Trib. Bari, sentenza 05/01/2024, n. 27
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Testo completo
N. R.G. 1140/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Verbale d'udienza, trattata secondo la modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c.
con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
visto il provvedimento del 01.12.2023, regolarmente notificato alle parti, con cui è stato disposto lo scambio
e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva di successiva adozione di ogni opportuno provvedimento;
preso atto della comparizione della sola parte attrice mediante il deposito delle note scritte, ritualmente pervenute ai fini di udienza;
ritenuta la causa per la decisione;
P.Q.M
.
all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene allegata al presente verbale e contestualmente depositata all'orario risultante dai registri informatici.
Il Giudice Onorario
Dott. Vincenzo Lullo
N. R.G. 1140/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1140/2021 promossa da:
DE EO, elett.te domiciliato in Binetto (Ba), via Bitetto n. 19, presso lo studio dell'Avv. Antonella
Savino, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Attore-Convenuto in riconv.le
contro
TE SA, elett.te domiciliato in Altamura (Ba), via Maggio 1648 n. 24, presso lo studio dell'Avv.
Riccardo Mirra, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Convenuto-attore in riconv.le
CONCLUSIONI
Come da note scritte ritualmente depositate ai fini d'udienza.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato il 25.01.2021 DE EO ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Bari, TE SA al fine di veder ritualmente dichiarato l'intervenuto riscatto del fondo rustico sito in agro di Toritto, alla Contrada “Difesa” (riportato nel Catasto Terreni del Comune di Toritto (Ba) al foglio 1, particella 136, are 53,20, uliveto), oggetto di compravendita a mezzo atto pubblico dell'11.01.2020, per notaio dr. Fabio Mori (rep. n. 697 - racc. n. 453), tra il convenuto in qualità di acquirente ed i signori ET
AN, EP, IE UC, LU e RI, venditori-danti causa.
In particolare l'attore, premessa la propria qualità di coltivatore diretto del terreno confinante con quello oggetto della citata compravendita, e ritenuta la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 8 L. 590/1965 e 7 L. 817/1971, ha agito in giudizio per veder riconosciuto il proprio diritto sulla base della normativa dinanzi citata (c.d. prelazione agraria): a tal fine ha altresì chiesto di ordinare al convenuto il trasferimento in favore di esso attore della proprietà del fondo rustico in questione al corrispettivo di € 4.900,00, somma indicata nel citato atto pubblico quale prezzo di cessione del terreno oggetto di controversia.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, il convenuto ha contestato la sussistenza in capo all'attore dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge ai fini del
valido esercizio del retratto agrario, ed ha dedotto, tra gli altri
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Verbale d'udienza, trattata secondo la modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c.
con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
visto il provvedimento del 01.12.2023, regolarmente notificato alle parti, con cui è stato disposto lo scambio
e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva di successiva adozione di ogni opportuno provvedimento;
preso atto della comparizione della sola parte attrice mediante il deposito delle note scritte, ritualmente pervenute ai fini di udienza;
ritenuta la causa per la decisione;
P.Q.M
.
all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene allegata al presente verbale e contestualmente depositata all'orario risultante dai registri informatici.
Il Giudice Onorario
Dott. Vincenzo Lullo
N. R.G. 1140/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1140/2021 promossa da:
DE EO, elett.te domiciliato in Binetto (Ba), via Bitetto n. 19, presso lo studio dell'Avv. Antonella
Savino, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Attore-Convenuto in riconv.le
contro
TE SA, elett.te domiciliato in Altamura (Ba), via Maggio 1648 n. 24, presso lo studio dell'Avv.
Riccardo Mirra, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Convenuto-attore in riconv.le
CONCLUSIONI
Come da note scritte ritualmente depositate ai fini d'udienza.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato il 25.01.2021 DE EO ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Bari, TE SA al fine di veder ritualmente dichiarato l'intervenuto riscatto del fondo rustico sito in agro di Toritto, alla Contrada “Difesa” (riportato nel Catasto Terreni del Comune di Toritto (Ba) al foglio 1, particella 136, are 53,20, uliveto), oggetto di compravendita a mezzo atto pubblico dell'11.01.2020, per notaio dr. Fabio Mori (rep. n. 697 - racc. n. 453), tra il convenuto in qualità di acquirente ed i signori ET
AN, EP, IE UC, LU e RI, venditori-danti causa.
In particolare l'attore, premessa la propria qualità di coltivatore diretto del terreno confinante con quello oggetto della citata compravendita, e ritenuta la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 8 L. 590/1965 e 7 L. 817/1971, ha agito in giudizio per veder riconosciuto il proprio diritto sulla base della normativa dinanzi citata (c.d. prelazione agraria): a tal fine ha altresì chiesto di ordinare al convenuto il trasferimento in favore di esso attore della proprietà del fondo rustico in questione al corrispettivo di € 4.900,00, somma indicata nel citato atto pubblico quale prezzo di cessione del terreno oggetto di controversia.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, il convenuto ha contestato la sussistenza in capo all'attore dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge ai fini del
valido esercizio del retratto agrario, ed ha dedotto, tra gli altri
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