Trib. Genova, sentenza 16/12/2024, n. 3284
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Testo completo
/ DELL' Parte_1 CP_1 CP_2
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Laura Cresta Presidente Paola Bozzo-Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza dell'Agnello 36r presso lo C.F._1 studio delle Avv.te Laura Crispoldi e Cristina Vicovide, che lo rappresentano e difendono giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. nato in [...], ma cittadino peruviano, ha Parte_1 proposto ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. , come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto prot. 0170736 in data 3/11/2023 notificato il 3/11/2023, con il quale il
1
Questore della Provincia di Genova ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata il 4/7/2022.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali o carichi pendenti, con decreto depositato il 11/12/2023 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova. La Commissione ha motivato il proprio parere, datato 20 luglio 2023, osservando che il richiedente, nato nel 2003 in Italia, vi ha trascorso i primi sei anni di vita, recandosi quindi in Perù al seguito del padre, per poi fare ritorno in Italia nel 2021 per ricongiungersi con la madre e la sorella ivi residenti. Sebbene egli goda della presenza in Italia delle due donne, “si deve ritenere che egli possa comunque contare tutt'ora su un solido regolamento nel Paese di origine, dove ha completato l'intero ciclo scolastico e dove ancora risiede il padre. Considerando pertanto la brevità di questo secondo periodo di soggiorno in Italia e l'assenza di altre particolari forme di radicamento sul territorio nazionale, al di là della presenza della madre e della sorella, non può concludersi che il rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata, quale tutelato dall'art. 8 della CEDU” .
Sono stati comunicati al ricorrente i motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/90, ai quali -come si evince dal decreto impugnato- il ricorrente ha dato riscontro a mezzo del proprio legale. Riscontro che, peraltro, è stato ritenuto irrilevante dal Questore in quanto “non aggiunge elementi ulteriori rispetto a quelli già esposti nella memoria scritta allegata dal richiedente alla propria istanza di protezione speciale, già oggetto di valutazione da parte della Commissione territoriale”.
3. In ricorso si espone che:
- il giovane ricorrente è nato il [...] nella città di Genova, ove è cresciuto insieme con il suo nucleo familiare ed è stato per lungo tempo regolare sul Territorio nazionale essendo stato inserito sul titolo di soggiorno del padre (n. Perù il 7/12/1961) Persona_1
(carta di soggiorno del padre con inserimento dell'allora minore, doc. n. 3), il quale ha vissuto insieme alla madre dell'istante, signora (nata in [...] il [...]), Parte_2 anch'ella regolare sul Territorio nazionale e titolare di carta di soggiorno (carta di soggiorno e passaporto della madre, doc. n. 4);
- L'allora minore , nato e cresciuto in Italia e apprendendo la lingua italiana Parte_1 come primo idioma, dopo alcuni anni vissuti a Genova con i genitori, quando egli aveva circa sei anni, intorno all'anno 2009, per decisione dei suoi genitori è tornato in Perù insieme alla madre, subito dopo raggiunti dal padre, vivendo insieme ad essi per un lungo periodo nel Paese di provenienza dei genitori;
- il ricorrente ha una sorella, (nata in [...] il [...]), regolare in Persona_2
Italia da lungo tempo e titolare di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo (doc.
n.6), con regolare attività lavorativa e in procinto di presentare domanda di cittadinanza italiana avendone tutti i requisiti;
2
- nel 2009, poi, il ricorrente è tornato in Italia insieme alla madre per una lunga visita alla figlioletta neonata della sorella poi raggiunti dal padre, per un soggiorno di circa due Per_2 mesi;
- dopo questa visita e i suoi genitori si sono recati nuovamente in Perù Parte_1 fino all'anno 2021, quando nel mese di settembre la madre del ricorrente è tornata in Italia, seguita subito dopo, nel mese di novembre 2021 dal figlio ed odierno ricorrente Parte_1
entrambi andando a vivere presso l'abitazione della sorella del ricorrente, insieme a
[...] quest'ultima e alla sua famiglia;
- una volta tornato in Italia il ricorrente si è radicato nuovamente nella città di Genova, molto ben conosciuta e familiare sia a lui che alla madre, mentre il padre è rimasto a vivere in Perù, con conseguente revoca del suo titolo di soggiorno e revoca anche della posizione di soggetto regolare del figlio minore (cfr. doc. n.3), nel frattempo diventato maggiorenne;
- volendo integrarsi nel migliore dei modi nella società italiana, pur parlando fluentemente la lingua italiana e comprendendola pienamente, si è iscritto a due corsi di lingua conseguendo il livello A2 anno 2022 e 2023 (attestato di frequenza scuola di lingua italiana Sant'Egidio 2023, doc. n.8);
egli ha, poi, conseguito il documento di valutazione intermedio anno scolastico 2022- 2023 CPIA Centro ponente (i.e. la valutazione periodica de primo ciclo di istruzione) con voti molto soddisfacenti (doc. n. 9). Si è quindi iscritto all'Istituto professionale Attilio Odero, indirizzo meccanica, alla classe III superiore, con ammissione alla classe IV superiore (v. pagella scolastica ,doc. n.10);
- il ricorrente ha anche stipulato un contratto di lavoro di apprendistato come aiuto cuoco per il periodo 7/7/2023 – 30/6/2024 (doc. n.11).
Si lamenta, pertanto, la mancata considerazione della globale situazione del ricorrente, nato e cresciuto i primi anni in Italia e che qui ha raggiunto la sorella e la madre, dopo appena un mese dell'arrivi di quest'ultima, mentre -a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione territoriale- la figura paterna da diversi anni non rappresenta per il ricorrente un solido punto di riferimento quanto la madre, anche a fronte delle scelte adottate. Egli ha raggiunto la famiglia, per continuare insieme a loro la sua vita sul T.N., dove ha immediatamente ripreso gli studi scolastici ripassando integralmente la lingua italiana, che comprende e parla fluentemente, con prospettive reali di un futuro ricco di occasioni di crescita. In ricorso, si evidenza inoltre la attuale difficile situazione politica e sociale del Perù, dove il sito www.viaggiaresicuri.it del 5/1/2023 evidenzia che “a seguito del fallimento del Colpo di
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Laura Cresta Presidente Paola Bozzo-Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza dell'Agnello 36r presso lo C.F._1 studio delle Avv.te Laura Crispoldi e Cristina Vicovide, che lo rappresentano e difendono giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. nato in [...], ma cittadino peruviano, ha Parte_1 proposto ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. , come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto prot. 0170736 in data 3/11/2023 notificato il 3/11/2023, con il quale il
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Questore della Provincia di Genova ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata il 4/7/2022.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali o carichi pendenti, con decreto depositato il 11/12/2023 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova. La Commissione ha motivato il proprio parere, datato 20 luglio 2023, osservando che il richiedente, nato nel 2003 in Italia, vi ha trascorso i primi sei anni di vita, recandosi quindi in Perù al seguito del padre, per poi fare ritorno in Italia nel 2021 per ricongiungersi con la madre e la sorella ivi residenti. Sebbene egli goda della presenza in Italia delle due donne, “si deve ritenere che egli possa comunque contare tutt'ora su un solido regolamento nel Paese di origine, dove ha completato l'intero ciclo scolastico e dove ancora risiede il padre. Considerando pertanto la brevità di questo secondo periodo di soggiorno in Italia e l'assenza di altre particolari forme di radicamento sul territorio nazionale, al di là della presenza della madre e della sorella, non può concludersi che il rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata, quale tutelato dall'art. 8 della CEDU” .
Sono stati comunicati al ricorrente i motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/90, ai quali -come si evince dal decreto impugnato- il ricorrente ha dato riscontro a mezzo del proprio legale. Riscontro che, peraltro, è stato ritenuto irrilevante dal Questore in quanto “non aggiunge elementi ulteriori rispetto a quelli già esposti nella memoria scritta allegata dal richiedente alla propria istanza di protezione speciale, già oggetto di valutazione da parte della Commissione territoriale”.
3. In ricorso si espone che:
- il giovane ricorrente è nato il [...] nella città di Genova, ove è cresciuto insieme con il suo nucleo familiare ed è stato per lungo tempo regolare sul Territorio nazionale essendo stato inserito sul titolo di soggiorno del padre (n. Perù il 7/12/1961) Persona_1
(carta di soggiorno del padre con inserimento dell'allora minore, doc. n. 3), il quale ha vissuto insieme alla madre dell'istante, signora (nata in [...] il [...]), Parte_2 anch'ella regolare sul Territorio nazionale e titolare di carta di soggiorno (carta di soggiorno e passaporto della madre, doc. n. 4);
- L'allora minore , nato e cresciuto in Italia e apprendendo la lingua italiana Parte_1 come primo idioma, dopo alcuni anni vissuti a Genova con i genitori, quando egli aveva circa sei anni, intorno all'anno 2009, per decisione dei suoi genitori è tornato in Perù insieme alla madre, subito dopo raggiunti dal padre, vivendo insieme ad essi per un lungo periodo nel Paese di provenienza dei genitori;
- il ricorrente ha una sorella, (nata in [...] il [...]), regolare in Persona_2
Italia da lungo tempo e titolare di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo (doc.
n.6), con regolare attività lavorativa e in procinto di presentare domanda di cittadinanza italiana avendone tutti i requisiti;
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- nel 2009, poi, il ricorrente è tornato in Italia insieme alla madre per una lunga visita alla figlioletta neonata della sorella poi raggiunti dal padre, per un soggiorno di circa due Per_2 mesi;
- dopo questa visita e i suoi genitori si sono recati nuovamente in Perù Parte_1 fino all'anno 2021, quando nel mese di settembre la madre del ricorrente è tornata in Italia, seguita subito dopo, nel mese di novembre 2021 dal figlio ed odierno ricorrente Parte_1
entrambi andando a vivere presso l'abitazione della sorella del ricorrente, insieme a
[...] quest'ultima e alla sua famiglia;
- una volta tornato in Italia il ricorrente si è radicato nuovamente nella città di Genova, molto ben conosciuta e familiare sia a lui che alla madre, mentre il padre è rimasto a vivere in Perù, con conseguente revoca del suo titolo di soggiorno e revoca anche della posizione di soggetto regolare del figlio minore (cfr. doc. n.3), nel frattempo diventato maggiorenne;
- volendo integrarsi nel migliore dei modi nella società italiana, pur parlando fluentemente la lingua italiana e comprendendola pienamente, si è iscritto a due corsi di lingua conseguendo il livello A2 anno 2022 e 2023 (attestato di frequenza scuola di lingua italiana Sant'Egidio 2023, doc. n.8);
egli ha, poi, conseguito il documento di valutazione intermedio anno scolastico 2022- 2023 CPIA Centro ponente (i.e. la valutazione periodica de primo ciclo di istruzione) con voti molto soddisfacenti (doc. n. 9). Si è quindi iscritto all'Istituto professionale Attilio Odero, indirizzo meccanica, alla classe III superiore, con ammissione alla classe IV superiore (v. pagella scolastica ,doc. n.10);
- il ricorrente ha anche stipulato un contratto di lavoro di apprendistato come aiuto cuoco per il periodo 7/7/2023 – 30/6/2024 (doc. n.11).
Si lamenta, pertanto, la mancata considerazione della globale situazione del ricorrente, nato e cresciuto i primi anni in Italia e che qui ha raggiunto la sorella e la madre, dopo appena un mese dell'arrivi di quest'ultima, mentre -a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione territoriale- la figura paterna da diversi anni non rappresenta per il ricorrente un solido punto di riferimento quanto la madre, anche a fronte delle scelte adottate. Egli ha raggiunto la famiglia, per continuare insieme a loro la sua vita sul T.N., dove ha immediatamente ripreso gli studi scolastici ripassando integralmente la lingua italiana, che comprende e parla fluentemente, con prospettive reali di un futuro ricco di occasioni di crescita. In ricorso, si evidenza inoltre la attuale difficile situazione politica e sociale del Perù, dove il sito www.viaggiaresicuri.it del 5/1/2023 evidenzia che “a seguito del fallimento del Colpo di
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