Trib. Napoli, sentenza 05/06/2024, n. 2731
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 11968/2019
Il Giudice del Tribunale di AP nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11968 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: domanda di accertamento dell'intervenuto recesso del socio accomandante di società in accomandita semplice, con condanna della società e dei soci alla liquidazione della quota e al risarcimento dei danni arrecati, proposta con ricorso in riassunzione da:
ER AN, nato a [...] il [...], codice fiscale [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti AN Ruggiero (C.F. [...]) e Vincenzo Coraggio
(C.F. [...]), con domicilio eletto, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art. 82 del r.d.
37/1934, presso la cancelleria del Tribunale – PEC: gaetanoruggiero@avvocatinapoli.legalmail.it;
- Attore
NEI CONFRONTI DI
CLIP S.A.S. DI IO ER E F.LL (C.F.: 03413980636), con sede in NO (NA) alla via
Alfredo Pecchia n. 221, in persona del legale rappresentante pro tempore, il socio accomandatario IO
IE (nato ad [...] – AV – il 21/11/1941), nonchè di quest'ultimo personalmente, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Caputo (C.F. CPTMCL55E28F839), con domicilio eletto, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n.37/1934, presso la cancelleria del Tribunale - PEC: marcellocaputo2@ avvocatinapoli.legalmail.it;
- Convenuti
E DI
1 ER GE, nato a [...] il [...] codice fiscale [...], domiciliato in
CA (Na) via TorriceLI n. 13;
PI IE, nata ad [...] il [...], C.F.
[...], residente in [...];
ER RI, nata a
AP il 02.05.1975, C.F. [...], residente in [...];
ER NA, nata a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...];
ER AN, nato a [...] il [...], C.F.
[...], residente in [...];
ER RA, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...];
ER RA, nato a San Felice a [...] il [...], C.F. [...], con domicilio in NO (Na) via Alfredo Pecchia n. 211;
LO RI, nata a [...] il [...] codice fiscale [...], con domicilio in NO (Na) via Alfredo Pecchia n. 211;
ER GE, nato a [...] [...], C.F. [...], residente in [...];
ER RI, nata a [...] il [...], C.F.
[...], residente in [...]3;
- Convenuti contumaci.
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti in vista dell'udienza cartolare del 26 ottobre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18 ottobre 2019, IE AN riassumeva tempestivamente dinanzi al Tribunale di AP nord, il giudizio precedentemente instaurato dinanzi al Tribunale di AP (e conclusosi con una declaratoria di incompetenza, per essere funzionalmente e territorialmente competente questo Tribunale) nei confronti della Clip S.a.s. di IO IE e F.LI, del socio accomandatario ed amministratore pro tempore di detta società, IE IO, nonché dei sig.ri IE GE, IA
TA, IE MA, IE TI, IE AN (nato a [...] il [...]),
NO IS, IE IL, IE FA (questi ultimi tre, quali eredi del defunto IE
AF, nato ad [...] – Av – il 29/10/1944), IE AF (nato a San Felice a [...] – Ce – il
02/02/1987), MB MA, IE GE e IE MA (tutti rimasti contumaci nel precedente giudizio).
Col predetto atto introduttivo, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
2 A1) in via principale, accertare e dichiarare la legittimità del recesso dell'attore AN ER dalla società convenuta per giusta causa ai sensi degli artt. 2285 e 2293 c.c., per le condotte illegittime del socio ed amministratore p.t. signor IE IO, meglio indicate nella narrativa del presente atto, essendo perciò definitivamente venuta meno il vincolo di fiducia del buon padre di famiglia;
A2) dichiarare, pertanto, che l'attore non è più socio della società convenuta a far data dalla comunicazione del recesso con atto notificato il 14.06.2018- 12.07.2018;
A3) conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art.2289c.c., e per l'effetto, ammessa idonea CTU valutativa allo scopo, determinando il valore della quota spettante all'attore, conseguentemente condannare i convenuti e la CLIP SAS, nelle rispettive qualità, al relativo pagamento, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda, sulla base dell'effettivo patrimonio sociale accertato;
A4) in via gradata ed in ogni caso, decorsi sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
2289 c.c., da computarsi dalla data di ricevimento della manifestazione del recesso operata dal IE AN : 1) ordinare all'amministratore p.t. di provvedere all'iscrizione dell'emananda sentenza presso l'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2300 c.c.;
2) condannare il ER IO al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nulla escluso o eccettuato, cagionati all'attore in conseguenza delle condotte distrattive poste in essere dallo stesso, e in conseguenza altresì delle condotte descritte in questo atto e che verranno eventualmente precisate nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., danni da quantificarsi in base alla documentazione prodotta, o da quanto emergerà in corso di causa e in via equitativa occorrendo;
A5) Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.
In particolare l'attore, IE AN, rappresentava di aver esercitato, con atto del 14 giugno 2018, notificato alla società il 12 luglio 2018, il diritto di recesso per giusta causa ex artt. 2285 e 2293 c.c. Le motivazioni che lo avrebbero indotto ad esercitare tale diritto potestativo sarebbero da ricercarsi nel compimento di alcuni atti di mala gestio, da parte dell'amministratore della Clip S.a.s., IE IO, tra il 2008 ed il 2018, e nel mancato riscontro alla raccomandata del 6 aprile 2018, con la quale l'attore avrebbe richiesto all'amministratore la documentazione contabile della società.
Nell'esporre i fatti posti a sostegno della propria domanda di accertamento della legittimità del recesso esercitato, parte attrice ricostruiva altresì le vicende della società convenuta, Clip S.a.s., precisando che: la stessa era stata costituita nel 1981 ed aveva quale oggetto sociale “…la realizzazione e conseguente gestione nei territori indicati nell'art. 1 del T.U. del 30/06/1923 e s.m.i. di stabilimenti tecnicamente organizzati per la lavorazione e trasformazione di stracci, cascami ed affini di qualsiasi tipo ed il conseguenziale commercio degli stessi…”;
la società veniva, poi, posta in liquidazione nel gennaio del 2011;
che a far data dal 26 agosto 2013 la carica di liquidatore veniva
3
assunta dai soci IE IO e IE AL (padre dell'odierno attore, IE AN, poi deceduto nel 2016);
in data 9 aprile 2018 la società revocava lo stato di liquidazione e mutava il proprio oggetto sociale in “…acquisto, vendita, permuta, di beni mobili ed immobili ad uso civile, commerciale, artigianale e/o industriale…”.
Parte attrice, come visto, lamentava, oltre alla mancata ostensione della documentazione contabile relativa all'andamento della società, anche il compimento di atti di mala gestio, da parte dell'amministratore e socio accomandatario, consistenti essenzialmente in: mancata riscossione dei canoni derivanti dalla locazione di immobili nella titolarità della Clip S.a.s.;
la stipula di contratti di locazione in conflitto di interessi con la società (il riferimento è ad un contratto di locazione, avente ad oggetto un capannone industriale, stipulato dalla società convenuta con la società Nuova Clip S.r.l., amministrata sempre dal IE IO);
il compimento di atti in contrasto con l'oggetto sociale (parte attrice fa riferimento ai rapporti di fornitura di merci intrattenuti con la LI & C. S.r.l.);
indebita appropriazione, di somme destinate al pagamento di fornitori (così a pag. 8 del ricorso).
Oltre all'accertamento dell'intervenuto recesso ed alla condanna al pagamento della liquidazione della quota, poi, come accennato in precedenza, l'attore richiedeva altresì il risarcimento del danno cagionatogli dall'amministratore, in dipendenza delle condotte imputabili a mala gestio indicate.
***
Con atto del 26 maggio 2020 si costituivano in giudizio la Clip S.a.s. di IO IE e F.LI ed il socio accomandatario ed amministratore IE IO, insistendo per il rigetto di tutte le domande proposte da controparte, con vittoria di spese di lite.
In primo luogo si precisava che il IE AN era subentrato nella titolarità delle quote precedentemente detenute dal padre, vale a dire il socio IE AL, soltanto con atto del 26 marzo
2018. Ne conseguirebbe, secondo l'impostazione assunta da parte convenuta, che questi non potrebbe criticare l'operato dell'amministratore e socio accomandatario con riferimento a condotte tenute in data antecedente al suo ingresso in società. Si evidenziava, inoltre, che non sarebbe configurabile alcun conflitto di interessi nel contratto di locazione concluso dalla Clip S.a.s. con la Nuova Clip S.r.l. (entrambe amministrate dal IE IO), in quanto le due società avrebbero oggetto sociale differente fra loro. Si contestava, inoltre, in toto il compimento degli atti di mala gestio indicati da parte attrice. In quest'ottica, ad esempio, si osservava che i rapporti di fornitura intrattenuti con la LI & C. S.r.l. (nell'ambito dei quali la Clip S.a.s.
4
avrebbe acquistato dei filati da questa società) non potevano considerarsi in contrasto con l'oggetto sociale, in quanto l'attività di “pezzamificio” esercitata in passato dalla Clip S.a.s. doveva considerarsi non come rivolta esclusivamente alla produzione di “pezze e stracci” ma anche come lavorazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi. Si osservava, infine, che la società aveva sempre provveduto, in un'ottica di trasparenza, a trasmettere la documentazione contabile ai soci che ne avevano fatto richiesta (veniva in questo senso prodotta una corrispondenza relativa al 2016 intrattenuta dalla Clip S.a.s. col socio IE
AL, dante causa dell'odierno attore, IE AN).
In virtù di ciò, parte convenuta concludeva nel senso della insussistenza dei gravi motivi ex art. 2285, secondo comma, c.c. necessari ai fini del recesso.
***
Restavano contumaci gli altri soci accomandanti della Clip S.a.s., pur chiamati in giudizio da parte ricorrente.
***
In data 30 dicembre 2020 si costituiva in giudizio, nell'interesse dell'attore, IE AN, anche il nuovo difensore, Avv. AN Ruggiero.
***
In corso di giudizio, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Le parti costituite procedevano al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
In particolare si evidenzia che, con la prima memoria istruttoria, parte attrice chiedeva altresì disporsi il rendiconto ex art. 263 c.p.c. dell'amministratore, relativo alla gestione della Clip S.a.s. per i dieci anni antecedenti al recesso esercitato. Ad avviso di parte attrice, infatti, tale domanda sarebbe stata già spiegata nel corso del giudizio, in quanto dovrebbe considerarsi implicitamente connessa alla domanda di liquidazione della quota, di cui costituirebbe mera specificazione. Con la seconda memoria istruttoria, invece, nell'individuare gli atti di mala gestio compiuti dall'accomandatario, l'attore contestava a quest'ultimo anche
l'aver intrapreso con una nuova e distinta società (vale a dire la già menzionata Nuova Clip S.r.l., costituita nl
2014) la medesima attività imprenditoriale già svolta in precedenza dalla Clip S.a.s., consentendo alla società di nuova costituzione di avvantaggiarsi dell'avviamento soggettivo della Clip S.a.s. (l'attività veniva svolta nei
5
medesimi locali della Clip S.a.s.;
identici erano i numeri di telefono indicati al pubblico e l'insegna adoperata nei locali).
Per contro la società convenuta e l'accomandatario, con le rispettive memorie, evidenziavano: dapprima la tardività della domanda di rendiconto, domanda nuova e non mera specificazione di quella già proposta, formulata dall'attore soltanto con la prima memoria istruttoria;
in secondo luogo che non vi sarebbe stato alcuno sviamento di clientela dalla Clip S.a.s. in favore della Nuova Clip S.r.l., in quanto al momento della costituzione della seconda, risalente al 2014, la prima società versava in stato di liquidazione e successivamente, nel 2018, lo stato di liquidazione veniva revocato e contestualmente veniva modificato
l'oggetto sociale, per cui la Clip S.a.s. anche dopo il 2018, non avrebbe svolto la precedente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 11968/2019
Il Giudice del Tribunale di AP nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11968 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: domanda di accertamento dell'intervenuto recesso del socio accomandante di società in accomandita semplice, con condanna della società e dei soci alla liquidazione della quota e al risarcimento dei danni arrecati, proposta con ricorso in riassunzione da:
ER AN, nato a [...] il [...], codice fiscale [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti AN Ruggiero (C.F. [...]) e Vincenzo Coraggio
(C.F. [...]), con domicilio eletto, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art. 82 del r.d.
37/1934, presso la cancelleria del Tribunale – PEC: gaetanoruggiero@avvocatinapoli.legalmail.it;
- Attore
NEI CONFRONTI DI
CLIP S.A.S. DI IO ER E F.LL (C.F.: 03413980636), con sede in NO (NA) alla via
Alfredo Pecchia n. 221, in persona del legale rappresentante pro tempore, il socio accomandatario IO
IE (nato ad [...] – AV – il 21/11/1941), nonchè di quest'ultimo personalmente, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Caputo (C.F. CPTMCL55E28F839), con domicilio eletto, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n.37/1934, presso la cancelleria del Tribunale - PEC: marcellocaputo2@ avvocatinapoli.legalmail.it;
- Convenuti
E DI
1 ER GE, nato a [...] il [...] codice fiscale [...], domiciliato in
CA (Na) via TorriceLI n. 13;
PI IE, nata ad [...] il [...], C.F.
[...], residente in [...];
ER RI, nata a
AP il 02.05.1975, C.F. [...], residente in [...];
ER NA, nata a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...];
ER AN, nato a [...] il [...], C.F.
[...], residente in [...];
ER RA, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...];
ER RA, nato a San Felice a [...] il [...], C.F. [...], con domicilio in NO (Na) via Alfredo Pecchia n. 211;
LO RI, nata a [...] il [...] codice fiscale [...], con domicilio in NO (Na) via Alfredo Pecchia n. 211;
ER GE, nato a [...] [...], C.F. [...], residente in [...];
ER RI, nata a [...] il [...], C.F.
[...], residente in [...]3;
- Convenuti contumaci.
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti in vista dell'udienza cartolare del 26 ottobre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18 ottobre 2019, IE AN riassumeva tempestivamente dinanzi al Tribunale di AP nord, il giudizio precedentemente instaurato dinanzi al Tribunale di AP (e conclusosi con una declaratoria di incompetenza, per essere funzionalmente e territorialmente competente questo Tribunale) nei confronti della Clip S.a.s. di IO IE e F.LI, del socio accomandatario ed amministratore pro tempore di detta società, IE IO, nonché dei sig.ri IE GE, IA
TA, IE MA, IE TI, IE AN (nato a [...] il [...]),
NO IS, IE IL, IE FA (questi ultimi tre, quali eredi del defunto IE
AF, nato ad [...] – Av – il 29/10/1944), IE AF (nato a San Felice a [...] – Ce – il
02/02/1987), MB MA, IE GE e IE MA (tutti rimasti contumaci nel precedente giudizio).
Col predetto atto introduttivo, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
2 A1) in via principale, accertare e dichiarare la legittimità del recesso dell'attore AN ER dalla società convenuta per giusta causa ai sensi degli artt. 2285 e 2293 c.c., per le condotte illegittime del socio ed amministratore p.t. signor IE IO, meglio indicate nella narrativa del presente atto, essendo perciò definitivamente venuta meno il vincolo di fiducia del buon padre di famiglia;
A2) dichiarare, pertanto, che l'attore non è più socio della società convenuta a far data dalla comunicazione del recesso con atto notificato il 14.06.2018- 12.07.2018;
A3) conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art.2289c.c., e per l'effetto, ammessa idonea CTU valutativa allo scopo, determinando il valore della quota spettante all'attore, conseguentemente condannare i convenuti e la CLIP SAS, nelle rispettive qualità, al relativo pagamento, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda, sulla base dell'effettivo patrimonio sociale accertato;
A4) in via gradata ed in ogni caso, decorsi sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
2289 c.c., da computarsi dalla data di ricevimento della manifestazione del recesso operata dal IE AN : 1) ordinare all'amministratore p.t. di provvedere all'iscrizione dell'emananda sentenza presso l'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2300 c.c.;
2) condannare il ER IO al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nulla escluso o eccettuato, cagionati all'attore in conseguenza delle condotte distrattive poste in essere dallo stesso, e in conseguenza altresì delle condotte descritte in questo atto e che verranno eventualmente precisate nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., danni da quantificarsi in base alla documentazione prodotta, o da quanto emergerà in corso di causa e in via equitativa occorrendo;
A5) Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.
In particolare l'attore, IE AN, rappresentava di aver esercitato, con atto del 14 giugno 2018, notificato alla società il 12 luglio 2018, il diritto di recesso per giusta causa ex artt. 2285 e 2293 c.c. Le motivazioni che lo avrebbero indotto ad esercitare tale diritto potestativo sarebbero da ricercarsi nel compimento di alcuni atti di mala gestio, da parte dell'amministratore della Clip S.a.s., IE IO, tra il 2008 ed il 2018, e nel mancato riscontro alla raccomandata del 6 aprile 2018, con la quale l'attore avrebbe richiesto all'amministratore la documentazione contabile della società.
Nell'esporre i fatti posti a sostegno della propria domanda di accertamento della legittimità del recesso esercitato, parte attrice ricostruiva altresì le vicende della società convenuta, Clip S.a.s., precisando che: la stessa era stata costituita nel 1981 ed aveva quale oggetto sociale “…la realizzazione e conseguente gestione nei territori indicati nell'art. 1 del T.U. del 30/06/1923 e s.m.i. di stabilimenti tecnicamente organizzati per la lavorazione e trasformazione di stracci, cascami ed affini di qualsiasi tipo ed il conseguenziale commercio degli stessi…”;
la società veniva, poi, posta in liquidazione nel gennaio del 2011;
che a far data dal 26 agosto 2013 la carica di liquidatore veniva
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assunta dai soci IE IO e IE AL (padre dell'odierno attore, IE AN, poi deceduto nel 2016);
in data 9 aprile 2018 la società revocava lo stato di liquidazione e mutava il proprio oggetto sociale in “…acquisto, vendita, permuta, di beni mobili ed immobili ad uso civile, commerciale, artigianale e/o industriale…”.
Parte attrice, come visto, lamentava, oltre alla mancata ostensione della documentazione contabile relativa all'andamento della società, anche il compimento di atti di mala gestio, da parte dell'amministratore e socio accomandatario, consistenti essenzialmente in: mancata riscossione dei canoni derivanti dalla locazione di immobili nella titolarità della Clip S.a.s.;
la stipula di contratti di locazione in conflitto di interessi con la società (il riferimento è ad un contratto di locazione, avente ad oggetto un capannone industriale, stipulato dalla società convenuta con la società Nuova Clip S.r.l., amministrata sempre dal IE IO);
il compimento di atti in contrasto con l'oggetto sociale (parte attrice fa riferimento ai rapporti di fornitura di merci intrattenuti con la LI & C. S.r.l.);
indebita appropriazione, di somme destinate al pagamento di fornitori (così a pag. 8 del ricorso).
Oltre all'accertamento dell'intervenuto recesso ed alla condanna al pagamento della liquidazione della quota, poi, come accennato in precedenza, l'attore richiedeva altresì il risarcimento del danno cagionatogli dall'amministratore, in dipendenza delle condotte imputabili a mala gestio indicate.
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Con atto del 26 maggio 2020 si costituivano in giudizio la Clip S.a.s. di IO IE e F.LI ed il socio accomandatario ed amministratore IE IO, insistendo per il rigetto di tutte le domande proposte da controparte, con vittoria di spese di lite.
In primo luogo si precisava che il IE AN era subentrato nella titolarità delle quote precedentemente detenute dal padre, vale a dire il socio IE AL, soltanto con atto del 26 marzo
2018. Ne conseguirebbe, secondo l'impostazione assunta da parte convenuta, che questi non potrebbe criticare l'operato dell'amministratore e socio accomandatario con riferimento a condotte tenute in data antecedente al suo ingresso in società. Si evidenziava, inoltre, che non sarebbe configurabile alcun conflitto di interessi nel contratto di locazione concluso dalla Clip S.a.s. con la Nuova Clip S.r.l. (entrambe amministrate dal IE IO), in quanto le due società avrebbero oggetto sociale differente fra loro. Si contestava, inoltre, in toto il compimento degli atti di mala gestio indicati da parte attrice. In quest'ottica, ad esempio, si osservava che i rapporti di fornitura intrattenuti con la LI & C. S.r.l. (nell'ambito dei quali la Clip S.a.s.
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avrebbe acquistato dei filati da questa società) non potevano considerarsi in contrasto con l'oggetto sociale, in quanto l'attività di “pezzamificio” esercitata in passato dalla Clip S.a.s. doveva considerarsi non come rivolta esclusivamente alla produzione di “pezze e stracci” ma anche come lavorazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi. Si osservava, infine, che la società aveva sempre provveduto, in un'ottica di trasparenza, a trasmettere la documentazione contabile ai soci che ne avevano fatto richiesta (veniva in questo senso prodotta una corrispondenza relativa al 2016 intrattenuta dalla Clip S.a.s. col socio IE
AL, dante causa dell'odierno attore, IE AN).
In virtù di ciò, parte convenuta concludeva nel senso della insussistenza dei gravi motivi ex art. 2285, secondo comma, c.c. necessari ai fini del recesso.
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Restavano contumaci gli altri soci accomandanti della Clip S.a.s., pur chiamati in giudizio da parte ricorrente.
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In data 30 dicembre 2020 si costituiva in giudizio, nell'interesse dell'attore, IE AN, anche il nuovo difensore, Avv. AN Ruggiero.
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In corso di giudizio, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Le parti costituite procedevano al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
In particolare si evidenzia che, con la prima memoria istruttoria, parte attrice chiedeva altresì disporsi il rendiconto ex art. 263 c.p.c. dell'amministratore, relativo alla gestione della Clip S.a.s. per i dieci anni antecedenti al recesso esercitato. Ad avviso di parte attrice, infatti, tale domanda sarebbe stata già spiegata nel corso del giudizio, in quanto dovrebbe considerarsi implicitamente connessa alla domanda di liquidazione della quota, di cui costituirebbe mera specificazione. Con la seconda memoria istruttoria, invece, nell'individuare gli atti di mala gestio compiuti dall'accomandatario, l'attore contestava a quest'ultimo anche
l'aver intrapreso con una nuova e distinta società (vale a dire la già menzionata Nuova Clip S.r.l., costituita nl
2014) la medesima attività imprenditoriale già svolta in precedenza dalla Clip S.a.s., consentendo alla società di nuova costituzione di avvantaggiarsi dell'avviamento soggettivo della Clip S.a.s. (l'attività veniva svolta nei
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medesimi locali della Clip S.a.s.;
identici erano i numeri di telefono indicati al pubblico e l'insegna adoperata nei locali).
Per contro la società convenuta e l'accomandatario, con le rispettive memorie, evidenziavano: dapprima la tardività della domanda di rendiconto, domanda nuova e non mera specificazione di quella già proposta, formulata dall'attore soltanto con la prima memoria istruttoria;
in secondo luogo che non vi sarebbe stato alcuno sviamento di clientela dalla Clip S.a.s. in favore della Nuova Clip S.r.l., in quanto al momento della costituzione della seconda, risalente al 2014, la prima società versava in stato di liquidazione e successivamente, nel 2018, lo stato di liquidazione veniva revocato e contestualmente veniva modificato
l'oggetto sociale, per cui la Clip S.a.s. anche dopo il 2018, non avrebbe svolto la precedente
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