Trib. Rimini, sentenza 08/03/2024, n. 287
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Testo completo
N.R.G. 3714 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa F M Presidente Relatore dott. ssa E D C Giudice dott.ssa C Z Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3714 / 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, congiuntamente promosso da:
nato a CATTOLICA ( Parte_1 CodiceFiscale_1
. CECCHINI LARA (C.F. C.F._2
e
nata a Vienna (AUSTRIA) il 12/07/1963 Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CECCHINI LARA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 11/12/2023 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli , e tutti maggiorenni, ma ancora non Per_1 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.03.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato
a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;pagina 1 di 4
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ . mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati e la casa coniugale, sita in Rimini (RN) Viale Alberto
Simonini n. 11/b, rimarrà assegnata in godimento alla sig.ra , che vi resterà a vivere Controparte_1
stabilmente unitamente ai figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti e Per_2
nonché quest'ultima saltuariamente. Persona_4 Persona_5
2) I costi e le spese di ordinaria amministrazione inerenti all'immobile di cui al punto 1, quali ad esempio le utenze domestiche come luce, gas, acqua, tari e spese condominiali relative alla conduzione saranno esclusivo carico della sig.ra . Controparte_1
3) I figli e maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, Persona_6 Per_3
rimarranno a vivere con la madre presso la casa familiare, la figlia , studentessa universitaria, Per_1
attualmente vive prevalentemente con il proprio compagno a Bologna pur mantenendo la residenza nella casa familiare.
4) Il sig. verserà in favore della moglie, entro il giorno dieci (10) di ogni mese, a titolo Parte_1
di assegno divorzile, la somma di € 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente sulla base degli indici . Org_1
5) Il sig. provvederà a versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1
somma di euro 250,00 per la figlia e ulteriori euro 250,00 per il figlio versandoli Per_1 Per_2
direttamente sul conto corrente a ciascuno intestato tramite due bonifici bancari entro il giorno dieci
(10) di ogni mese a partire dal 10.12.2023 per la durata di due anni con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso. Decorsi i due anni, i coniugi improrogabilmente e inderogabilmente convengono che il mantenimento di entrambi i figli e non verrà più corrisposto. Per_1 Per_2
pagina 2 di 4
6) Il sig. provvederà a versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1
somma di euro 250,00 per la figlia versandoli direttamente sul conto corrente a lei intestato Per_3
tramite bonifico bancario entro il giorno dieci (10) di ogni mese a partire dal 10.12.2023 per la durata di quattro anni con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso. Decorsi i quattro anni, i coniugi improrogabilmente e inderogabilmente convengono che il mantenimento della figlia non verrà Per_3
più corrisposto.
7) Le spese straordinarie per le quali non è previsto un preventivo assenso dell'altro genitore e così come identificate nel Protocollo delle spese straordinarie predisposto dal Tribunale di Bologna, da intendersi qui integralmente richiamate, saranno poste nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi e versate da entrambi contestualmente al pagamento di quanto dovuto.
8) I coniugi pattuiscono espressamente che gli assegni familiari/ assegno unico e le deduzioni e detrazioni inerenti i figli saranno richieste e ottenute unicamente dal sig. . Parte_1
9) Le parti si danno reciprocamente atto di aver già diviso il patrimonio comune compresi i beni mobili registrati ed il denaro con reciproca soddisfazione e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo.
10) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni, nel caso di mutamento dell'attuale situazione, ai sensi dell'art. 155- ter c.c. e art. 710 e 711, 5° comma, del c.c. (A titolo esemplificativo: pensionamento anticipato raggiungimento anticipato dell'indipendenza economica dei figli). Pt_1
11) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa F M Presidente Relatore dott. ssa E D C Giudice dott.ssa C Z Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3714 / 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, congiuntamente promosso da:
nato a CATTOLICA ( Parte_1 CodiceFiscale_1
. CECCHINI LARA (C.F. C.F._2
e
nata a Vienna (AUSTRIA) il 12/07/1963 Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CECCHINI LARA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 11/12/2023 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli , e tutti maggiorenni, ma ancora non Per_1 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.03.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato
a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;pagina 1 di 4
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ . mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati e la casa coniugale, sita in Rimini (RN) Viale Alberto
Simonini n. 11/b, rimarrà assegnata in godimento alla sig.ra , che vi resterà a vivere Controparte_1
stabilmente unitamente ai figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti e Per_2
nonché quest'ultima saltuariamente. Persona_4 Persona_5
2) I costi e le spese di ordinaria amministrazione inerenti all'immobile di cui al punto 1, quali ad esempio le utenze domestiche come luce, gas, acqua, tari e spese condominiali relative alla conduzione saranno esclusivo carico della sig.ra . Controparte_1
3) I figli e maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, Persona_6 Per_3
rimarranno a vivere con la madre presso la casa familiare, la figlia , studentessa universitaria, Per_1
attualmente vive prevalentemente con il proprio compagno a Bologna pur mantenendo la residenza nella casa familiare.
4) Il sig. verserà in favore della moglie, entro il giorno dieci (10) di ogni mese, a titolo Parte_1
di assegno divorzile, la somma di € 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente sulla base degli indici . Org_1
5) Il sig. provvederà a versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1
somma di euro 250,00 per la figlia e ulteriori euro 250,00 per il figlio versandoli Per_1 Per_2
direttamente sul conto corrente a ciascuno intestato tramite due bonifici bancari entro il giorno dieci
(10) di ogni mese a partire dal 10.12.2023 per la durata di due anni con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso. Decorsi i due anni, i coniugi improrogabilmente e inderogabilmente convengono che il mantenimento di entrambi i figli e non verrà più corrisposto. Per_1 Per_2
pagina 2 di 4
6) Il sig. provvederà a versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1
somma di euro 250,00 per la figlia versandoli direttamente sul conto corrente a lei intestato Per_3
tramite bonifico bancario entro il giorno dieci (10) di ogni mese a partire dal 10.12.2023 per la durata di quattro anni con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso. Decorsi i quattro anni, i coniugi improrogabilmente e inderogabilmente convengono che il mantenimento della figlia non verrà Per_3
più corrisposto.
7) Le spese straordinarie per le quali non è previsto un preventivo assenso dell'altro genitore e così come identificate nel Protocollo delle spese straordinarie predisposto dal Tribunale di Bologna, da intendersi qui integralmente richiamate, saranno poste nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi e versate da entrambi contestualmente al pagamento di quanto dovuto.
8) I coniugi pattuiscono espressamente che gli assegni familiari/ assegno unico e le deduzioni e detrazioni inerenti i figli saranno richieste e ottenute unicamente dal sig. . Parte_1
9) Le parti si danno reciprocamente atto di aver già diviso il patrimonio comune compresi i beni mobili registrati ed il denaro con reciproca soddisfazione e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo.
10) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni, nel caso di mutamento dell'attuale situazione, ai sensi dell'art. 155- ter c.c. e art. 710 e 711, 5° comma, del c.c. (A titolo esemplificativo: pensionamento anticipato raggiungimento anticipato dell'indipendenza economica dei figli). Pt_1
11) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
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