3 di 15
- condannare gli attori, in via tra loro solidale, a rifondere a UniCredit spa le spese di causa, comprensive del contributo forfetario e degli accessori di legge.
MEDIOCREDITO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Massari Presidente Relatore dott.ssa Carmela Gallina Giudice dott. Guido Macripò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8824/2022 promossa da:
PARISE S.R.L. (C.F. 02166710240), IO OZ (C.F. [...]),
CO NI (C.F. [...]), FA NO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RODA CORRADO elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA ROMANA, 51 20122 MILANO presso il difensore avv. RODA CORRADO;
ATTORE contro
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), con il patrocinio dell'avv. FERRINI GIOVANNI elettivamente domiciliato in CORSO
MELONE, 2 37121 VERONA presso il difensore avv. FERRINI GIOVANNI;
MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A. (C.F. 00594040586), con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANO SIMONA e elettivamente domiciliato in VIA CORTINA D'AMPEZZO 201 00141 ROMA presso il difensore avv. NAPOLITANO SIMONA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso con note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.07.2024:
PARISE S.R.L., IO OZ, CO NI e FA NO:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via preliminare:
pagina 1 di 15
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla Banca convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.;
Nel merito:
- sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in narrativa;
b. accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
c. in virtù di quanto sopra:
(i) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro estinti, ovvero i rapporti di prestito d'uso d'oro nn.
58232110-0320, 58232110-0321, 58232110-0322 e 58232110-0323, 58232110-0334, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla Banca in danno della Parise S.r.l. e quindi il ristorno complessivamente dovuto in favore di parte attrice, è pari all'importo di € 1.616.945,49 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 004590616, intestato alla Parise S.r.l., sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(ii) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro attualmente in corso, ovvero i rapporti nn. 58201021- 1650 e 58201021-1651, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito convenuto in danno dell'odierna parte attrice ammonta complessivamente ad € 185.797,28 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 105003455, intestato alla Parise S.r.l., sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, accertando altresì che, in ogni caso, la società Parise S.r.l. non è debitrice di alcuna somma nei confronti di UniCredit S.p.A. anche sulla scorta di una eventuale compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito;
(iii)per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito in base ai saldi ricalcolati dei rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, già regolati sui conti corrente nn. 004590616 e 105003455, rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni caso, la società Parise S.r.l. non è debitrice di alcuna somma nei confronti di UniCredit S.p.A.;
- sui rapporti di garanzia dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
a. per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni in contestazione sottoscritte dai Sig.ri OZ NI, LO NO e FA IC, per l'effetto, la nullità, l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori in capo agli stessi nei confronti della Banca convenuta, anche in considerazione della dedotta violazione della normativa anti- trust;
b. per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della garanzia rilasciata da ED AL in relazione ai contestati rapporti bancari;
per l'effetto dichiarare l'illegittimità di ogni sua eventuale escussione ed azione di regresso nei
pagina 2 di 15
confronti dell'attrice, con condanna degli odierni convenuti al risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore di parte attrice, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo Tribunale adito;
c. per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., nonché l'illegittima pratica di abuso di dipendenza economica e abuso di diritto, commessa da UniCredit S.p.A. in danno degli odierni attori e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore degli odierni attori, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, finanziario e reputazionale sofferto, anche per l'impossibilità o maggior difficoltà di accesso al credito;
- in ogni caso, respingere integralmente, siccome inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, ovvero in ogni caso non provate, per i motivi esposti in atti, tutte le domande formulate da
UNICREDIT S.P.A. e MEDIOCREDITO CENTRALE – BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A. nei confronti degli attori.
In via istruttoria:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede di voler ordinare alla Banca convenuta la produzione di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter
c.p.c.;
- si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le nullità di cui ai rapporti dedotti in giudizio, nonché a sviluppare ex novo i conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti, a titolo di capitale, interessi e competenze, dalla costituzione dei rapporti oggetto di giudizio in poi, rideterminando il saldo dovuto per i rapporti di finanziamento di prestito d'uso d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli art. 1813 e 1814 e segg. cod. civ., depurando il conteggio dall'incidenza di ogni irregolarità, secondo quanto esposto in narrativa.
Si chiede altresì che la richiesta CTU contabile determini il TEG effettivamente praticato dalla Banca rispetto a quello pattuito in relazione ai contratti di prestito d'oro, considerando l'oscillazione di valore (fixing) dell'oro e della valuta quale costo dei finanziamenti stessi. In ogni caso, ove risulti un TEG difforme da quello contrattualmente previsto, ricalcoli il piano di ammortamento al tasso legale e/o al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. Con espressa riserva di articolare i capitoli di prova per testi e documenti.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa, e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis S.r.l. e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, da svolgersi in corso di causa.
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.:
- In via preliminare dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di ER;
-nel merito: respingere, perché prescritte e, in subordine, perché infondate le domanda tutte formulate dagli attori;
-in via subordinata: in ipotesi di dichiarazione di nullità di uno o più contratti di prestito d'uso d'oro contestati in giudizio, condannare la Società attrice, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, a restituire a UniCredit spa il quantitativo d'oro (e di qualità analoga) ricevuto dalla stessa in consegna, e non ancora restituito, in forza dei contratti affetti da nullità o, in alternativa, di versare alla predetta Banca una somma corrispondente al valore dell'oro ricevuto in consegna e non restituito, alla quotazione sussistente al momento della effettiva restituzione.
- In ogni caso disporre la compensazione sulle somme reciprocamente dovute in forza della sentenza che verrà emessa.
pagina 3 di 15
- condannare gli attori, in via tra loro solidale, a rifondere a UniCredit spa le spese di causa, comprensive del contributo forfetario e degli accessori di legge.
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