Trib. Napoli, sentenza 10/01/2024, n. 137
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. F B acquisite le note sostitutive dell'udienza del 5.12.2023 depositate dalle parti disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8128/2021 R.G.L. per l'anno 2021 e vertente TRA
dott. nato a Napoli il 02/01/1952, ivi residente alla via Pt_1 Pt_2
E.A. Mario, 35, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
F A e presso lo studio dello stesso elett.te dom.to in Napoli alla via Cuma, 28 in virtù di procura a margine del ricorso (comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0817648392 o all'indirizzo di posta elettronica:
) Email_1
RICORRENTE CONTRO
CF-P.IVA ), con sede legale in Napoli alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore generale Dr.
[...]
giusta delibera GRC n° 370 del 06.08.2019, rappresentata e difesa CP_2 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti Gelsomina D'Antonio, ed A V e tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio affari giuridico – legali e contenzioso Contr della predetta in virtù di procura alle liti in atti del 5.09.2019 per notaio Rep. N.42728 Racc. 16316 registrata al n.3926 serie Persona_1 Org_1
di Napoli in pari data e, del 02.12.2019 per notaio Rep.
[...] Persona_1
N. 42883 Racc. 16418 registrata al n. 9713 serie di Napoli in data Org_1
03.12.2019 (comunicazioni alle PEC
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ed al numero di fax 081 Email_3
2544528) CONVENUTA Oggetto: mansioni superiori Motivi in fatto ed in diritto Con ricorso depositato in data 19 maggio 2021 e ritualmente notificato alla controparte, l'attore, in epigrafe indicato, conveniva in giudizio l CP_1
esponendo quanto segue:
[...]
- di essere stato dirigente medico in servizio presso l Organizzazione_2 adibito al reparto di ginecologia ed ostetricia;
- di essere stato collocato in quiescenza dal 31/03/2012;
- di avere di fatto svolto funzioni di responsabile della struttura complessa di
Ostetricia e Ginecologia sin dal 21 settembre 2006 data in cui è andato in pensione il precedente primario dr. che lo ha individuato quale Persona_2 suo sostituto;
- di avere svolto l'incarico affidatogli con “proficua efficacia e perizia professionale” ;
- che nell'espletamento dell'incarico ha svolto tutte le funzioni di responsabilità della struttura ed in particolare si è occupato di redigere e firmare i turni del personale afferente la struttura, valutare lo stesso personale ed è stato, inoltre, responsabile dei progetti incentivanti, occupandosi della chiusura delle cartelle cliniche, compilando le schede di dimissione ospedaliera;
- che teneva, come gli altri responsabili di struttura, la disponibilità della custodia dei farmaci “stupefacenti;
- che è stato anche membro rappresentante per le infezioni ospedaliere e per il rischio clinico, partecipando ai tavoli tecnici ed inviando report periodici;
è stato membro del nucleo interno per i criteri applicativi di DGRC 2161/08, compilando gli indici di produttività;
- che ha ricoperto le funzioni di Direttore Sanitario su delega dello stesso;
- che, inoltre, inviava la scheda riepilogativa del lavoro straordinario svolto presso il reparto ed in base al quale il personale veniva retribuito;
- che ha anche avuto il compito di redigere i progetti incentivanti che venivano Contr inviati alla individuando gli obiettivi atti al continuo miglioramento delle funzionalità del reparto di ostetricia e ginecologia;
- che all'interno del reparto si occupava di risolvere tutte le problematiche che potessero sorgere, come disporre le ferie e i cambi di turni;
- che all'atto delle dimissioni delle pazienti tutte le cartelle cliniche venivano da lui firmate con tutta la relativa assunzione di responsabilità, dopo attento studio sulla correttezza della procedura seguita;
- che provvedeva, anche, alla compilazione delle schede del DRG che poi Contr venivano successivamente inviate alla
- che l'istante veniva individuato, in qualità di referente della struttura di ostetricia e ginecologia, come colui che doveva inviare gli indici di produttività del reparto e le relazioni sul personale medico e paramedico;
- che, inoltre, è stato membro delle commissioni relative alle infezioni ospedaliere e per il rischio clinico, nominato dalla direzione sanitaria, si recava periodicamente, ogni qual volta la commissione veniva convocata;
- che presso la sede centrale della ha partecipato in maniera attiva a tutti i tavoli tecnici e che delle commissioni facevano parte quasi tutti i responsabili delle altre strutture complesse;
- che, allo stesso modo, partecipava periodicamente alle riunioni con i responsabili degli altri nosocomi afferenti alla al fine di ottimizzare CP_1 le risorse umane e mettere a punto le migliori strategie cliniche per arrivare ad una riduzione del numero dei tagli cesarei e per questo inviava i report relativi agli interventi tenuti dalla struttura così come gli veniva richiesto;
- che si occupava di inventariare i beni, farmaci e quant'altro necessario al fine di garantire il mantenimento dei Livelli Essenziali ed Assistenziali;
- che il Direttore Sanitario, in data 15 febbraio 2012 ha richiesto la nomina dei responsabili delle strutture complesse sottolineando che le stesse sono rette da medici, come l'istante, che di fatto svolgono quotidianamente funzioni superiori;
- che, quindi, ha svolto le funzioni di responsabile del reparto di “Ostetricia e Ginecologia” presso l dal 01/09/1995 data in cui è Organizzazione_2 andato in pensione il precedente primario dr. ;
Persona_3
- che il reparto di “Ostetricia e Ginecologia” è una struttura complessa;
- che tuttavia la non gli ha corrisposto alcun incremento retributivo in virtù dell'incarico di sostituzione affidatogli che prevedeva un maggiore carico di lavoro con assunzione di obblighi e responsabilità che avrebbe dovuto comportare una maggiorazione stipendiale.
Tanto premesso, il ricorrente, nella presente sede, chiedeva, richiamati gli artt.36 cost., 2103 e 2126 del codice civile e gli artt. 56, commi 5 e 6, e 57 del D. Lgs. 29/93 e del CCNL comparto sanità, oncludeva chiedendo al giudice adito di:
“1) accertare e dichiarare che il dott. ha svolto di fatto l'incarico di Pt_1 responsabile della “Struttura Complessa” di Ostetricia e Ginecologia presso l' Organizzazione_2
2) per l'effetto condannare, per le causali di cui in premessa, anche ai sensi e per tutti gli effetti di cui all'art. 36 Costituzione e 2126 c.c., la CP_1
, al pagamento, in favore di esso ricorrente, dell'importo di €
[...]
74.837,40 per il periodo ottobre 2007 – marzo 2012 a titolo di indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL 08/06/2000, oltre interessi legali dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
La prima udienza di discussione veniva fissata dal giudice, con decreto, per il giorno 18.1.2022. In tale udienza la causa veniva rinviata al 12.07.2022 con autorizzazione alla parte ricorrente di procedere alla rinotifica del ricorso e dei decreti di fissazione emessi da questo giudice con notifica entro il termine di legge. Con memoria tempestivamente depositata in data 29.6.2022 si costituiva l
[...]
eccependo la nullità del ricorso, il decorso del termine CP_1
quinquennale di prescrizione e chiedendo, quanto al merito, il rigetto della domanda perché infondata. Nel corso dell'udienza del 12 luglio 2022, svolta con le modalità della trattazione scritta il giudice ammetteva la prova testimoniale la quale veniva espletata all'udienza del 22.6.2023 con l'audizione dei testi e Testimone_1
Testimone_2
Al termine della prova per testimoni la causa è stata rinviata all'odierna udienza del 5.12.2023 – (udienza svolta con le modalità della trattazione scritta) allorquando la causa è stata assegnata ex art. 127 ter c.p.c. in riserva ed oggi decisa e depositata a scioglimento della riserva.
La domanda del ricorrente è fondata e, pertanto, può essere accolta.
Giurisdizione In primo luogo occorre, infatti, soffermarsi sulla giurisdizione del giudice adito. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “nelle controversie in cui il lavoratore rivendichi il diritto ad un superiore inquadramento ed alla liquidazione delle corrispondenti differenze retributive e contributive, ponendo a fondamento della domanda l'esercizio di mansioni più elevate (rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita) è a questa circostanza di fatto che occorre avere riguardo per identificare il giudice munito di giurisdizione, a prescindere dalla data degli atti di inquadramento in ipotesi indicati come motivo dell'inadempimento dell'amministrazione datrice di lavoro;
con la conseguenza che, ove il lavoratore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30.6.1998, deducendo che l'esercizio delle mansioni superiori copre a un arco di tempo che li comprende entrambi, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva ed il giudice ordinario, in relazione alle due dette fasi temporali”. Pertanto – proseguono le Sezioni Unite della Suprema Corte - “il rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua unicità, si articola in distinti segmenti temporali, corrispondenti alla cadenza periodica in cui …rileva lo svolgimento della prestazione lavorativa e che si caratterizzano per reciproca autonomia, nel senso che il ripetersi della prestazione di lavoro durante le singole unità di tempo da prendere a riferimento determina altrettanto ripetersi delle connesse controprestazioni dovute dal datore di lavoro ed il reiterarsi, ad ogni scadenza del loro eventuale inadempimento”. Nel caso in esame, conclude la Corte di Cassazione, “è agevole rilevare che la domanda di superiore