Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 36

TRIB Torino
Sentenza
13 gennaio 2025
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TRIB Torino
Sentenza
13 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 36
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 36
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 9096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9096/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. ALI' PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Villastellone il Parte_1 Parte_2
16/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villastellone (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: TO, in data 27.01.2017.
Con ricorso depositato il 05/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
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La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.

Nulla sulle spese.


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del
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