Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 827
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1640/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Attribuzione di quota di pensione e di indennita' di fine rapporto lavorativo” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Doni Parte_1 C.F._1
Federica (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio C.F._2
difensore, sito in Rovigo, Piazza San Bartolomeo 22,
- RICORRENTE -
CONTRO
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Controparte_1 C.F._3
Auricchio (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio C.F._4
difensore, sito in Napoli, Via Monte Rosa n. 62;
- RESISTENTE -
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio CP_2
Sica (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore C.F._5
sito in Rovigo, P.zza F.lli Cervi n. 5
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Accertato e dichiarato che sussistono in capo ad (c.f. Parte_1
), residente a [...], i requisiti ex art. 9, comma 3, L. C.F._1
1 898/1970 per l'attribuzione quota di pensione di reversibilità dell'ex coniuge R_
, nato ad [...] il [...], deceduto a Carpi in data 8.4.2020;
[...]
Accertato e dichiarato che, in ragione della durata del rapporto, sussistono in capo ad Pt_1
(c.f. ), residente a [...], i requisiti ex art. 9,
[...] C.F._1 comma 3, L. 898/1970 per l'attribuzione della quota maggioritaria pari al 95% di pensione di reversibilità dell'ex coniuge , nato ad [...] il [...], Persona_1
deceduto a Carpi in data 8.4.2020 dichiarare , P.IVA Controparte_3
obbligato a versare mensilmente in favore di , una quota pari al P.IVA_1 Parte_1
95% di pensione di reversibilità, ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, dell'ex coniuge , nato ad [...] il [...], deceduto a Persona_1
Carpi in data 8.4.2020, con efficacia dalla data della morte di quest'ultimo;
Spese e compensi di lite refusi”;
Per : “si richiede il rigetto della domanda attorea, o in subordine un'equa Controparte_1
ripartizione della pensione, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari al procuratore anticipatario.”.
Per l' “si rimette alle determinazioni che il Tribunale intenderà adottare in ordine alla quota CP_2
parte di spettanza del coniuge divorziato e del coniuge TE, sempre che la prima dovesse risultare titolare di assegno divorzile. Spese come per legge.”.
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso ritualmente notificato a ed all' , ha dedotto Parte_1 Controparte_1 CP_2
che: ha contratto matrimonio civile con in data 28.10.1977 e dalla loro Persona_1
unione sono nati i figli il 28.10.1977, il 14.7.1980, e , il 7.3.1993 ; con Per_2 Per_3 Per_4
Sentenza n. 644/2019 il Tribunale di Rovigo ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio stabilendo un assegno divorzile in favore dell'odierna ricorrente nella misura di 280,00 euro al mese; successivamente il ha contratto matrimonio con e, tuttavia, dopo R_ Controparte_1
pochi mesi dalle nuove nozze è deceduto;
successivamente al divorzio ella non è passata a nuove nozze;
all'epoca della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, percepiva una retribuzione di circa euro 680,00 mensili e una pensione di invalidità dell'importo di euro 499,50 mensili, a seguito del riconoscimento nel 2016 di un grado di invalidità civile pari al 70%;
dal mese di maggio 2024, percepisce una pensione di 500 euro mensili e non è più titolare di pensione di invalidità.
si è costituita in giudizio, deducendo che: sebbene il matrimonio con il Controparte_1 R_
abbia avuto la breve durata di quattro mesi, va evidenziato che la convivenza con lo stesso è risalente di circa venti anni precedenti alle nozze;
attualmente è priva di reddito ed è stata costretta a
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trasferirsi presso l'abitazione della di lei figlia;
è affetta da gravi problemi di salute che le impediscono di trovare un impiego stabile.
Anche l' si è costituto in giudizio e ha depositato documenti attestanti la liquidazione della CP_2
pensione di reversibilità in favore del coniuge TE , rimettendosi alla Controparte_1 valutazione del Tribunale circa l'attribuzione della quota alla ricorrente.
Le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe.
2. In via del tutto preliminare, va dato atto della tardività della costituzione della . CP_1
Infatti, a seguito della disposta rinnovazione dell'atto introduttivo, la notifica si è perfezionata in data 22.12.2023, mentre la ha provveduto alla costituzione in data 23.2.2024, dunque oltre il CP_1 termine di trenta giorni prima dell'udienza del 23.12.2024, come assegnato con decreto di fissazione dell'udienza.
Dunque, al momento della avvenuta costituzione erano già maturate tutte le preclusioni di cui agli artt. 473-bis.16 e 473-bis.17 c.p.c., da cui consegue l'inammissibilità delle produzioni documentali della resistente e, dunque, l'inutilizzabilità delle stesse ai fini della decisione.
Va richiamato il contenuto dell'ordinanza del 17.6.2024 in ordine al rigetto dell'istanza di rimessione in termini, pure formulata dal difensore della . CP_1
3. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata dalla resistente . CP_1
Sul punto, è sufficiente osservare che il petitum e la causa petendi sono chiaramente enucleabili dal ricorso, tanto che la stessa ha articolato difese proprio in relazione a quanto dedotto dalla CP_1
ricorrente.
4. Ciò premesso, giova precisare che a norma dell'art. 9, commi 2 e 3, l. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
9.12.1992 n. 13041) sia il coniuge TE che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità.
I presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto si identificano, a norma dell' art. 13 L. 74/1987, nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale non deve, infatti, aver contratto nuove nozze;
nella titolarità in capo a costui di assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970 (da intendersi, a norma dell'art. 5
L. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del Tribunale);
infine, nell'anteriorità
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