Trib. Milano, sentenza 28/02/2024, n. 2131
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Testo completo
N. R.G. 16803/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 5 maggio 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Simona Turano ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima sito in Milano, via Mauro Macchi n.42, giusta procura in atti.
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Simeone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Milano, Viale Bianca Maria 33, giusta procura in atti.
PARTE RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
pagina 1 di 20
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE : Parte_1
1) dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 20/11/2011 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Milano anno 2011, Atto n. 0812, p.II s.A tra il SI. e la SI.ra ;
Parte_1 Controparte_1
2) confermare l'affidamento condiviso dei due figli minori, (nata il [...]) e (nato il R_ R_
25/09/2013), ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza;
Le decisioni di maggiore interesse verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse dei minori quanto ad istruzione, educazione e salute;
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a week end alternati dal venerdì alle 18 alla domenica alle 19 e un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), prelevandoli alle ore 19 dalla casa coniugale e riaccompagnandoli il giorno dopo a scuola;
4) Confermare, durante le festività, quanto indicato nella sentenza di separazione e, quindi, confermare che il padre possa tenere con sé i figli durante il periodo di sospensione scolastica nel periodo natalizio, negli anni con cifra finale dispari, dal 24 dicembre alle ore 16.00 al 25 dicembre alle ore 10.00 nonché dal 26 dicembre alle ore 16.00 al 31dicembre alle ore 12.00;
negli anni con cifra finale pari dal 25 dicembre alle ore 10.00 al 26 dicembre alle ore 10.00 e dal 31 dicembre alle ore 12.00 alle ore 19.00 del 6 gennaio;
5) il giorno del compleanno del papà e il giorno della festa del papà;
6) per le intere vacanze pasquali negli anni con cifra finale dispari;
durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche, dall'1 al 15 agosto, negli anni con cifra finale dispari e dal 16 al 31 agosto negli anni con cifra finale pari. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti nell'interesse dei figli minori;
7) Disporre che la casa coniugale, in comproprietà, venga assegnata alla NOa Controparte_1 in qualità di collocataria dei figli minori e in attesa che entrambi i proprietari decidano di R_ R_ affidare ad una agenzia immobiliare comune l'incarico a vendere la suddetta unità immobiliare;
8) Disporre che la NOa assegnataria della casa coniugale in qualità di genitore Controparte_1 collocatario dei figli minori, fino all'eventuale vendita della stessa, continui a sostenerne totalmente (al 100%) le spese condominiali ordinarie e le utenze come indicato nella sentenza di separazione;
9) Disporre in capo ad entrambi i comproprietari, il pagamento nella misura del 50% cadauno della rata del mutuo ipotecario F1000000004516699 acceso presso , gravante sull'immobile sito in Via Org_1
RI 40A e le spese condominiali straordinarie e il pagamento delle tasse e imposte;
10) Determinare, a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
e , mediante versamento, alla IG.ra entro il giorno 18 R_ R_ Controparte_1 di ogni mese, mediante bonifico bancario, della somma mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) per dodici mensilità annue (importo soggetto a rivalutazione annuale ), ovvero quella maggiore o minore che Org_2 il tribunale riterrà di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e
pagina 2 di 20 all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte o, n subordine, nella misura massima del 70% come indicato dalla Corte d'Appello di
Milano nell'ordinanza del 04/10 u,s nel giudizio di reclamo.
In via Istruttoria:
- Ordinare alla NOa ex art 210 cpc il deposito degli estratti conto della carta di Controparte_1 credito (domiciliata sul conto corrente accesso presso di cu è titolare), di Organizzazione_3 CP_2
e di con il dettaglio dei singoli acquisti risultanti sul medesimo conto corrente nonché della carta Org_4
e (se diversa da quella già suindicata) indicata sul prospetto delle indagini Org_5 Org_6 inviate dall' - Ammettere i mezzi istruttori formulati nella memoria 183 comma 6 n. 2 da Organizzazione_7 intendersi integralmente ritrascritti..
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE Controparte_1
1. Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
. Parte_1
2. Confermare l'affido di e a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale R_ R_ su di essi, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte dal genitore con cui
i figli, o ciascuno di essi, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché alla fissazione della residenza, saranno dunque assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dell'età, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.
3. Confermare il collocamento di e , presso la casa materna, ove manterranno la residenza R_ R_ anagrafica e disporre che i figli possano vedere il padre, salvo diverse intese: Durante l'anno scolastico:
- a fine settimana alternati prelevandoli dalla casa materna il venerdì alle ore 18.00 sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- tutte le settimane, prelevandoli il mercoledì alle ore 19.00 e riportandoli a scuola il giorno successivo;
- per i
Ponti che siano adiacenti ai week end di competenza paterna;
- durante il periodo di sospensione scolastica nel periodo natalizio, negli anni con cifra finale pari dal 24 dicembre ore 16.00 al 25 dicembre ore 16.00, nonché dal 31 dicembre alle ore 12.00 alle ore 19.00 del 6 gennaio;
negli anni con cifra finale dispari, dal 24 dicembre alle ore 16.00 al 25 dicembre alle ore 16.00, nonché dal 26 dicembre alle ore 16.00 al 31 dicembre alle ore 12.00;
- il giorno del compleanno del papà e il giorno della Festa del Papà;
- per le intere vacanze pasquali negli anni con cifra finale dispari;
Durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche - dall'1 al 15 agosto tutti gli anni.
pagina 3 di 20
4. Confermare l'assegnazione della casa coniugale di Milano, via RI 40 A (censito al NCEU del Comune di
Milano al foglio 223, particella 172, sub 55, zona cens. 2, Cat. A/3) con tutto quanto l'arreda, unitamente alle pertinenze e al box (censito al foglio 223, part.152, zona cens. 2) a (C.F. Controparte_1
). C.F._2
5. Porre a carico di di corrispondere a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 2.500,00 (€ 1.250.00 per ciascun figlio) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della creditrice;
importo annualmente rivalutabile ex indici ISTAT.
6. Confermare l'obbligo a carico del Dott. di tenere a proprio esclusivo carico la rata mensile del Parte_1 mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale di Milano, via Carlo RI 40 (mutuo contratto con
, ovvero, in via meramente subordinata, nel caso di mancato accoglimento della domanda di Org_1 pagamento della rata del mutuo
7. Porre a carico di di corrispondere a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 3.300,00 (€ 1.650,00 per ciascun figlio) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della creditrice;
importo annualmente rivalutabile ex indici ISTAT.
8. Porre a carico di di provvedere direttamente, o rimborsare alla moglie in caso di Parte_1 anticipazione, il 70% delle spese extra assegno, come previsto dalla Linee Guida del Tribunale di Milano.
IN VIA ISTRUTTORIA
9. Ordinare ex art. 210 c.p.c. a , la produzione in giudizio della seguente documentazione: Parte_1
a) dichiarazioni dei redditi personali complete di tutti i quadri compilati e munite dell'attestazione di presentazione all' ;
Organizzazione_7
b) estratti dei conti correnti, conti titoli, deposito e carte di credito di cui lo stesso sia titolare, sui quali possa Con operare (e dunque anche se intestate a soggetti terzi, in particolare alla società di cui è socio al 50%), CP_4
o che lo stesso possa comunque utilizzare anche quale semplice delegato, presso istituti di credito e intermediari finanziari italiani o esteri, ivi compresi a mero titolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 5 maggio 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Simona Turano ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima sito in Milano, via Mauro Macchi n.42, giusta procura in atti.
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Simeone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Milano, Viale Bianca Maria 33, giusta procura in atti.
PARTE RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
pagina 1 di 20
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE : Parte_1
1) dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 20/11/2011 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Milano anno 2011, Atto n. 0812, p.II s.A tra il SI. e la SI.ra ;
Parte_1 Controparte_1
2) confermare l'affidamento condiviso dei due figli minori, (nata il [...]) e (nato il R_ R_
25/09/2013), ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza;
Le decisioni di maggiore interesse verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse dei minori quanto ad istruzione, educazione e salute;
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a week end alternati dal venerdì alle 18 alla domenica alle 19 e un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), prelevandoli alle ore 19 dalla casa coniugale e riaccompagnandoli il giorno dopo a scuola;
4) Confermare, durante le festività, quanto indicato nella sentenza di separazione e, quindi, confermare che il padre possa tenere con sé i figli durante il periodo di sospensione scolastica nel periodo natalizio, negli anni con cifra finale dispari, dal 24 dicembre alle ore 16.00 al 25 dicembre alle ore 10.00 nonché dal 26 dicembre alle ore 16.00 al 31dicembre alle ore 12.00;
negli anni con cifra finale pari dal 25 dicembre alle ore 10.00 al 26 dicembre alle ore 10.00 e dal 31 dicembre alle ore 12.00 alle ore 19.00 del 6 gennaio;
5) il giorno del compleanno del papà e il giorno della festa del papà;
6) per le intere vacanze pasquali negli anni con cifra finale dispari;
durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche, dall'1 al 15 agosto, negli anni con cifra finale dispari e dal 16 al 31 agosto negli anni con cifra finale pari. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti nell'interesse dei figli minori;
7) Disporre che la casa coniugale, in comproprietà, venga assegnata alla NOa Controparte_1 in qualità di collocataria dei figli minori e in attesa che entrambi i proprietari decidano di R_ R_ affidare ad una agenzia immobiliare comune l'incarico a vendere la suddetta unità immobiliare;
8) Disporre che la NOa assegnataria della casa coniugale in qualità di genitore Controparte_1 collocatario dei figli minori, fino all'eventuale vendita della stessa, continui a sostenerne totalmente (al 100%) le spese condominiali ordinarie e le utenze come indicato nella sentenza di separazione;
9) Disporre in capo ad entrambi i comproprietari, il pagamento nella misura del 50% cadauno della rata del mutuo ipotecario F1000000004516699 acceso presso , gravante sull'immobile sito in Via Org_1
RI 40A e le spese condominiali straordinarie e il pagamento delle tasse e imposte;
10) Determinare, a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
e , mediante versamento, alla IG.ra entro il giorno 18 R_ R_ Controparte_1 di ogni mese, mediante bonifico bancario, della somma mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) per dodici mensilità annue (importo soggetto a rivalutazione annuale ), ovvero quella maggiore o minore che Org_2 il tribunale riterrà di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e
pagina 2 di 20 all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte o, n subordine, nella misura massima del 70% come indicato dalla Corte d'Appello di
Milano nell'ordinanza del 04/10 u,s nel giudizio di reclamo.
In via Istruttoria:
- Ordinare alla NOa ex art 210 cpc il deposito degli estratti conto della carta di Controparte_1 credito (domiciliata sul conto corrente accesso presso di cu è titolare), di Organizzazione_3 CP_2
e di con il dettaglio dei singoli acquisti risultanti sul medesimo conto corrente nonché della carta Org_4
e (se diversa da quella già suindicata) indicata sul prospetto delle indagini Org_5 Org_6 inviate dall' - Ammettere i mezzi istruttori formulati nella memoria 183 comma 6 n. 2 da Organizzazione_7 intendersi integralmente ritrascritti..
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE Controparte_1
1. Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
. Parte_1
2. Confermare l'affido di e a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale R_ R_ su di essi, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte dal genitore con cui
i figli, o ciascuno di essi, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché alla fissazione della residenza, saranno dunque assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dell'età, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.
3. Confermare il collocamento di e , presso la casa materna, ove manterranno la residenza R_ R_ anagrafica e disporre che i figli possano vedere il padre, salvo diverse intese: Durante l'anno scolastico:
- a fine settimana alternati prelevandoli dalla casa materna il venerdì alle ore 18.00 sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- tutte le settimane, prelevandoli il mercoledì alle ore 19.00 e riportandoli a scuola il giorno successivo;
- per i
Ponti che siano adiacenti ai week end di competenza paterna;
- durante il periodo di sospensione scolastica nel periodo natalizio, negli anni con cifra finale pari dal 24 dicembre ore 16.00 al 25 dicembre ore 16.00, nonché dal 31 dicembre alle ore 12.00 alle ore 19.00 del 6 gennaio;
negli anni con cifra finale dispari, dal 24 dicembre alle ore 16.00 al 25 dicembre alle ore 16.00, nonché dal 26 dicembre alle ore 16.00 al 31 dicembre alle ore 12.00;
- il giorno del compleanno del papà e il giorno della Festa del Papà;
- per le intere vacanze pasquali negli anni con cifra finale dispari;
Durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche - dall'1 al 15 agosto tutti gli anni.
pagina 3 di 20
4. Confermare l'assegnazione della casa coniugale di Milano, via RI 40 A (censito al NCEU del Comune di
Milano al foglio 223, particella 172, sub 55, zona cens. 2, Cat. A/3) con tutto quanto l'arreda, unitamente alle pertinenze e al box (censito al foglio 223, part.152, zona cens. 2) a (C.F. Controparte_1
). C.F._2
5. Porre a carico di di corrispondere a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 2.500,00 (€ 1.250.00 per ciascun figlio) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della creditrice;
importo annualmente rivalutabile ex indici ISTAT.
6. Confermare l'obbligo a carico del Dott. di tenere a proprio esclusivo carico la rata mensile del Parte_1 mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale di Milano, via Carlo RI 40 (mutuo contratto con
, ovvero, in via meramente subordinata, nel caso di mancato accoglimento della domanda di Org_1 pagamento della rata del mutuo
7. Porre a carico di di corrispondere a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 3.300,00 (€ 1.650,00 per ciascun figlio) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della creditrice;
importo annualmente rivalutabile ex indici ISTAT.
8. Porre a carico di di provvedere direttamente, o rimborsare alla moglie in caso di Parte_1 anticipazione, il 70% delle spese extra assegno, come previsto dalla Linee Guida del Tribunale di Milano.
IN VIA ISTRUTTORIA
9. Ordinare ex art. 210 c.p.c. a , la produzione in giudizio della seguente documentazione: Parte_1
a) dichiarazioni dei redditi personali complete di tutti i quadri compilati e munite dell'attestazione di presentazione all' ;
Organizzazione_7
b) estratti dei conti correnti, conti titoli, deposito e carte di credito di cui lo stesso sia titolare, sui quali possa Con operare (e dunque anche se intestate a soggetti terzi, in particolare alla società di cui è socio al 50%), CP_4
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