Trib. Bergamo, sentenza 21/02/2024, n. 173

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 21/02/2024, n. 173
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 173
Data del deposito : 21 febbraio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO
ORDINANZA EX ART. 1, CO. 49, LEGGE 92/2012
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giulia Bertolino, nel procedimento ex art. 1, co. 47ss., Legge 92/2012 promosso da
AH El EF con Avv. G. Cattalini ed elettivamente domiciliato in Bergamo, alla via Sant'Orsola n. 31,
-RICORRENTE- contro
Maier RO s.p.a. in liquidazione giudiziale con gli Avv.ti P. E. Cantore, M. Lettieri e F. Tanca ed elettivamente domiciliato in Milano, Via
Massena, 4.,
- RESISTENTE - letti gli atti, esaminati i documenti,
a scioglimento della riserva assunta in data odierna, osserva,
IN FATTO
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2023 ex art. 1, co. 47ss., Legge 92/2012, il sig. AH
El EF conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Mayer RO s.p.a. per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso intimatogli il 13 ottobre 2022, nonché per sentirla condannare al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di € 64.269,18 ovvero determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per sentirla condannare alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dell'importo di € 2.682,04 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima di
1
dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con vittoria di spese distratte in favore del procuratore antistatario.
A fondamento di tali pretese il ricorrente ha esposto
- di essere stato a tempo indeterminato e a tempo pieno e con inquadramento, da ultimo al livello C2 CCNL addetti all' Industria metalmeccanica, della convenuta, a far data 9.01.1997,
- di essere stato adibito sia nel reparto galvanica da ultimo anche come capoturno e dal 2021 nel reparto magazzino come carrellista,
- che in data 20/07/2022 la datrice di lavoro aveva comunicato alle RSU e alle organizzazioni sindacali la decisione di procedere al licenziamento di tutti i dipendenti in ragione della chiusura dell'attività produttiva a seguito della sua messa in liquidazione,
- che al termine della procedura, con lettere trasmesse rispettivamente il 7 ottobre, 10 ottobre,
11 ottobre 13 ottobre 2022 la convenuta aveva comunicato a 60 lavoratori la risoluzione del rapporto di lavoro.
In questa sede la parte ricorrente faceva valere la violazione della procedura di cui alla l.
223/91, rilevando la violazione dell'obbligo di una puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta e dell'elenco dei lavoratori licenziati, obbligo sussistente anche nel caso in cui licenziamenti avvengano con la gradualità delle operazioni di chiusura, come accaduto nella situazione in esame.
Il ricorrente evidenziava infatti come a fronte di una comunicazione di apertura della procedura in cui si informava della decisione di procedere con al licenziamento di tutto il personale composto da 86 lavoratori, l'azienda, al termine della procedura, nella comunicazione ex art. 4, comma 9, l. 223/91 si era limitata ad informare le parti sociali e le amministrazioni coinvolte che erano state disposte le risoluzioni dei rapporti di lavoro di 60 lavoratori alle sue dipendenze presso l'unità di Verdellino per cessazione dell'attività, con allegato l'elenco nominativo dei 60 lavoratori interessati, rispetto agli 86 chi erano in forza, senza puntualizzare le modalità di concreta applicazione dei criteri di scelta. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La convenuta si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La Maier RO s.p.a. contestava la sussistenza di vizi nella procedura e, costituitasi nuovamente dopo l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti, eccepiva altresì
l'incompetenza del Giudice del Lavoro a favore del Giudice della procedura. Concludeva per il rigetto del ricorso. 2
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati, condividendosi integralmente le argomentazioni già esposte dal Tribunale di Bergamo rispetto alla medesima procedura (v., tra le molte, Trib. Bergamo, 5.7.2023) e da ultimo ordinanza n. 4952/2023 del 15/12/2023 RG n.
274/2023.
I. L'illegittimità del licenziamento
I fatti sono pacifici:
- con comunicazione del 20.7.2022, Maier RO s.p.a. ha reso noto di dover procedere alla dichiarazione di esubero per tutti i dipendenti occupati, pari all'epoca, a 89 risorse,
- in data 14.10.2022 la società ha inviato alle parti sindacali e agli enti pubblici coinvolti comunicazione di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 4, c. 9, l. 223/91, nella quale ha indicato di aver licenziato - tra il 7 ed il 13 ottobre 2022 - 60 lavoratori, allegando a tale comunicazione le schede di “soli” 47 lavoratori,
- nella scheda di riepilogo acclusa alla suindicata comunicazione era indicato in 76 il numero dei lavoratori coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo ed in 47 quello dei lavoratori licenziati,
- con comunicazione del 21.10.2022 Maier RO s.p.a. ha reso noto alle autorità competenti il piano di dismissione degli impianti di Verdellino,
- in alcuna delle comunicazioni inviate dalla società sono stati enucleati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare,
- la procedura di licenziamento collettivo ha riguardato tutto il personale della convenuta
(come del resto ammesso da quest'ultima), essendo stata avviata in funzione della cessazione dell'attività di impresa e nei 120 giorni successivi alla comunicazione del
14.10.2022 tutti i dipendenti di Maier RO s.p.a. (al netto di quelli già non più dipendenti) sono stati licenziati,
- con successivi messaggi di posta elettronica certificata (del 19.10.2022, del 20.10.2022, del
24.10.2022, del 9.11.2022, del 23.12.2022, del 28.12.2023, del 4.1.2023, del 13.1.2023 e del 1.2.2023) Maier RO s.p.a. ha inviato alla Provincia di Bergamo le schede relative a tutti i 75 lavoratori destinatari del licenziamento collettivo. 3
Tali circostanze, assolutamente pacifiche, non lasciano dubbi sul fatto che la resistente abbia proceduto al licenziamento collettivo di tutti i dipendenti per cessazione dell'attività produttiva
e parimenti pacifico (essendo del resto ammesso dalla stessa società) è che tali licenziamenti siano stati intimati in maniera dilazionata al fine di assicurare la dismissione degli impianti.
Infine, è pure incontestato che nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo non è stato né concordato con le organizzazioni sindacali, né comunicato ad esse alcun criterio di scelta circa l'individuazione del personale destinato a rimanere in azienda più a lungo, per sovrintendere appunto alle attività di dismissione del sito produttivo.
In proposito, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, deve ritenersi, come già affermato dal Tribunale di Bergamo che il ricorso ai criteri di scelta sia necessario anche ove la procedura si concluda con il licenziamento di tutto il personale dipendente per cessazione dell'attività.
Infatti, “ancorché non sia in discussione il fatto che presso la convenuta è rimasto in servizio un gruppo di lavoratori in possesso delle competenze professionali necessarie per il compimento delle operazioni di dismissione degli impianti e di chiusura amministrativa dell'esercizio, la circostanza che la prosecuzione di tali rapporti di lavoro sia stata preordinata ad assicurare una ordinata cessazione dell'attività produttiva non era sufficiente ad esonerare la società dall'effettuare la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, L. 223/1991, con l'indicazione dei criteri prescelti per individuare, tra tutti i lavoratori in servizio, quelli il cui rapporto di lavoro si sarebbe prolungato per maggior tempo, sì da consentire la comparazione tra le professionalità dagli stessi rivestite al fine di individuare quelle che meglio potevano garantire lo svolgimento delle attività di chiusura della produzione. Se è vero, infatti, che il sopravvenire di una causa di impossibilità della prestazione del datore di lavoro (quale la cessazione dell'attività produttiva) è causa di risoluzione e determina l'estinzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1463 c.c. (cfr. Cass., n. 18613 del 28 agosto 2006), è altresì vero che se da un lato è impossibile estendere le regole in materia di criteri di scelta del personale da licenziare nel caso in cui il licenziamento collettivo per cessazione di attività sia previsto ed avvenga contestualmente per tutti i dipendenti, dall'altro così non è nella ipotesi in cui la procedura di cessazione dell'attività comporti dei licenziamenti frazionati, tanto che
l'art. 24, comma 2, della L. 223/1991 prevede espressamente che “le disposizioni richiamate nei commi 1, 1- bis e 1-quinquies [costituite dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5] si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività”.
La chiara previsione legislativa, dunque, richiede
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espressamente che la individuazione e la preventiva comunicazione dei criteri di scelta - tesi a consentire l'oggettiva identificazione dei lavoratori destinati a permanere per un maggior lasso di tempo alle dipendenze della datrice di lavoro -
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