Trib. Salerno, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

Proc. R.G. n. 10346/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO

Il TRIBUNALE di SALERNO, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Caterina Costabile
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 10346/2021 R.G., avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia vertente

TRA

(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lavinia Tarli in virtù mandato in atti

ATTRICE

CONTRO

, (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Virgilio Vestuti in virtù di mandato in atti CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da note di udienza del 3.10.2024

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto dinanzi a Parte_1 questo Tribunale il padre deducendo che: 1) il convenuto aveva Controparte_1 sempre mostrato disinteresse nei suoi confronti;
2) il rapporto tra padre e figlia si
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era completamente interrotto nell'anno 2010 a seguito di un episodio in cui lo
si era reso protagonista di atti di maltrattamenti di natura fisica e Pt_1 psicologica nei suoi confronti;
3) lei era stata accudita, educata ed assistita dalla sola madre;
4) il padre non aveva contribuito in alcun modo al suo mantenimento, negandole anche il contributo economico per proseguire gli studi universitari intrapresi.
Chiedeva, pertanto, di condannare il convenuto: 1) al pagamento in suo favore – con decorrenza dalla domanda – di un assegno mensile di mantenimento di euro
600,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat oltre al 50% delle spese di istruzione e delle ulteriori spese straordinarie di carattere necessario sostenute nel suo interesse;
2) al pagamento in suo favore della somma di euro 150.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali per la privazione della figura paterna, ovvero a quella diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
si costituiva con comparsa del 18.5.2022 chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande proposte nei suoi confronti.
In particolare, deduceva: 1) di vivere in una situazione economica precaria anche
a causa di problemi relativi all'abuso di sostanze stupefacenti che lo avevano portato negli anni a trascorrere vari periodi presso comunità terapeutiche;
2) di aver tentato negli anni di recuperare il rapporto con la figlia, ma di essere stato ostacolato dalla madre;
3) l'attrice e la di lei madre hanno liberamente scelto di allontanarsi da lui rifiutando ogni contributo al mantenimento.
Espletata l'istruttoria orale, alla udienza del 3.10.2024 la causa veniva assegnata in decisione con attribuzione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A) Come è noto, l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare
i figli è dovere eziologicamente connesso alla procreazione: tali obblighi discendono dall'art. 30 della Costituzione e dalle norme codicistiche, imponendo a carico dei genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, fino al
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raggiungimento dell'autosufficienza, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo.
Secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177;
Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e
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