Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 17

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 17
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 17
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 18598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18598/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.SO VITTORIO Parte_1 C.F._1
EMANUELE II N. 94 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. DELLA GATTA MONICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA S. MARTINO, 15 CP_1 C.F._2
10040 VILLAR DORA presso lo studio dell'avv. BLANDINO CHRISTIAN che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero

CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note d'udienza rispettivamente depositate in data 30.10.2024 e 31.10.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO il 01/05/2007. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: a Torino il 30 agosto 2007 ed a Torino il 7 Per_1 Persona_2 agosto 2012.
pagina 1 di 4
Con ricorso depositato il 24/10/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento esclusivo dei minori, con collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento per i minori nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la presa in carico del nucleo e dei minori dai SS e di NPI territorialmente competenti e di regolamentarsi il diritto di visita padre-minori.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, CP_1 all'assegnazione della casa familiare alla moglie, al versamento di un contributo al loro mantenimento Cont nella misura di € 400,00 e alla presa in carico del nucleo da parte dei SS e di ma instando per il rigetto della domanda di addebito e per l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori. All'udienza del 14.12.2023 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice si riservava.
Il Giudice a scioglimento della riserva, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e ammetteva le prove nei termini di cui all'ordinanza. All'udienza del 4.10.2024 avanti al G.O.P. all'uopo delegato per l'assunzione delle prove, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano assegnarsi termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di conclusioni congiunte.
Il Giudice assegnava alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate,
e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti
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