Trib. Bari, sentenza 26/06/2024, n. 2634
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa E F, ha pronunziato all'udienza del 26/6/2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n.11518/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. N C;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t.;
CP_1
Convenuta contumace
OGGETTO: crediti di lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/10/2022, la parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente della in qualità di ausiliario specializzato Parte_2
presso il P.O. di Molfetta nel reparto di Medicina Generale con decorrenza 1/1/1999, esponeva che, nel periodo dal 15/3/2020 al 15/5/2020, aveva prestato, in maniera abituale ed esclusiva, la sua attività di ausiliario specializzato presso il P.O. di Molfetta nel reparto di Medicina Generale, impegnata nella presa in carico di pazienti Covid e sospetti tali e, pertanto, a stretto contatto con pazienti Covid, per un totale di 28 turni di lavoro, così come attestati dalla timbrature riportate sui cartellini presenza relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Allegava che l'U.O. presso cui era stata impiegata nel richiamato periodo rientrava tra quelle indicate nella fascia C) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, convertito in legge n. 27/220 e modificato dal
D.L. n. 34/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28/5/2020 e dell'accordo raggiunto dalla delegazione trattante c.d. congiunta in data 3/8/2020.
Ciò posto, rappresentava di non aver ricevuto l'incentivo effettivamente spettante, essendole stati esclusivamente corrisposti due acconti, di cui uno a titolo di Incentivo
Covid (cod. 1285) nel mese di agosto 2020 per € 198,27 e un secondo acconto nel mese di settembre 2021 per € 61,26, per un totale di € 259,53 lordi.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'incentivo Covid previsto per i lavoratori riconducibili alla Fascia C) dell'accordo sindacale regionale del 28/5/2020, maturato per il periodo dal 15/3/2020 al 15/5/2020 e, per l'effetto, condannare la azienda datrice di lavoro al pagamento in favore della ricorrente della residua somma di € 300,47 lordi ovvero di quell'altra somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia,con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la non si costituiva in giudizio e CP_1
ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, di taglio documentale, è stata decisa all'udienza odierna, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Giova richiamare l'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 che così prevede:“Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa E F, ha pronunziato all'udienza del 26/6/2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n.11518/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. N C;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t.;
CP_1
Convenuta contumace
OGGETTO: crediti di lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/10/2022, la parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente della in qualità di ausiliario specializzato Parte_2
presso il P.O. di Molfetta nel reparto di Medicina Generale con decorrenza 1/1/1999, esponeva che, nel periodo dal 15/3/2020 al 15/5/2020, aveva prestato, in maniera abituale ed esclusiva, la sua attività di ausiliario specializzato presso il P.O. di Molfetta nel reparto di Medicina Generale, impegnata nella presa in carico di pazienti Covid e sospetti tali e, pertanto, a stretto contatto con pazienti Covid, per un totale di 28 turni di lavoro, così come attestati dalla timbrature riportate sui cartellini presenza relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Allegava che l'U.O. presso cui era stata impiegata nel richiamato periodo rientrava tra quelle indicate nella fascia C) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, convertito in legge n. 27/220 e modificato dal
D.L. n. 34/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28/5/2020 e dell'accordo raggiunto dalla delegazione trattante c.d. congiunta in data 3/8/2020.
Ciò posto, rappresentava di non aver ricevuto l'incentivo effettivamente spettante, essendole stati esclusivamente corrisposti due acconti, di cui uno a titolo di Incentivo
Covid (cod. 1285) nel mese di agosto 2020 per € 198,27 e un secondo acconto nel mese di settembre 2021 per € 61,26, per un totale di € 259,53 lordi.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'incentivo Covid previsto per i lavoratori riconducibili alla Fascia C) dell'accordo sindacale regionale del 28/5/2020, maturato per il periodo dal 15/3/2020 al 15/5/2020 e, per l'effetto, condannare la azienda datrice di lavoro al pagamento in favore della ricorrente della residua somma di € 300,47 lordi ovvero di quell'altra somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia,con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la non si costituiva in giudizio e CP_1
ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, di taglio documentale, è stata decisa all'udienza odierna, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Giova richiamare l'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 che così prevede:“Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi
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