Trib. Modena, sentenza 16/01/2025, n. 54
Sentenza
16 gennaio 2025
Sentenza
16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti PRESIDENTE REL.
DOTT. ssa Susanna Zavaglia GIUDICE
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6365 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIALE GRAMISCI, C.F._1
7/A 41037 MIRANDOLA, presso lo studio dell'avv. GOLINELLI
FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avv. GOLINELLI FRANCESCA
RICORRENTE nei confronti di
Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA C.BATTISTI N.13 41037
MIRANDOLA, presso lo studio dell'avv. VIRGILI TULLIO, rappresentato e difeso dall'avv. VIRGILI TULLIO
RESISTENTE
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E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2021 Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito
[...]
, con addebito a quest'ultimo, instando per Controparte_1
l'affidamento esclusivo dei due figli: nato il [...] Persona_1
ed nato il [...], l'assegnazione della casa Persona_2
familiare, la determinazione dal contributo paterno al mantenimento dei figli e di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Chiedeva, inoltre, stante l'inadempimento agli obblighi di tipo economico gravanti sul sig. che fosse ordinato al suo datore di lavoro il Pt_1
pagamento diretto del quantum dovuto in forza dell'emananda sentenza di separazione.
Esponeva che era completamente venuta a mancare la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, per i gravi comportamenti tenuti dal marito ed in particolare a causa di condotte prevaricatorie ed aggressive, in concomitanza con l'abuso di sostanze alcoliche, culminate anche in lesioni personali ai danni della ricorrente, nonché violative dell'obbligo di fedeltà;
che per un
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grave episodio di lesioni personali 8meglio descritto in ricorso) avvenuto nell'agosto del 2021 era stata sporta denuncia querela ed era stato emesso decreto di giudizio immediato per i reati di maltrattamento e lesioni personali.
Si costituiva con comparsa del 29.08.2022, Controparte_1
non opponendosi alla domanda di separazione, ma instando per l'affido condiviso dei minori, con collocazione presso la madre, e per la fissazione di un calendario di incontri padre-figli, con previsione di un contributo a proprio carico per il relativo mantenimento in misura inferiore a quello richiesto dalla madre ed esclusione di qualsiasi assegno in favore di quest'ultima.
In particolare, negava le gravi condotte a lui addebitate ed in particolare la violazione dell'obbligo di fedeltà, i comportamenti violenti descritti dalla moglie e l'abuso di alcol;
con particolare riguardo all'episodio dell'agosto
2021, non negava di avere inferto lesioni alla ricorrente ma deduceva che si era trattato di una reazione a comportamenti altrettanto aggressivi tenuti dalla come già spiegato in seno al procedimento penale pendente a Pt_1
suo carico.
Con ordinanza del 12.03.2022 il Presidente, in via provvisoria e urgente,
affidava i minori in via esclusiva alla madre, assegnava la casa coniugale alla stessa e poneva a carico del padre un contributo mensile di €. 400 per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché
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un assegno in favore del coniuge ammontante ad €. 200,00 mensili.
Acquisite le relazioni dei Servizi sociali incaricati nel corso del procedimento, all'udienza del 25.09.2024 la causa veniva rimessa al Collegio
per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento –
dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
Venendo alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, si osserva che “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143
cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia,
viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. Sez.. 1, Sentenza n. 9877 del 28/04/2006).
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Occorre dunque verificare se sia stata raggiunta la prova che il matrimonio sia naufragato a causa delle condotte violente poste in essere dal convenuto ai danni della moglie, anche alla presenza dei figli minori.
Con specifico riguardo al caso di specie, la Suprema Corte ha di recente affermato che “non sussiste pregiudizialità tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare e la pronuncia di addebito della separazione. La pronuncia di addebito infatti richiede che si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri di