Trib. Padova, sentenza 15/11/2024, n. 811
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Testo completo
N° 10964/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti
Magistrati:
dott.ssa Barbara De Munari Presidente
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nel procedimento n° 10964/2024 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data 23.09.2024 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. PIOVAN BEATRICE, come da Parte_2 mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“RICORRONO
All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Padova affinché letto il ricorso ed esaminati i
documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione
scritta, in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà
dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M.
per acquisirne il parere, rimetta gli atti al Collegio per
OMOLOGARE
2
con sentenza la separazione consensuale delle parti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi
restando i reciproci obblighi di legge;
2. Il sig. continuerà ad abitare con i genitori, nell'abitazione di proprietà Pt_2
degli stessi, sita in LA (RO);
3. La sig.ra , attualmente residente presso la madre, si trasferirà, con il figlio Pt_1
nell'immobile sito in Rovigo, acquistato in data 09.09.2024. Per_1
4. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le
decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal
genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione
stessa, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica dello stesso
in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni
modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Firmato
5. Il figlio vivrà prevalentemente presso la casa della madre;
Per_1
6. Per quanto concerne il figlio il diritto di visita del padre sarà il più Per_1
ampio possibile, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e del figlio stesso
che, ormai adolescente, potrà stare con il padre quando vorrà;
i ricorrenti si
impegnano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie natalizie,
pasquali, ponti e vacanze estive in modo tale da organizzare, al meglio, la gestione
del figlio minore;
entrambi i