Trib. Velletri, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
R.G. 4989/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 4989 del 2021, posta in delibazione all'udienza del 10.9.2024, e vertente tra
TRA
BR AR ([...]) rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Luna , giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest' ultimo Via degli Elci n° 22 – Rieti;
ATTORE
E
AR NO ([...])
CONVENUTO CONTUMACE
E
GENERTEL S.P.A. (P. IVA 00707180329), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malatesta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma viale XXI Aprile
26;
CONVENUTA
Oggetto: lesione personale;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2024.
FATTO E DIRITTO
AC RC ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che l'attore nello svolgimento di attività ciclistica amatoriale, era stato coinvolto, in data 2.9.18 alle ore 16.30 circa in
loc. Monte Cavo a Rocca di Papa, in un sinistro;
che l'attore, insieme al padre AC LE, si trovava in bicicletta su via delle Scalette in discesa con direzione via Ariccia – Rocca di Papa quando
LL AN, a causa di una buca presente sul manto stradale, aveva perso il controllo del suo mezzo, motociclo Yamaha Majestic targato DC35591, assicurato per la RCA con Genertel spa, ed aveva urtato AC LE che quindi era stato scagliato contro l'attore che cadeva quindi a terra;
che l'attore era stato trasportato dal servizio Ares 118 presso il PS di Albano Laziale;
che a causa del sinistro era stata diagnosticata all'attore Frattura scomposta della base del V metacarpo. Frattura puriframmentaria da scoppio metaepifisiaria distale del radio con notevole scomposizione dei frammenti” con prognosi di gg. 30 s.c.”;
che l'attore aveva subito in data 4.9.18 intervento di riduzione della frattura e del polso sinistro e osteosintesi con placca;
che l'attore si era sottoposto a successivi controlli medici come da cartelle cliniche allegate in atti;
che nel sinistro era rimasta anche danneggiata la bicicletta di proprietà dell'attore;
che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno patrimoniale subito per il relativo ripristino, pari ad € 170,00 ;
che l'attore era stato visitato dal medico fiduciario della Genertel la quale tuttavia negava il risarcimento per mancata prova del nesso causale tra il danno e l'evento denunciato;
che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale subito come quantificato dal CTP da liquidarsi sulla base delle Tabelle di
Milano 2021.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare la responsabilità di LL AN per i danni e le lesioni subite dall'attore in conseguenza del sinistro e per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Verificata la regolare citazione dei convenuti indicati in epigrafe, è stato assegnato a parte attrice termine per la proposizione di istanza di negoziazione assistita nei confronti del convenuto LL
AN, rimasto contumace. Con comparsa del 23.2.2022 si è costituita Genertel s.p.a. deducendo che era onere di parte attrice dare prova del sinistro e del nesso causale tra le lesioni e quest'ultimo;
che non vi era prova della dinamica descritta dall'attore;
che la prova richiesta mediante il teste LE AC era inammissibile in quanto quest'ultimo era stato parzialmente coinvolto nel sinistro come descritto dallo stesso attore;
che dalla lettera di messa in mora del 11.3.2020 non era mai stata menzionata la presenza di tale testimone oculare del fatto;
che LL AN era amico del sig. LE AC come si evinceva dalla dichiarazione di quest'ultimo allegata all'atto di citazione;
che nel referto medico del PS era stato indicato “caduta accidentale dalla bici”;
che quindi l'attore non aveva dichiarato in accesso al PS di essere caduto a seguito di un sinistro stradale, che il verbale del PS aveva efficacia di atto pubblico ex art. 2700 c.c.;
che per altro il sinistro era addebitabile alla presenza di una buca sul manto stradale che avrebbe fatto perdere al LL il controllo del mezzo;
che quindi il sinistro era addebitabile ex art. 2051 c.c. all'ente gestore del tratto di strada;
che il danno non patrimoniale allegato non era provato ;
che era onere dell'attore dare prova della riconducibilità delle spese mediche allegate al sinistro.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande dell'attore.
Sentite le parti , sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Ammesso
l'interrogatorio formale di LL AN, è stata disposta CTU medico legale al cui esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.9.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza in atti e la causa
è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata dall'attore è parzialmente fondata.
L'attore ha domandato di accertare la responsabilità del convenuto LL AN per il sinistro occorsogli in data 2.9.18 alle ore 16.30 circa in loc. Monte Cavo a Rocca di Papa e per l'effetto condannare quest'ultimo insieme alla società convenuta, quale impresa assicuratrice del veicolo condotto dall'attore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto che nelle predette circostanze di tempo e di luogo il convenuto, LL AN, aveva perso il controllo del motociclo sul quale viaggiava era quindi andato ad impattare su AC LE, padre dell'attore, che era in sella alla sua bici affiancato al motociclo del convenuto e così quest'ultimo, cadendo a causa dell'impatto, aveva urtato l'attore il quale viaggiava affianco al padre a bordo della propria bicicletta.
La predetta dinamica del sinistro risulta confermata dal convenuto LL AN in sede del deferito interrogatorio formale: il convenuto ha confermato di aver urtato, mentre si trovava alla guida del motociclo assicurato con la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 4989 del 2021, posta in delibazione all'udienza del 10.9.2024, e vertente tra
TRA
BR AR ([...]) rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Luna , giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest' ultimo Via degli Elci n° 22 – Rieti;
ATTORE
E
AR NO ([...])
CONVENUTO CONTUMACE
E
GENERTEL S.P.A. (P. IVA 00707180329), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malatesta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma viale XXI Aprile
26;
CONVENUTA
Oggetto: lesione personale;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2024.
FATTO E DIRITTO
AC RC ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che l'attore nello svolgimento di attività ciclistica amatoriale, era stato coinvolto, in data 2.9.18 alle ore 16.30 circa in
loc. Monte Cavo a Rocca di Papa, in un sinistro;
che l'attore, insieme al padre AC LE, si trovava in bicicletta su via delle Scalette in discesa con direzione via Ariccia – Rocca di Papa quando
LL AN, a causa di una buca presente sul manto stradale, aveva perso il controllo del suo mezzo, motociclo Yamaha Majestic targato DC35591, assicurato per la RCA con Genertel spa, ed aveva urtato AC LE che quindi era stato scagliato contro l'attore che cadeva quindi a terra;
che l'attore era stato trasportato dal servizio Ares 118 presso il PS di Albano Laziale;
che a causa del sinistro era stata diagnosticata all'attore Frattura scomposta della base del V metacarpo. Frattura puriframmentaria da scoppio metaepifisiaria distale del radio con notevole scomposizione dei frammenti” con prognosi di gg. 30 s.c.”;
che l'attore aveva subito in data 4.9.18 intervento di riduzione della frattura e del polso sinistro e osteosintesi con placca;
che l'attore si era sottoposto a successivi controlli medici come da cartelle cliniche allegate in atti;
che nel sinistro era rimasta anche danneggiata la bicicletta di proprietà dell'attore;
che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno patrimoniale subito per il relativo ripristino, pari ad € 170,00 ;
che l'attore era stato visitato dal medico fiduciario della Genertel la quale tuttavia negava il risarcimento per mancata prova del nesso causale tra il danno e l'evento denunciato;
che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale subito come quantificato dal CTP da liquidarsi sulla base delle Tabelle di
Milano 2021.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare la responsabilità di LL AN per i danni e le lesioni subite dall'attore in conseguenza del sinistro e per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Verificata la regolare citazione dei convenuti indicati in epigrafe, è stato assegnato a parte attrice termine per la proposizione di istanza di negoziazione assistita nei confronti del convenuto LL
AN, rimasto contumace. Con comparsa del 23.2.2022 si è costituita Genertel s.p.a. deducendo che era onere di parte attrice dare prova del sinistro e del nesso causale tra le lesioni e quest'ultimo;
che non vi era prova della dinamica descritta dall'attore;
che la prova richiesta mediante il teste LE AC era inammissibile in quanto quest'ultimo era stato parzialmente coinvolto nel sinistro come descritto dallo stesso attore;
che dalla lettera di messa in mora del 11.3.2020 non era mai stata menzionata la presenza di tale testimone oculare del fatto;
che LL AN era amico del sig. LE AC come si evinceva dalla dichiarazione di quest'ultimo allegata all'atto di citazione;
che nel referto medico del PS era stato indicato “caduta accidentale dalla bici”;
che quindi l'attore non aveva dichiarato in accesso al PS di essere caduto a seguito di un sinistro stradale, che il verbale del PS aveva efficacia di atto pubblico ex art. 2700 c.c.;
che per altro il sinistro era addebitabile alla presenza di una buca sul manto stradale che avrebbe fatto perdere al LL il controllo del mezzo;
che quindi il sinistro era addebitabile ex art. 2051 c.c. all'ente gestore del tratto di strada;
che il danno non patrimoniale allegato non era provato ;
che era onere dell'attore dare prova della riconducibilità delle spese mediche allegate al sinistro.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande dell'attore.
Sentite le parti , sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Ammesso
l'interrogatorio formale di LL AN, è stata disposta CTU medico legale al cui esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.9.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza in atti e la causa
è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata dall'attore è parzialmente fondata.
L'attore ha domandato di accertare la responsabilità del convenuto LL AN per il sinistro occorsogli in data 2.9.18 alle ore 16.30 circa in loc. Monte Cavo a Rocca di Papa e per l'effetto condannare quest'ultimo insieme alla società convenuta, quale impresa assicuratrice del veicolo condotto dall'attore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto che nelle predette circostanze di tempo e di luogo il convenuto, LL AN, aveva perso il controllo del motociclo sul quale viaggiava era quindi andato ad impattare su AC LE, padre dell'attore, che era in sella alla sua bici affiancato al motociclo del convenuto e così quest'ultimo, cadendo a causa dell'impatto, aveva urtato l'attore il quale viaggiava affianco al padre a bordo della propria bicicletta.
La predetta dinamica del sinistro risulta confermata dal convenuto LL AN in sede del deferito interrogatorio formale: il convenuto ha confermato di aver urtato, mentre si trovava alla guida del motociclo assicurato con la
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