Trib. Paola, sentenza 09/01/2025, n. 30

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 09/01/2025, n. 30
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 30
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. 120/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio
SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe
tra
RN IL (CF. [...]) e RN IG (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto ARAGONA (C.F.
[...]);

- opponenti -
contro
LI OM S.R.L. (P.Iva 02676250786), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
ROSTI (C.F. [...])
- opposta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – IL e IG RN, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 25.1.2021, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 419/2020 emesso in data 16.12.2020 dal Tribunale di Paola nel proc. n. 1402/2020, con il quale è stato loro intimato il pagamento della somma di €
45.140,00, oltre interessi e spese di procedura, in favore della LI OM SRL, quale residuo del corrispettivo richiesto per i lavori svolti in esecuzione di contratto di appalto.
Hanno eccepito:
- il difetto di legittimazione passiva di RN IL per sottoscrizione del contratto di
appalto da parte del solo RN IG;

- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura conciliativa prevista dall'art. 22 del contratto di appalto e per messa verifica dell'opera in contraddittorio tra le parti in violazione dell'art. 20 del contratto di appalto;

- l'inadempimento dell'appaltatrice ex art. 1460 cod. civ. per ritardata, incompleta cattiva esecuzione dei lavori (in relazione alle piastrelle dei bani, impianto elettrico, di raffreddamento e riscaldamento, intonaco lato ovest, impermeabilizzazione terrazzo e del marciapiede, grondaie, corrogato gas);

- il pagamento diretto del portone alla ditta fornitrice (IS)
Hanno, pertanto, chiesto di revocare il decreto opposto.
1.2. – Si è costituita la convenuta, obiettando che:
- gli artt. 20 e 22 non prevedono condizioni di procedibilità;

- in ogni caso la verifica prevista dall'art. 22 è stata regolarmente eseguita;

- RN IL ha concluso il contratto di appalto per facta concludentia, come si ricava dal pagamento di talune fatture;

- con la sottoscrizione della relazione sulla corretta esecuzione dei lavori è intervenuta la loro accettazione;

- è maturata la decadenza dall'azione ex art. 1669, 2° comma, c.c. in quanto la prima contestazione
è avvenuta soltanto in data 13.10.2020, oltre un anno dopo la relazione finale controfirmata dalla committenza
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