Trib. Grosseto, sentenza 13/06/2024, n. 574
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Testo completo
N. 2384/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2384/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
05/03/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
ASTROFINANCE S.A.P.A. DI RC TI & C., (p.iva 01524320536), con sede legale in Grosseto, alla via Belgio, n. 7, e RC TI (C.F.
[...]), in qualità di socio della prima, nato a [...], il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GESSICA MORMILE, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, alla Via Arno, n. 1, risultano elettivamente domiciliati;
- OPPONENTI
E
SONEPAR ITALIA S.P.A., (p.iva 00825330285), in persona del legale rappresentante pro tempore, Antonio AB Isaia, con sede legale in Padova, alla Riviera Maestri del
Lavoro, n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICA DE SILVA, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, alla Via Giacomo Matteotti, n. 29, risulta elettivamente domiciliata;
- OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni: all'udienza del 05/03/2024, come in atti riportate.
1. Breve svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Astrofinance S.A.P.A. di MA
ER & C., proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, con formulazione di domanda riconvenzionale, iscritta al r.g.n. 2384/2017.
Parte attrice dichiarava che, in data 05.07.2017, riceveva la notificazione del decreto ingiuntivo n. 544/2017 da parte della PA Italia S.p.a., con il quale le veniva ingiunto, in solido con il sig. ER MA, nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile, il pagamento di € 6.706,03, a titolo di capitale, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
La PA Italia S.p.a. poneva alla base del ricorso per ingiunzione delle fatture rimaste impagate da parte della Astrofinance S.A.P.A., detratti gli acconti versati, a fronte di ordini di fornitura di materiale elettrico che quest'ultima aveva commissionato.
L'opponente, tuttavia, sosteneva che nulla era dovuto. Nello specifico, parte attrice metteva in evidenza come la medesima, nell'ambito della propria attività di costruzione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
e non, in data 03.07.2015, aveva concordato con la ABB S.p.a., quale impresa specializzata nel settore della progettazione di apparecchiature e sistemi industriali digitali, la fornitura di materiale elettrico.
In particolare, l'ordine aveva ad oggetto un sistema di controllo per inseguitori solari il cui prototipo veniva posto presso un terreno di proprietà della committente, sito in località
San Martino, Grosseto.
L'Astrofinance S.A.P.A. affermava che, sulla base del contratto stipulato con ABB S.p.a., quest'ultima doveva fornire alla prima un sistema informatico integrato da un hardware ed un software PLC.
L'ABB S.p.a., però, occupandosi solo della progettazione e dello sviluppo dei sistemi informatici e dei software, si affidava per la commercializzazione degli stessi a dei contatti locali, tra i quali la PA Italia S.p.a., che, nel territorio di Grosseto, si occupava della vendita dei prodotti e dei servizi suddetti.
Quindi, l'Astrofinance S.A.P.A. si interfacciava con la PA Italia S.p.a., la quale doveva procedere al montaggio e messa in funzione del quadro cablato sul prototipo, all'installazione del software, al test ed al collaudo finale del prodotto.
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Parte attrice dichiarava che, tuttavia, la PA Italia provvedeva solo all'installazione del quadro cablato sul prototipo e che, dei tre interventi concordati per la messa in servizio dell'inseguitore solare, ne veniva effettuato solo uno. Inoltre, Astrofinance affermava anche che la PA Italia non adempiva neanche all'obbligo di fornire il software tecnologico necessario (c.d. file sorgente) per la movimentazione autonoma dell'inseguitore ed idoneo alla migrazione dell'applicazione su altre apparecchiature dell'opponente.
Dato l'inadempimento della PA Italia S.p.a., l'Astrofinance S.A.P.A. decideva di sospendere il pagamento del saldo del prezzo di vendita.
Per queste ragioni proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra e formulava domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della PA Italia S.p.a., ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Si costituiva in giudizio la PA Italia S.p.a. con rituale comparsa di costituzione e risposta, con la quale metteva in evidenza che la stessa aveva svolto l'attività di commercializzazione, in quanto rivenditore autorizzato, di quanto l'opponente aveva già concordato con l'ABB S.p.a.
Ed infatti, la PA Italia S.p.a. fatturava quanto era indicato nel documento di trasporto, ossia il quadro cablato e il file sorgente, il quale era stato firmato da personale della Astrofinance, addetto alla ricezione.
La convenuta opposta, quindi, sosteneva che i test di collaudo erano tutti a carico della
ABB S.p.a., così come risultava dal verbale di collaudo del 30.07.2015, ove si evidenziava, tra l'altro, anche “l'alta soddisfazione del lavoro sull'orientatore solare”.
Inoltre, PA Italia aggiungeva anche che il personale dell'ABB S.p.a., in occasione del collaudo, riscontrava che alcune parti dell'impianto di proprietà dell'Astrofinance non erano terminate o erano state montate erroneamente dal personale della stessa e che, a causa di ciò, non poteva procedersi all'espletamento degli ulteriori test.
Per tali motivi chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda riconvenzionale.
Con ulteriore atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al medesimo decreto ingiuntivo anche MA ER, nella qualità di socio della Astrofinance S.A.P.A. di MA ER & C., iscritta al r.g.n. 2410/2017, il quale oltre a confermare quanto affermato dall'Astrofinance in citazione, sollevava un'eccezione preliminare. La stessa
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atteneva all'incompetenza per materia del giudice del monitorio, ritenendo competente la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, per la stretta connessione con la materia del diritto di autore.
Si costituiva in giudizio la PA Italia S.p.a con rituale comparsa di costituzione e risposta, la quale confermava tutto quanto detto nel procedimento con r.g.n. 2384/2017.
All'udienza del 05.03.2019 il Giudice procedeva alla riunione del procedimento con r.g.n.
2410/2017 a quello di più antica iscrizione avente r.g.n. 2384/2017.
Alle udienze del 05.03.2019, del 07.06.2022 e del 23.09.2022 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 05.03.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Eccezione di incompetenza per materia.
In via preliminare è essenziale superare l'eccezione di rito proposta dall'opposto MA
ER.
L'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito con ricorso monitorio, ritenendo competente la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, risulta infondata.
In primo luogo, bisogna ricordare che le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, istituite con il D.lgs. n. 168 del 2003, sono state sostituite dalle sezioni specializzate in materia di impresa, con il D.lgs. n. 1 del 2012.
La competenza delle stesse è indicata all'art. 134 del Codice della proprietà industriale
(D.lgs. n. 30 del 2005), il quale prevede che “
1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con
l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n.
287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
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c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui