Trib. Tivoli, sentenza 03/11/2024, n. 1569

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 03/11/2024, n. 1569
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 1569
Data del deposito : 3 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1821/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1821/2022, pendente tra
PA NZ (C.F. [...]), con il patrocinio dell”avv.
MANCUSI GAETANO GIACINTO
ricorrente e
INPS elettivamente domiciliato presso VIA CESARE BECCARIA, 29 00196
ROMA rappresentato e difeso dall”avv.RUPERTO CLAUDIA giusta procura in atti
resistente
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992 essendo invalido nella misura dell'80%, ha chiesto l'accertamento di detto stato invalidante a seguito del rigetto dell'Istituto.
L'INPS seppure regolarmente si è costituito in giudizio contestando
la domanda e chiedendone il rigetto.
All'esito del deposito di note scritte la causa è stata così decisa.
L'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, al comma 1, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma
8 del medesimo articolo ha escluso l'applicazione dei nuovi requisiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Costoro quindi non hanno diritto ad un trattamento diverso dalla pensione di vecchiaia, ma a tale beneficio a condizioni più favorevoli, cioè quelle che erano previste dalla legge precedente (art. 9 r.d.l. n. 636/1939).
Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80%, è necessario aver raggiunto il 60° anno di età, come era previsto dal citato art. 9 r.d.l. n.
636/1939, aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2 d.lgs. n. 503/1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992).
Il consulente di ufficio ha accertato come la parte fosse invalida nella misura dell'81% dalla data della domanda amministrativa (cfr. consulenza in atti).
Ebbene, con specifico riferimento al requisito sanitario ad avviso della Suprema Corte, proprio la genericità dell'espressione utilizzata dal legislatore con la disposizione di cui al comma 8 dell”art. 1 D. Lgs. n.
503/92
(invalidi in misura non inferiore all”80%) e la mancanza di qualsiasi altra specificazione depongono per l'ampiezza massima del contenuto normativo e per l'opzione interpretativa favorevole all'accoglimento della nozione d'invalidità civile (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 15-04-2013, n. 9081;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent del
13-09-2003, n. 13495
- “Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale
dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione
d'invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato d'invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”.
Pertanto, la percentuale d'invalidità deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM 05/02/1992 che si usano per l'Invalidità Civile
(facendo riferimento, cioè, ai parametri della “capacità lavorativa generica”) e non l'invalidità accertata secondo i parametri della L.
222/1984 ai fini dell'assegno ordinario o della pensione ordinaria
d'invalidità (facendo riferimento ai parametri della “capacità di lavoro” e
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