Trib. Torino, sentenza 15/10/2024, n. 5171
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19199/2023 promossa da:
CL AG GA, nata a Buenos Aires, in [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Castellone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
- l'odierna ricorrente è discendente diretta del sig. AV IC SI alias AV o
VI o VÍ o GÑ, IC SI o ICS SI o ICS, nato a
Caluso (TO), il 15.5.1875 (cfr. doc. 2), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 3);
- il sig. AV IC SI ha contratto matrimonio con la sig.ra PO
AN (cfr. doc. 4) e dalla loro unione è nata la sig.ra ES VI, nata in data [...]
(cfr. doc. 5);
- la sig.ra ES VI ha contratto matrimonio con il sig. AN SÈ (cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nata la sig.ra AN DE IS, nata il [...] (cfr. doc. 7);
- la sig.ra AN DE IS ha contratto matrimonio con il sig. UA AR
BA (cfr. doc. 8) e dalla loro unione è nata la sig.ra CL NE UA, nata il
3.9.1971 (cfr. doc. 9);
- la sig.ra CL NE UA e il sig. GA IS LD sono genitori della sig.ra CL AG GA, nata il [...] (cfr. doc. 10), odierna ricorrente;
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Ministero non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 9.10.2024 la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato
a Caluso (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis anche per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19199/2023 promossa da:
CL AG GA, nata a Buenos Aires, in [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Castellone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
- l'odierna ricorrente è discendente diretta del sig. AV IC SI alias AV o
VI o VÍ o GÑ, IC SI o ICS SI o ICS, nato a
Caluso (TO), il 15.5.1875 (cfr. doc. 2), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 3);
- il sig. AV IC SI ha contratto matrimonio con la sig.ra PO
AN (cfr. doc. 4) e dalla loro unione è nata la sig.ra ES VI, nata in data [...]
(cfr. doc. 5);
- la sig.ra ES VI ha contratto matrimonio con il sig. AN SÈ (cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nata la sig.ra AN DE IS, nata il [...] (cfr. doc. 7);
- la sig.ra AN DE IS ha contratto matrimonio con il sig. UA AR
BA (cfr. doc. 8) e dalla loro unione è nata la sig.ra CL NE UA, nata il
3.9.1971 (cfr. doc. 9);
- la sig.ra CL NE UA e il sig. GA IS LD sono genitori della sig.ra CL AG GA, nata il [...] (cfr. doc. 10), odierna ricorrente;
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Ministero non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 9.10.2024 la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato
a Caluso (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis anche per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo
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