Trib. Alessandria, sentenza 12/12/2024, n. 907
TRIB Alessandria
Sentenza
12 dicembre 2024
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12 dicembre 2024
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12 dicembre 2024
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Testo completo
N. R.G. 714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Antonella Dragotto Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 714/2024 promossa da:
.f. nata MILANO (MI) 13/11/1979 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
TEMPESTA DAVIDE e avv. RAFFAELLA GIUBILEO, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
ricorrente contro
nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. FERRACANE PATRIZIA presso il cui studio è domiciliata
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportato
pagina 1 di 8
RICORRENTE e RESISTENTE.
“Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che continueranno ad esercitare Per_1
congiuntamente la potestà genitoriale con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé mentre eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione (a titolo esemplificativo la scelta degli istituti scolastici) all'educazione alla salute alla scelta della residenza abituale del minore nell'interesse esclusivo dello stesso tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario di frequentazione i tempi e le Per_1
modalità di permanenza di seguito indicati: i) a fine settimana alternati dal sabato mattina 11:00 alla domenica pomeriggio 17:00 salvo condizioni meteorologiche che impediscono gli spostamenti (neve e pioggia intensa) con trasferimento del minore a carico della madre che permetterà a causa del padre.
ii) A fine settimana alternati rispetto al punto i) il padre si recherà alla residenza del minore il sabato o la domenica trascorrendo con lo stesso almeno tre ore;
iii) ogni 8 settimane regolamentate come sopra il minore trascorrerà un fine settimana da solo con la madre;
iv) trascorrerà il giorno di Natale Per_1
con la madre e il giorno 26 dicembre di ogni anno con il padre insieme alla madre;
v) per gli altri periodi di ferie estive ed ulteriori ponti i genitori si accorderanno di volta in volta per la gestione del figlio;
i genitori si impegnano nell'interesse esclusivo di a dialogare in maniera civile e collaborativa Per_1
tra di loro a scambiarsi con regolarità notizie sul figlio a consultarci sui problemi medici attività sportive attività scolastiche e a tutto quanto riguardi la vita la salute e l'educazione del minore;
il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese tramite bonifico bancario un importo mensile di euro 200 per 12 mensilità (come per legge) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo della vita oltre al pagamento di ragione del
50% delle spese extra assegno secondo le linee guida del tribunale di Alessandria oltre al 50% delle spese per il solo vestiario.
L'assegno unico universale per il figlio verrà trattenuto integralmente dalla madre. Per_1
I genitori si impegnano a dare il consenso ai rispettivi espatri apponendo le loro sottoscrizioni sui relativi documenti al fine di consentire ad entrambi di effettuare viaggi all'estero per qualsiasi voglia motivo con o senza il minore al seguito. Ogni viaggio che una parte farà con il figlio verrà comunicato all'altro con indicazione dei recapiti.”
pagina 2 di 8 Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato per la regolamentazione dei rapporti del figlio nato da coppia non coniugata l'odierno ricorrente signor esponeva quanto segue: - lo stesso SInor Parte_1
e la OR avevano avuto una relazione affettiva iniziata nel Parte_1 Controparte_1
2019, senza mai contrarre matrimonio, dalla quale era nato a [...], in data [...], il figlio , riconosciuto alla nascita dal padre;
la convivenza era cessata all'inizio del 2021 mentre Per_1 la relazione affettiva si è interrotta nel 2023;
dalla nascita sino all'inizio del 2024 il SI. si Parte_1
recava a Alessandria durante i fine settimana per stare con il proprio figlio;
lo stesso pernottava presso
l'abitazione dei genitori della SI.ra , ove vive la resistente ed il figlio ;
il ricorrente aveva CP_1 Per_1
sempre provveduto a versare il contributo al mantenimento per ;
evidenziava parte ricorrente che Per_1
era divenuto impossibile continuare con la frequentazione sopra descritta in quanto il pernottamento presso l'abitazione dei genitori della resistente non è più conciliabile con una civile convivenza con gli stessi;
esponeva di frequentare il figlio quattro/cinque ore il sabato o la domenica, in luoghi pubblici confidando nelle condizioni climatiche favorevoli;
il ricorrente riferiva di svolgere attività di barman a
Milano con un reddito di circa 1.400,00 euro mensili ed è proprietario dell'immobile in cui vive su cui è stato acceso un mutuo ipotecario con rateo mensile di Euro 346,71 con spese condominiali pari a circa euro 100,00 mensili.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni: “CONDIZIONI 1- Il figlio minore viene affidato ad entrambi i
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Antonella Dragotto Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 714/2024 promossa da:
.f. nata MILANO (MI) 13/11/1979 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
TEMPESTA DAVIDE e avv. RAFFAELLA GIUBILEO, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
ricorrente contro
nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. FERRACANE PATRIZIA presso il cui studio è domiciliata
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportato
pagina 1 di 8
RICORRENTE e RESISTENTE.
“Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che continueranno ad esercitare Per_1
congiuntamente la potestà genitoriale con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé mentre eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione (a titolo esemplificativo la scelta degli istituti scolastici) all'educazione alla salute alla scelta della residenza abituale del minore nell'interesse esclusivo dello stesso tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario di frequentazione i tempi e le Per_1
modalità di permanenza di seguito indicati: i) a fine settimana alternati dal sabato mattina 11:00 alla domenica pomeriggio 17:00 salvo condizioni meteorologiche che impediscono gli spostamenti (neve e pioggia intensa) con trasferimento del minore a carico della madre che permetterà a causa del padre.
ii) A fine settimana alternati rispetto al punto i) il padre si recherà alla residenza del minore il sabato o la domenica trascorrendo con lo stesso almeno tre ore;
iii) ogni 8 settimane regolamentate come sopra il minore trascorrerà un fine settimana da solo con la madre;
iv) trascorrerà il giorno di Natale Per_1
con la madre e il giorno 26 dicembre di ogni anno con il padre insieme alla madre;
v) per gli altri periodi di ferie estive ed ulteriori ponti i genitori si accorderanno di volta in volta per la gestione del figlio;
i genitori si impegnano nell'interesse esclusivo di a dialogare in maniera civile e collaborativa Per_1
tra di loro a scambiarsi con regolarità notizie sul figlio a consultarci sui problemi medici attività sportive attività scolastiche e a tutto quanto riguardi la vita la salute e l'educazione del minore;
il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese tramite bonifico bancario un importo mensile di euro 200 per 12 mensilità (come per legge) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo della vita oltre al pagamento di ragione del
50% delle spese extra assegno secondo le linee guida del tribunale di Alessandria oltre al 50% delle spese per il solo vestiario.
L'assegno unico universale per il figlio verrà trattenuto integralmente dalla madre. Per_1
I genitori si impegnano a dare il consenso ai rispettivi espatri apponendo le loro sottoscrizioni sui relativi documenti al fine di consentire ad entrambi di effettuare viaggi all'estero per qualsiasi voglia motivo con o senza il minore al seguito. Ogni viaggio che una parte farà con il figlio verrà comunicato all'altro con indicazione dei recapiti.”
pagina 2 di 8 Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato per la regolamentazione dei rapporti del figlio nato da coppia non coniugata l'odierno ricorrente signor esponeva quanto segue: - lo stesso SInor Parte_1
e la OR avevano avuto una relazione affettiva iniziata nel Parte_1 Controparte_1
2019, senza mai contrarre matrimonio, dalla quale era nato a [...], in data [...], il figlio , riconosciuto alla nascita dal padre;
la convivenza era cessata all'inizio del 2021 mentre Per_1 la relazione affettiva si è interrotta nel 2023;
dalla nascita sino all'inizio del 2024 il SI. si Parte_1
recava a Alessandria durante i fine settimana per stare con il proprio figlio;
lo stesso pernottava presso
l'abitazione dei genitori della SI.ra , ove vive la resistente ed il figlio ;
il ricorrente aveva CP_1 Per_1
sempre provveduto a versare il contributo al mantenimento per ;
evidenziava parte ricorrente che Per_1
era divenuto impossibile continuare con la frequentazione sopra descritta in quanto il pernottamento presso l'abitazione dei genitori della resistente non è più conciliabile con una civile convivenza con gli stessi;
esponeva di frequentare il figlio quattro/cinque ore il sabato o la domenica, in luoghi pubblici confidando nelle condizioni climatiche favorevoli;
il ricorrente riferiva di svolgere attività di barman a
Milano con un reddito di circa 1.400,00 euro mensili ed è proprietario dell'immobile in cui vive su cui è stato acceso un mutuo ipotecario con rateo mensile di Euro 346,71 con spese condominiali pari a circa euro 100,00 mensili.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni: “CONDIZIONI 1- Il figlio minore viene affidato ad entrambi i
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