Trib. Civitavecchia, sentenza 06/06/2024, n. 270
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 615 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
SS SS, elettivamente domiciliato in Ladispoli (RM), Via Cantoni n° 8, presso lo studio dell'Avv. Agostino Agaro, che lo rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E
PS, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv Andrea Vecchiotti sito in
Cerveteri via Ceretana n. 21, rappresentato e difeso dell'Avv. Claudia Ruperto per procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 25.03.2022, SS SS contestava il provvedimento di
PS con il quale gli veniva revocata la possibilità di beneficiare del reddito di cittadinanza per asserite false dichiarazioni rese nell'istanza e gli veniva richiesta la restituzione della somma di €
12.600,00 indebitamente ricevuta dallo stesso per i mesi da aprile 2019 a settembre 2020.
Pertanto, il ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- IN VIA PRINCIPALE rigettare e per l'effetto annullare il Provvedimento PS avente ad oggetto la prestazione n. RDC 2019-650008 ricevuto dal ricorrente tramite lettera a/r in data
16 febbraio 2022, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi e confermare il reddito di cittadinanza dovuto al sig. SS;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, effettuare nuovi accertamenti fiscali e contabili sul sig. SS e sul proprio nucleo familiare;
- IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, concedere al sig. SS il beneficio della dilazione di pagamento della somma ingiunta nella misura massima prevista ovvero comunque non inferiore a
n. 72 rate mensili.
L'PS si costituiva in giudizio, contestando in toto le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
2. Osserva il Tribunale che non è oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che
PS abbia adottato, nei confronti del ricorrente, un provvedimento di revoca del beneficio costituito dalla fruizione del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 7 DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, con conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite (stabilisce invero l'art. 7 cit. che
“quando
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 615 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
SS SS, elettivamente domiciliato in Ladispoli (RM), Via Cantoni n° 8, presso lo studio dell'Avv. Agostino Agaro, che lo rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E
PS, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv Andrea Vecchiotti sito in
Cerveteri via Ceretana n. 21, rappresentato e difeso dell'Avv. Claudia Ruperto per procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 25.03.2022, SS SS contestava il provvedimento di
PS con il quale gli veniva revocata la possibilità di beneficiare del reddito di cittadinanza per asserite false dichiarazioni rese nell'istanza e gli veniva richiesta la restituzione della somma di €
12.600,00 indebitamente ricevuta dallo stesso per i mesi da aprile 2019 a settembre 2020.
Pertanto, il ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- IN VIA PRINCIPALE rigettare e per l'effetto annullare il Provvedimento PS avente ad oggetto la prestazione n. RDC 2019-650008 ricevuto dal ricorrente tramite lettera a/r in data
16 febbraio 2022, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi e confermare il reddito di cittadinanza dovuto al sig. SS;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, effettuare nuovi accertamenti fiscali e contabili sul sig. SS e sul proprio nucleo familiare;
- IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, concedere al sig. SS il beneficio della dilazione di pagamento della somma ingiunta nella misura massima prevista ovvero comunque non inferiore a
n. 72 rate mensili.
L'PS si costituiva in giudizio, contestando in toto le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
2. Osserva il Tribunale che non è oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che
PS abbia adottato, nei confronti del ricorrente, un provvedimento di revoca del beneficio costituito dalla fruizione del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 7 DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, con conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite (stabilisce invero l'art. 7 cit. che
“quando
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