Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 328

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 328
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 328
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

N. 6344/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6344/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di accertamento negativo del credito e vertente
TRA

OI NA (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 109 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Angelino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ATTRICE
E

COMUNE DI POZZUOLI, (C.F. 00508900636), in persona del Procuratore
e legale rappresentante pro tempore, Avv. Anna Sannino, giusta Decreto Sindacale n. 59216 del 19.07.2022, ed elett.te dom.to in Portici, al Corso Garibaldi n. 254, presso lo studio dell'avv. Antonia Romano, che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice in epigrafe conveniva in giudizio il Comune di Pozzuoli al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Disporre la sospensione dell'intimazione di pagamento;
- Accogliere la presente opposizione all'esecuzione da valere a tutti gli effetti come atto di citazione per accertamento negativo del credito e disporre nelle more del giudizio la sospensione dell'esecutività della pretesa creditoria dell'Ente;
Nel merito - Accertare e Dichiarare la sopravvenuta prescrizione

del credito azionato;
- Ritenere e Dichiarare prescritto il diritto a riscuotere la somma portata dall'intimazione/diffida di pagamento etichettata come titolo esecutivo e per l'effetto annullare e/o dichiarare nulla, con qualsiasi statuizione, la diffida di pagamento n. 11259 del 12/03/2020 e l'intimazione successiva notificata;
- Ritenere e dichiarare ormai inefficace per l'esecuzione del titolo in esso rappresentato la richiesta di pagamento per cui è causa in quanto è decorso il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2048 n.4 c.c. e per l'effetto inibire qualsiasi azione esecutiva del Comune per prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere;
- Accertare e

Dichiarare la prescrizione del diritto al pagamento dei consumi acqua relativi agli anni dal 1998 al 2012;
- Dichiarare l'inefficacia esecutiva del titolo esecutivo ossia dell'intimazione/diffida di pagamento e nello specifico della Diffida n. 11259 del 12/30/2020 e della consequenziale INTIMAZIONE

n. 2022/00060502 del 14/10/2022;
- Dichiarare la illegittimità e la infondatezza della pretesa creditoria e editoria dell'Ente Comune;
- dichiarare l'omessa e/o il difetto di notifica degli avvisi di pagamento antecedenti all'anno 2020;
- dichiarare prescritte le somme dovute dall'Ente e comunque decaduto lo stesso dal richiederle;
- dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo richiamato dall'Ente;
Accertare e dichiarare che la Sig.ra OI NA non deve nulla al Comune di Pozzuoli – Servizio canoni Idrici – Ufficio delle Entrate;
- Dichiarare la “responsabilità processuale aggravata“ ex art. 96 c.p.c. co. I) della convenuta anche in ragione al comportamento avuto;
- Condannare la convenuta ì al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) ex art. 1226 c.c.;
- Condannare, ancora la stessa, ì alla liquidazione delle competenze legali secondo il criterio dettato dal D.M. 55/14, oltre magg. 15%, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
”. A fondamento della spiegata pretesa, l'attrice esponeva: che le fatture di pagamento richieste nell'atto impugnato non risultavano alla stessa notificate e/o comunque comunicate;
che il diritto al pagamento in seno alle fatturazioni richieste atteneva ad una fornitura idrica compresa nell'arco temporale tra il 01/07/1998 ed il 01/01/2012, crediti pertanto prescritti;
che proprio nell'anno 2012 il misuratore idrico relativamente alla utenza n. 25750 fu distaccato e ritirato dagli operatori dell'Acquedotto Comunale;
che, in data 08/05/2020, ella inoltrava istanza di Annullamento della richiesta di pagamento di morosità per canoni idrici con richiesta di sgravio in autotutela e sospensione dell'esecuzione;
che, tuttavia, nel mese di Ottobre 2022 il Comune di Pozzuoli, senza alcun riscontro all'istanza protocollata in data 08/05/2020, notificava un nuovo avviso di intimazione di pagamento– Atto
n.2022/00060502 del 14/10/2022;
che, pertanto, ella inoltrava una nuova istanza di annullamento in autotutela a mezzo pec in data 21/12/2022, senza riscontro. Si
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