Trib. Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 771
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento n. 12301/2024 è stato emesso dal Tribunale Civile e Penale di Brescia, in composizione collegiale, presieduto dal giudice Michele Posio. Le parti hanno richiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio, presentando un accordo che stabilisce le condizioni relative alla separazione, all'affidamento delle figlie e alla gestione delle spese. In particolare, hanno chiesto di mantenere una vita separata con obbligo di rispetto reciproco, l'assegnazione della casa coniugale alla madre fino all'indipendenza economica delle figlie, e un regime di affidamento condiviso. Il giudice ha accolto la domanda, ritenendo che la comunione tra i coniugi non fosse più mantenibile e che le condizioni proposte fossero conformi alla legge e nell'interesse delle minori. Ha sottolineato l'importanza di garantire un equilibrio tra i genitori e il benessere delle figlie, approvando l'accordo e compensando le spese di lite. La sentenza è stata dichiarata definitiva, con rinuncia all'impugnazione da parte delle parti.
Sul provvedimento
Testo completo
V.G. n. 12301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12301/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. Scaglia Teresina Parte_1 C.F._1
e
c.f ) con l'avv. Bonometti Angelo e Curci Parte_2 C.F._2
Stefania con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà del sig. , situata in AV (Bs) alla via S. Parte_2
Cesario n. 63, continua ad essere assegnata alla moglie con tutti gli arredi fino alla indipendenza economica delle figlie con lei conviventi;
3) affidamento condiviso e paritario della figlia con suo collocamento presso la madre;
anche Per_1
maggiorenne dal 17.10.2023 e, studente, continuerà a vivere con la madre. Il regime di affido Per_2
condiviso della prole minore importa, de plano, che le scelte di maggiore importanza riguardanti la
1
crescita psico -fisica, quali, a titolo meramente esemplificativo, la religione, la scuola, i viaggi all'estero, gli sport pericolosi, preventivi per le spese mediche e le cure invasive di ogni genere, dovranno essere assunte di comune accordo;
4) entrambi i genitori, previo accordo, potranno vedere le figlie tutte le volte che lo desiderino compatibilmente con le esigenze delle stesse e dell'altro genitore;
comunque e fatti salvi diversi accordi per sopravvenute esigenze, alternando:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12301/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. Scaglia Teresina Parte_1 C.F._1
e
c.f ) con l'avv. Bonometti Angelo e Curci Parte_2 C.F._2
Stefania con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà del sig. , situata in AV (Bs) alla via S. Parte_2
Cesario n. 63, continua ad essere assegnata alla moglie con tutti gli arredi fino alla indipendenza economica delle figlie con lei conviventi;
3) affidamento condiviso e paritario della figlia con suo collocamento presso la madre;
anche Per_1
maggiorenne dal 17.10.2023 e, studente, continuerà a vivere con la madre. Il regime di affido Per_2
condiviso della prole minore importa, de plano, che le scelte di maggiore importanza riguardanti la
1
crescita psico -fisica, quali, a titolo meramente esemplificativo, la religione, la scuola, i viaggi all'estero, gli sport pericolosi, preventivi per le spese mediche e le cure invasive di ogni genere, dovranno essere assunte di comune accordo;
4) entrambi i genitori, previo accordo, potranno vedere le figlie tutte le volte che lo desiderino compatibilmente con le esigenze delle stesse e dell'altro genitore;
comunque e fatti salvi diversi accordi per sopravvenute esigenze, alternando:
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