Trib. Vicenza, sentenza 08/01/2024, n. 79

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 08/01/2024, n. 79
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 79
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo


Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza

In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4929/2021 tra le parti:
ATTORE
BR IN, cf [...]
- difesa: avv. BALDISSEROTTO ANDREA, cf [...]
avv. FORTUNA ANTONIO ([...]) ;

- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
ER TR, cf [...]
- difesa: avv. PESAVENTO MASSIMO FRANCESCO, cf [...]
- domicilio: presso il difensore

OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: Preliminarmente ci si oppone ad ogni domanda nuova eventualmente formulata dalla difesa del sig. TR BE rispetto agli atti introduttivi ed alle memorie a ciò deputate. Nel merito: reiectis adversis, confermare quanto già deciso in sede di reclamo dal Collegio del Tribunale di Vicenza ed accertato il possesso del diritto di passaggio da parte del sig. EG GA sulla stradina insistente sulla proprietà
TR, ordinare al sig. TR BE di cessare ogni molestia nel possesso con il reintegro in capo al sig. EG GA del pieno e ampio possesso relativamente al passaggio con ogni mezzo agricolo e non, persone e attrezzi, sulla stradina di accesso che da Via Bergoncino (Strada Provinciale n. 247) conduce al fondo agricolo del sig. EG
GA e costituito dai mappali n. 480 – 329 – 63 – 456 – 62 – 61 – 60 – 55 – 671 – 59 –
58 e 54 di cui al Foglio 3 in Comune di Noventa Vicentina, mediante rimozione di ogni ostacolo, impedimento o limitazione, consentendogli così il libero transito sulla stradina da
e per la via pubblica Via Bergoncino (strada provinciale n. 247) e intimando allo stesso sig.
TR infine di non ostacolare il libero transito. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Convenuto: -rigettarsi il ricorso introduttivo nonché ogni altra istanza, conclusione, eccezione e difesa di controparte, previa revoca dell'ordinanza emessa dal Collegio del
Tribunale di Vicenza in data 10/02/2022 e comunicata in data17/02/2022, confermandosi
l'ordinanza emessa dal G.I. del Tribunale di Vicenza in data 12/11/2021;
-ordinarsi conseguentemente a EG GA di riposizionare i tombini oggetto di causa e rimossi a seguito dell'ordinanza collegiale;
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di controparte, accertarsi che il passaggio oggetto di causa è esclusivamente di tipo agricolo;
Spese di causa integralmente rifuse.

Fatto e processo
Con ricorso in riassunzione ex art. 703, IV comma c.p,c., il sig. TR BE ha presentato istanza per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio, chiedendo la revoca dell'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo e la conferma di quella emessa dal
Giudice di prime cure.
L'odierno giudizio trae, quindi, origine dal ricorso per reintegrazione/manutenzione nel possesso promosso dal sig. EG GA, il quale dopo aver dedotto di essere proprietario di un appezzamento di terreno in Comune di Noventa Vicentina (VI), situato in prossimità della S.P. n. 147 “Berica”, in quel punto denominata via Bergoncino e costituito dai mappali censiti al C.T. Fg. 3, mapp. nn. 480-329-63-456-62-61-60-55-671-59-58 e 54, ha chiesto che fosse ordinato a TR BE di cessare ogni molestia e reintegrare immediatamente nel possesso il ricorrente, con riguardo al passaggio, con ogni mezzo agricolo e non, di persone e attrezzi, attraverso la stradina di accesso che da via Bergoncino conduceva al fondo agricolo di proprietà, mediante rimozione dei due tombini posizionati lungo la predetta stradina e di ogni altro eventuale ulteriore ostacolo o impedimento al transito ivi presente.
Il ricorrente ha, infatti, dichiarato che, nel mese di ottobre/novembre 2020, dopo che il terzista aveva provato a passare per i luoghi di causa con la mietitrebbia, si sarebbe avveduto del posizionamento, ad opera del NI, di due tombini occludenti il percorso;
che infatti, tali blocchi, sebbene posizionati fuori del sedime carraio, restringevano l'area di passaggio a metri 2,5, così impedendo il transito con mezzi agricoli di rilevanti dimensioni (quali mietitrebbie, trattori con aratri e rimorchi);
che negli anni precedenti aveva sempre esercitato il possesso corrispondente all'esercizio di servitù di passaggio con mezzi agricoli, anche di dimensioni superiori al sedime della stradina in questione;
che il resistente si era rifiutato di rimuovere gli ostacoli, invitandolo a usare il passaggio da via Spinosa;
che a nulla era valsa la diffida del legale.
Si era costituito nel giudizio possessorio TR BE, contestando la pretesa avversa sul presupposto per cui il passaggio attraverso la predetta stradina era sempre avvenuto quale atto di mera tolleranza da parte del TR, visti i rapporti di buon vicinato sussistenti;
che, data la possibilità per EG di accedere ai propri campi per il tramite di via Spinosa, aveva deciso di apporre i tombini di cui trattasi, esercitando il proprio diritto e revocando il consenso precedentemente dato. Il resistente ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Il Giudice del possessorio, assunti sommari informatori, aveva emesso ordinanza di rigetto del ricorso presentato da EG, deducendo che il passaggio esercitato da quest'ultimo si sarebbe concretato in un mero atto di tolleranza da parte del TR, come tale non tutelabile con i rimedi possessori.
Contro l'ordinanza del 12.11.2021 con cui il giudice di prime cure aveva rigettato
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