Trib. Latina, sentenza 11/03/2024, n. 591
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Testo completo
n. 6623/2015 r.gen.aff.cont.
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del popolo italiano
Il tribunale di Latina
Sezione seconda civile
in persona del dott. Gaetano Negro, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6623 del ruolo generale degli affari dell'anno 2015, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo assegnati addì 3.12.2023, vertente
tra
AZ LO, c.f. grz pla 48e10 f224t, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Ibello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina alla via
Malta 7,
- opponente-
e
Avv. Giudetti Luca, c.f. gdt lcu 65m09 h501r, elettivamente domiciliato in Latina alla via Vincenzo Monti 13 presso lo studio degli avv.ti Filippo Vinciguerra
e Tiziana Di Consolo,
-opposto-
e
Comune di Minturno, c.f. 81003430592, in persona del l.r.p.t, elettivamente domiciliato in Sabaudia alla via risorgimento n. 3 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Galella
- terzo chiamato –
e
Generali Italia s.p.a. – p. iva 00885351007, in persona del l.r.p.t., ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore avv. Francesco
Napolitano del foro di Napoli, come da procura in atti
- terza chiamata –
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo su onorari di avvocato per patrocinio penale
conclusioni: all'udienza figurata ex art. 221 d.l. 34\20 del 13.12.2022 le parti concludevano come da note sostitutive dell'udienza in presenza.
- 2 -
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Preliminarmente, in rito, deve darsi atto che la presente controversia non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 14 d.lg 150\11 ratione temporis vigente in quanto la norma citata ex art. 28 legge 794\1942 riguarda unicamente
l'attività professionale svolta in giudizi civili ( cfr. cass. civ. 34501\22).
2. LO AZ ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
n. 1571/15 emesso il 16.09.2015, con il quale questo tribunale gli ha ingiunto il pagamento di euro 61.448,50, oltre interessi e spese, in favore dell'avv. Luca
Giudetti a titolo di competenze per l'attività professionale da questi prestata nell'interesse suo nei giudizi penali n.rg. notizie reato 2155/01 r.g., 10155\01,
9452\04 svoltisi dinanzi a questo tribunale.
A fondamento dell'opposizione il GR non ha contestato né l'an né il quantum del credito avversario unicamente chiamando in giudizio il Comune di
Minturno di cui all'epoca dei procedimenti penali l'opponente era Sindaco per sentire dichiarare l'obbligo dell'ente territoriale a manlevarlo dalle spese professionali oggetto del presente giudizio a norma dell'art. 7 bis d.l 78\15 che ha novellato l'art. 86 del d.lg. 267\00 inserendo un nuovo comma quinto in sostituzione del precedente.
Nel costituirsi in giudizio, il professionista opposto non ha contestato le avverse deduzioni e ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Si è costituito in giudizio il comune di Minturno chiedendo di chiamare in garanzia Generali Italia s.p.a. e comunque insistendo per il rigetto della chiamata in garanzia dell'opponente e in
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