Trib. Pisa, sentenza 09/05/2024, n. 205
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Testo completo
N. R.G. 361/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A D L ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 361/2020 promossa da: Con e con il patrocinio dell'avv. ARIOTTO ALESSIO Parte_1 Parte_2 ricorrente
e
Controparte_2
Resistente- contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorsi riuniti i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il affinché il Controparte_2
Tribunale voglia: per : Parte_1
“-dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_3
Ministro pro- tempore, al pagamento in favore della ricorrente a titolo di differenze retributive a seguito del riconoscimento dello scaglione 3-8 della somma di €. 1.328, 52 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
– condannarsi altresì il , in Controparte_3
persona del pro- tempore, al rimborso delle spese e del compenso dovuto al difensore con CP_4 distrazione” per : Parte_3
“disapplicato l'art. 485, D.Lgs. n. 297/94 nella parte in cui prevede che gli anni di pre-ruolo siano decurtati di 1/3 dal quinto anno in poi, accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera, sia giuridicamente che economicamente, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato pari ad anni 9 mesi 5 gg. 23 e conseguentemente condannarsi il , in persona del Ministro pro- tempore, al Controparte_2
1 pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di €. 3.232, 02 oltre interessi dalle singole scadenze;
– Condannarsi il , in persona del Ministro pro- tempore, al Controparte_2 rimborso delle spese e del compenso dovuto al difensore con distrazione”.
La ricorrente rappresentava: Pt_1
- di essere dipendente del in forza di successivi contratti di lavoro Controparte_2 subordinato a tempo determinato con mansioni di docente di scuola primaria dall'a.s.
2003/2004, in ruolo dall' 1.9.2015;
- che in data 2.12.2016 il D.S. dell' di San Miniato (Pi) procedeva Organizzazione_1 all'emanazione del decreto di ricostruzione di carriera relativo alla ricorrente;
- di essersi vista riconosciuta un'anzianità a fini giuridici ed economici di anni 6 mesi 8 di pre- ruolo e di ulteriori anni 1 mesi 4 ai soli fini economici;
- alla data dell'1.09.2016 la ricorrente risulta aver altresì maturato anni 1 di anzianità nel ruolo per complessivi anni 7 mesi 8 con conseguente inquadramento nella prima posizione stipendiale della Tabella B annessa al CCNL vigente e ciò a seguito della modifica intervenuta col CCNL
2011 che ha abrogato, con effetto dalle immissioni in ruolo dall'1.09.2011 in poi, lo scaglione 3-
8;
- lamenta di aver diritto all'applicazione del CCNL vigente ratione temporis così come riconosciuto ai dipendenti assunti con contratto tempo indeterminato in servizio almeno dall'1.09.2010 dall'art. 2 del citato CCNL 2011.
La ricorrente rappresentava: Parte_3
- di essere stata dipendente del in forza di successivi contratti di lavoro Controparte_2 subordinato a tempo determinato con mansioni di collaboratrice scolastica dall'a.s. 2001/2002, in ruolo dall'1.09.2011;
Org
- che con decreto 14.03.2013 il D.S. dell' " di Pisa procedeva Org_2 all'emanazione del decreto di ricostruzione di carriera relativo alla ricorrente;
- che con il suddetto decreto alla ricorrente risulta riconosciuta un'anzianità pre-ruolo valida ai fini giuridici ed economici di anni 7 mesi 7 gg. 24 e di ulteriori anni 1 mesi 9 e gg. 29 ai soli fini economici;
- che l'integrale riconoscimento degli anni di c.d. “pre- ruolo” (ovvero anni 9 mesi 5 gg. 23), oltre agli effetti giuridici, le avrebbe consentito di ottenere l'inserimento nello scaglione retributivo
15-20 dal 4.03.2018;
- che in conseguenza della integrale valutazione del periodo di pre-ruolo alla ricorrente spetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A D L ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 361/2020 promossa da: Con e con il patrocinio dell'avv. ARIOTTO ALESSIO Parte_1 Parte_2 ricorrente
e
Controparte_2
Resistente- contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorsi riuniti i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il affinché il Controparte_2
Tribunale voglia: per : Parte_1
“-dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_3
Ministro pro- tempore, al pagamento in favore della ricorrente a titolo di differenze retributive a seguito del riconoscimento dello scaglione 3-8 della somma di €. 1.328, 52 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
– condannarsi altresì il , in Controparte_3
persona del pro- tempore, al rimborso delle spese e del compenso dovuto al difensore con CP_4 distrazione” per : Parte_3
“disapplicato l'art. 485, D.Lgs. n. 297/94 nella parte in cui prevede che gli anni di pre-ruolo siano decurtati di 1/3 dal quinto anno in poi, accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera, sia giuridicamente che economicamente, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato pari ad anni 9 mesi 5 gg. 23 e conseguentemente condannarsi il , in persona del Ministro pro- tempore, al Controparte_2
1 pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di €. 3.232, 02 oltre interessi dalle singole scadenze;
– Condannarsi il , in persona del Ministro pro- tempore, al Controparte_2 rimborso delle spese e del compenso dovuto al difensore con distrazione”.
La ricorrente rappresentava: Pt_1
- di essere dipendente del in forza di successivi contratti di lavoro Controparte_2 subordinato a tempo determinato con mansioni di docente di scuola primaria dall'a.s.
2003/2004, in ruolo dall' 1.9.2015;
- che in data 2.12.2016 il D.S. dell' di San Miniato (Pi) procedeva Organizzazione_1 all'emanazione del decreto di ricostruzione di carriera relativo alla ricorrente;
- di essersi vista riconosciuta un'anzianità a fini giuridici ed economici di anni 6 mesi 8 di pre- ruolo e di ulteriori anni 1 mesi 4 ai soli fini economici;
- alla data dell'1.09.2016 la ricorrente risulta aver altresì maturato anni 1 di anzianità nel ruolo per complessivi anni 7 mesi 8 con conseguente inquadramento nella prima posizione stipendiale della Tabella B annessa al CCNL vigente e ciò a seguito della modifica intervenuta col CCNL
2011 che ha abrogato, con effetto dalle immissioni in ruolo dall'1.09.2011 in poi, lo scaglione 3-
8;
- lamenta di aver diritto all'applicazione del CCNL vigente ratione temporis così come riconosciuto ai dipendenti assunti con contratto tempo indeterminato in servizio almeno dall'1.09.2010 dall'art. 2 del citato CCNL 2011.
La ricorrente rappresentava: Parte_3
- di essere stata dipendente del in forza di successivi contratti di lavoro Controparte_2 subordinato a tempo determinato con mansioni di collaboratrice scolastica dall'a.s. 2001/2002, in ruolo dall'1.09.2011;
Org
- che con decreto 14.03.2013 il D.S. dell' " di Pisa procedeva Org_2 all'emanazione del decreto di ricostruzione di carriera relativo alla ricorrente;
- che con il suddetto decreto alla ricorrente risulta riconosciuta un'anzianità pre-ruolo valida ai fini giuridici ed economici di anni 7 mesi 7 gg. 24 e di ulteriori anni 1 mesi 9 e gg. 29 ai soli fini economici;
- che l'integrale riconoscimento degli anni di c.d. “pre- ruolo” (ovvero anni 9 mesi 5 gg. 23), oltre agli effetti giuridici, le avrebbe consentito di ottenere l'inserimento nello scaglione retributivo
15-20 dal 4.03.2018;
- che in conseguenza della integrale valutazione del periodo di pre-ruolo alla ricorrente spetta
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