Trib. Milano, sentenza 04/11/2024, n. 4872
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Testo completo
N. 8678/24 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 10 luglio 2024
da Parte_1
[...]
Tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Lario, 26 presso lo studio dell'Avvocato Lorenzo Franceschinis del foro di Milano che li rappresenta e difende per delega allegata al ricorso introduttivo. Ricorrente contro
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante CP_1 pro tempore, dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio CP_2
Morpurgo e Anna Menicatti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Durini n°20 giusta delega in calce alla memoria di costituzione. convenuta
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, in data 10 luglio 2024
i ricorrenti, come sopra identificati, premesso: - di essere dipendenti di CP_1 con mansioni e qualifica di macchinista e sede di lavoro a Milano;
- che i
[...] rapporti di lavoro sono regolati, con decorrenza 1 dicembre 2012, dal CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, recepito e modificato dal contratto aziendale del 22 giugno 2012 e successive modifiche;
- che la
CP_1 retribuzione erogata durante i giorni di ferie include i soli elementi fissi previsti dall'articolo 48.1.1 del contratto collettivo aziendale e, tra gli elementi
CP_1 variabili, la sola indennità di turno, senza prendere in considerazione gli elementi variabili e accessori previsti dagli articoli 77 del CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie, e dall'articolo 54 del contratto collettivo aziendale ;
ciò
CP_1 premesso, dedotta la contrarietà della disciplina collettiva alla normativa europea e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di retribuzione delle ferie annuali, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, delle clausole contenute nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del CCNL 16.12.2016) e nell'art.20.3 del contratto collettivo aziendale
CP_1
22.6.2012, nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei macchinisti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett. d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2;
accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77 del CCNL 20.7.2012 (dall'1.1.2017 stessi articoli del CCNL 16.12.2017) e dall'art. 54 del contratto collettivo aziendale (così CP_1 come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015), specificamente indicati in ricorso;
condannare a CP_1 corrispondere in favore di ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati dal giudice in accoglimento della precedente domanda, con riferimento al periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza già ottenuta (1 gennaio 2019-31 dicembre 2023, nei seguenti importi lordi:
, € 2301,82 Pt_1
€ 4281,96 Pt_1
o in quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in
applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda proposta sub II. IV. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a Contributo Unificato per Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art. 93 c.p.c..”
Con precedente ricorso iscritto al numero di R.g. 7678/20 (doc.01), i ricorrenti avevano presentato analoga domanda chiedendo l'adeguamento della retribuzione dei periodi di ferie per il periodo 1 gennaio 2013-31 dicembre 2018. Il Tribunale di Milano con sentenza non definitiva 2503/2020 (doc.02), così statuiva: ““il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, co. 6, C.C.N.L. e dell'art. 20.3 Contratto CP_3
nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da
[...] corrispondere durante le ferie, della voce “assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, pt. 2, C.C.N.L., e delle voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva”, di cui all'art. 54.1 C.C.A. Trenord. Per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie. Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della quantificazione delle differenze retributive a tal titolo spettanti””.
Avendo il difensore dei ricorrenti aderito ai conteggi elaborati dalla società resistente, il Tribunale di Milano pronunciava sentenza definitiva n. 2553/2020, (doc.02 ter). Avverso la predetta sentenze aveva proposto ricorso avanti alla Corte di CP_1
Appello di Milano, R.g.698/2021, che si concludeva con sentenza n. 1403/2021 (doc.03) con integrale conferma delle impugnate sentenze del Tribunale di Milano. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, aveva proposto CP_1 ricorso in Cassazione che si è concluso con ordinanza n. 35578/2023 (doc.04), con rigetto del ricorso, e conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
A seguito della sentenza di Cassazione, i ricorrenti, con lettere trasmesse a CP_1 nei mesi di giugno, luglio 2023, gennaio e febbraio 2024 (doc 05), hanno inutilmente più volte chiesto a , debitrice delle somme maturate allo stesso CP_1 titolo per gli anni successivi, di provvedere al pagamento delle somme dovute, senza ottenere risposta.
Di qui, il presente giudizio.
Costituendosi regolarmente in giudizio ha contestato le deduzioni e domande CP_1 avversarie, delle quali ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha sostenuto come l'attuale assetto aziendale sarebbe stato il frutto della fusione delle strutture e Controparte_4 [...]
avvenuta nel 2009, mentre, dal maggio 2011, la società avrebbe Controparte_5 assunto l'attuale denominazione. Ha tenuto, così, a chiarire la stessa parte che, all'epoca del conferimento in seno alla stessa di tali aziende, sarebbero coesistite, sostanzialmente, due discipline collettive contrattuali di riferimento: o il ramo CP_5 avrebbe trovato la sua fonte collettiva di riferimento nel CCNL Autoferrotranvieri, in molteplici accordi di secondo livello, oltre che nella normativa speciale del R.D.
n°148/1931;
o il ramo di provenienza , invece, avrebbe avuto, dopo la CP_4 privatizzazione, quale disciplina collettiva contrattuale vigente e applicata, quella del
CCNL Attività Ferroviarie, in una versione aziendale specifica per il personale Ferrovie dello Stato, denominato “Confluenza” (un accordo aziendale di secondo livello). In tale contesto, si sarebbe pervenuti al Contratto Aziendale Trenord, entrato in vigore in data 4.7.2012, che avrebbe determinato l'armonizzazione dei trattamenti retributivi, sul sistema della c.d. “confluenza”. Così, a decorrere, quindi, dal 1.12.2012, sarebbero stati applicati a tutti i dipendenti sia il CCNL Attività Ferroviarie, come da ultimo, modificato e rinnovato in data 16.12.2016, sia il Contratto Controparte_3 del 22 giugno 2012, ratificato il 4 Luglio 2012, come modificato anche dall'accordo del 11.3.2015. È stato, poi, specificato che gli elementi della retribuzione mensile sarebbero indicati nell'articolo 48 del CCA Trenord e come l'articolo 20 dello stesso accordo prevederebbe la retribuzione per i giorni di ferie che non contemplerebbe le indennità richieste dai ricorrenti, di cui all'articolo 54 cit..
In ogni caso, poi, è stato illustrato dalla convenuta come tali indennità avrebbero un'incidenza davvero minimale rispetto alla retribuzione annua complessiva e come, ad ogni modo, i lavoratori avrebbero goduto della maggior parte dei giorni di ferie, non potendosi ritenere, dunque, alcun effetto dissuasivo alla fruizione delle stesse per la suddetta normativa collettiva, anche a voler tener conto delle pronunce della Corte di giustizia in materia. In più, nell'intento di armonizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti provenienti dai due rami ( e ), fondato sul sistema della CP_5 CP_4
c.d. “confluenza”, ai sensi dell'art. 64 del CCA , sarebbe stato adottato un CP_1 meccanismo per riconoscere ai lavoratori il consolidamento di alcune voci retributive riconosciute nel relativo ramo di provenienza, tra cui sarebbero state incluse anche le voci rivendicate dai ricorrenti, in un'unica voce, denominata “patto di competitività” la quale avrebbe avuto misura fissa e sarebbe stata da corrispondersi ogni mese (per dodici mensilità), indipendentemente dalla effettiva presenza in servizio. In particolare, tali indennità sarebbero ricomprese in quella di utilizzazione professionale di cui all'art. 34 (oggi art. 31) del Contratto Aziendale del Gruppo FS del 2003. Per